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Detrazione interessi passivi su mutui per costruzione e ristrutturazione

Detrazione interessi pagati per mutui in caso di costruzione o di ristrutturazione di casa.
Avv. Valentina A. Papanice 

La legge prevede la possibilità di detrarre una percentuale degli interessi pagati per mutui in caso di costruzione o di ristrutturazione di casa.

Detrazione degli interessi nel mutuo e costruzione

L'art. 15, DPR 917/1986 (Testo unico per le imposte sui redditi, noto anche come TUIR) al co.1-ter prevede la possibilità di detrarre dall'IRPEF e fino a concorrenza del suo ammontare, una somma pari al 19% di quanto pagato (e comunque non oltre euro 2582,28) come interessi e relativi oneri accessori (nonché per "quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione" a "soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti") per avere sottoscritto mutui (dall'1 gennaio 1998) ipotecari al fine di costruire un immobile da destinare a casa principale.

Modalità e condizioni della previsione normativa sono poi state stabilite dal DM 311 del 30 luglio 1999.

Concetto di abitazione principale

Il decreto 311 innanzitutto chiarisce i concetti di abitazione principale e di costruzione.

Ed allora, è abitazione principale, testualmente, il luogo dove si dimora "abitualmente". L'abitualità è dimostrabile mediante le risultanze anagrafiche o, se riguarda un luogo diverso da quello risultante nelle dette certificazioni, mediante dichiarazione sostitutiva (ex DPR 445/2000).

L'immobile dovrà essere adibito a casa principale entro 6 mesi dalla fine dei lavori, pena la perdita del diritto alla detrazione.

Il diritto alla detrazione verrà poi meno in caso di variazione della dimora abituale (dal periodo d'imposta successivo); nel computo non sono inclusi i trasferimenti per lavoro.

L'usufruttuario può detrarre gli interessi passivi del mutuo stipulato per l'acquisto di una casa?

Detrazione interessi per ristrutturazione

Per costruzione dobbiamo invece intendere ogni intervento realizzato "in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione" (v. DM 311), ivi espressamente compresi quelli di ristrutturazione edilizia (di cui all'art. 31, co.1, lett. d), L. 457/1978, ora trasfuso nell'art. 3 del DPR 380/2001, TU dell'edilizia).

Inizio e fine dei lavori

L'art. 15, co.1-ter - come modificato dal DL 159/2007 - prevede, quale condizione per ottenere la detrazione, che la stipula del mutuo (da parte di chi possiede in base a diritto di proprietà o altro diritto reale) avvenga o nei sei mesi prima o nei diciotto mesi dopo l'inizio dei lavori (si ritiene così superata, in seguito a detta previsione, quella contenuta nel DM 311/1999 secondo cui "La detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo"; tanto si evince dalla recentissima guida dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni per le ristrutturazioni 2017 dove la condizione del DM 311 non è citata).

Il diritto si perde se i lavori non finiscono entro il termine indicato nella documentazione edilizia (salva la proroga).

Ad ogni modo, il diritto non viene meno se i termini (sia quelli prescritti in relazione alla stipula del mutuo sia quelli prescritti nella documentazione edilizia) non vengono rispettati per motivi imputabili esclusivamente all'Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative.

Cumulabilità con detrazione interessi per acquisto

La detrazione in parola è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale (di cui, ora, all'art. 15, co.1, lett.b, DPR 917/1986) "soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi" (v. DM 311).

Contitolarità del mutuo

Inoltre, il DM 311 prevede che in caso di contitolarità del contratto di mutuo o anche di più contratti di mutuo il limite della detraione – di euro 2582,28 - va "riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti nel periodo d'imposta".

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