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Delibera condominiale di rinuncia alle detrazioni fiscali

L'assemblea può rinunciare alle detrazioni fiscali, esonerando così l'amministratore dagli adempimenti necessari?
Avv. Alessandro Gallucci 

L'assemblea di condominio può deliberare la rinuncia alle detrazioni fiscali, esonerando così l'amministratore dagli adempimenti necessari ai singoli condòmini per la fruizione del beneficio?

Per rispondere a questa domanda si deve guardare agli aspetti che regolamentano le attribuzioni dell'amministratore e la loro incidenza sui diritti dei singoli, così da valutare la legittimità del deliberato assembleare.

Adempimenti fiscali dell'amministratore

La legge n. 220 del 2012 (la così detta riforma del condominio), nel riscrivere l'art. 1130 del codice civile, ha inserito n. 5, il quale specifica che l'amministratore deve eseguire gli adempimenti fiscali.

Com'è noto a partire dalla fine degli anni novanta – con l'assimilazione del condominio alla figura del sostituto d'imposta – l'amministratore deve eseguire una serie di attività connesse agli aspetti fiscali e tributari delle somme ricevute e versate in ragione del suo incarico.

L'amministratore, ad esempio, deve trattenere una somma a titolo di ritenuta d'acconto e versarla al fisco entro determinati termini (che dipendono dalla natura del rapporto che ha dato luogo al pagamento).

Non solo: ogni anno è posto in capo all'amministratore l'obbligo di inviare le comunicazioni uniche riguardanti le somme erogate ai fornitori, ecc.

Con l'avvento delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazioni edilizia delle parti comuni dell'edificio, poi, si è affidato all'amministratore in compito di eseguire i pagamento secondo determinate modalità (così detto bonifico parlante, ecc.), nonché di rilasciare la certificazione degli importi versati dai condòmini e corrisposti alle imprese esecutrici dei lavori.

Ristrutturazione e detrazioni fiscali

Rispetto a questo ultimo adempimento, com'è noto agli operatori del settore, per l'anno 2017 è stato imposto all'amministratore di inviare tali comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione delle così dette dichiarazioni dei redditi precompilate.

Questo, per grandi linee, il coacervo di adempimenti che si cela dietro la semplice locuzione “eseguire gli adempimenti fiscali”.

Esonero dagli adempimenti connessi alle detrazioni edilizie

Quali sono i poteri dell'assemblea in relazione a questo specifico adempimento? Può l'assise, organismo decisionale del condominio, esonerare l'amministratore dall'adempimento delle attività utili per la fruizione del beneficio?

Al riguardo va tenuto in considerazione un fatto: sebbene la legge abbia posto in capo all'amministratore particolari adempimenti (pagamento a mezzo del così detto bonifico parlante, ecc.), il beneficio tributario non ha effetto verso il condominio, ma direttamente sulle imposte dovute dai singoli condòmini.

Ad avviso dello scrivente, quindi, i condòmini, a meno che non via sia una decisione assunta con il consenso di tutti i partecipanti al condominio, non possono deliberare a maggioranza la rinuncia ai benefici fiscali.

Tale presa di posizione è corroborata dal una pronuncia della Corte di Appello di Milano, resa nell'anno 2008 nella quale si legge che è da considerarsi invalida – e più nello specifico nulla – la deliberazione “con cui i condòmini riuniti in assemblea hanno deciso a maggioranza di non avvalersi del diritto ad effettuare la detrazione, si risolverebbe solo nella mera espressione di volontà di un certo numero di soggetti, ognuno dei quali ha fatto al riguardo una determinata scelta, senza tuttavia che il deliberato possa in alcun modo pregiudicare il diritto del singolo condòmino ad esercitare il diritto alla detrazione di sua competenza” (App. Milano 6 febbraio 2008).

Come dire: quanto meno chi si dichiara dissenziente può comunque pretendere l'adempimento, se del caso previa impugnazione di quel deliberato.

La Cassazione, in più occasioni (cfr. ad es. Cass. n. 6714/2010), ha esteso il diritto d'impugnare una deliberazione nulla anche ai condòmini che avevano concorso alla sua approvazione, purché ne subissero danni; il nocumento in questo caso è evidente, ossia la perdita del beneficio fiscale.

In conclusione: l'assemblea – eccezion fatta per il caso di deliberazione assunta con il voto favorevole di tutti i condòmini, in tal caso di tratterebbe d'un vero e proprio contratto – non può esonerare l'amministratore dagli adempimenti connessi alla fruizione delle detrazioni fiscali.

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