Buongiorno, avrei bisogno di un'informazione: abito in un appartamento, di mia proprietà, nel quale, su tre quarti del pavimento (cucina e bagno esclusi) è presente del parquet.
Siccome ha perso la sua originaria lucentezza e poiché con l'uso risulta essere rigato in qualche sua parte, abbiamo deciso di far procedere ad un suo rinnovamento: in pratica lo sottoporremo alla lamatura e levigatura.
Quindi mi sono posto un dubbio: per queste operazioni, che ci verranno regolarmente fatturate da una ditta specializzata, posso usufruire della detrazione fiscale del 50% quale intervento di manutenzione della pavimentazione?
Premessa: la misura della detrazione, ossia quella del 50% delle spese con un tetto massimo di 96.000 è stata così elevata (rispetto al canonico 36% previsto dal d.p.r. n. 917/86) da decreto legge n. 83/2012 e poi dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.
In sostanza, salvo ulteriori proroghe, a partire dall'1 gennaio 2016 per le spese di manutenzione la detrazione tornerà alla misura canonica del 36% dell'importo speso con un tetto massimo di 48.00 euro.
È utile ricordare che, al di là della percentuale e del tetto massimo, la detrazione cui si ha diritto deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dall'anno in cui la spesa è stata sostenuta e per i nove successivi.
Esempio: se una persona ha eseguito interventi di manutenzione spendendo 10.000 euro, egli avrà diritto a 1.000 euro di detrazione all'anno per dieci anni.
Quali sono gli interventi i cui costi che rientrano nel novero degli oneri detraibili nella misura del 50% (e poi del 36%)?
Al riguardo bisogna distinguere tra interventi sulle parti comuni, nel caso di edificio in condominio, ed interventi nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva.
La legge specifica che rispetto agli interventi nelle unità immobiliari sono detraibili solamente i costi per la manutenzione straordinaria, per opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia (cfr. art. 16-bis d.p.r. n. 916/87). Testo di riferimento per la definizione di questo genere di interventi è il d.p.r. n. 380/01. => Fessurazioni e distacco dei pavimenti.
Sono escluse dal novero degli interventi detraibili per le unità immobiliari di proprietà esclusiva le opere di manutenzione ordinaria, ossia quelle che riguardano “le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (art. 3 lett. a) d.p.r. n. 380/01) i cui costi sono, invece, detraibili se gli interventi sono eseguiti sulle parti comuni di cui all'art. 1117 c.c.
In questo contesto, quindi, le operazioni di lamatura e levigatura del parquet, che servono a ridargli nuova lucentezza eliminando quelle imperfezioni causate dall'uso, devono essere considerate opere di manutenzione ordinaria e quindi non beneficianti della detrazione del 50%.