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Tassa rifiuti. La prova dell'inagibilità di un immobile deve essere fornita anche per l'esonero dal pagamento

La sussistenza delle condizioni che fanno venir meno la presunzione devono essere provate dal contribuente e riscontrabili da parte dell'amministrazione.
Redazione Condominioweb 

"Un immobile destinato ad attività commerciale su una parte del quale vengono eseguiti lavori di ristrutturazione è soggetto integralmente al pagamento della tassa rifiuti, se il titolare non dimostri con apposita documentazione l'inagibilità dell'immobile che lo rende inutilizzabile, nonché la durata e le modalità di esecuzione dei lavori" (Cass. civ. 11 aprile 2018, n. 8910).

La vicenda. L'esenzione dalla tassa rifiuti relativa ad una struttura alberghiera era stata oggetto di contenzioso a seguito di ricorso avverso la decisione della CTR che aveva rigettato l'appello del Comune in parziale riforma del giudizio di primo grado, favorevole al contribuente, ritenendo che la comunicazione inviata circa la chiusura dell'albergo nei primi quattro mesi dell'anno a causa dei lavori di ristrutturazione andava considerata quale denuncia di variazione ex art. 70 del decr. legisl. 507/1993 e che per effetto dell'art. 60, c. 2, andava riconosciuta l'esenzione per i locali e le aree in oggettive condizioni di inutilizzabilità, dovendosi nella determinazione della superficie tassabile escludere la parte di immobile nella quale si producevano rifiuti speciali.

Il ragionamento della Cassazione. Preliminarmente, i giudici hanno precisato che il "presupposto impositivo della tarsu è l'occupazione o la detenzione di locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente documentate e riscontrate (ex art. 62 c. 2)".

Chi si sposa non paga la tassa sui rifiuti

Dunque, secondo la Cassazione, tale disposizione, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa alla produzione di rifiuti, per cui la impossibilità alla produzione non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, bensì va provata dal contribuente tramite la denuncia originaria o di variazione debitamente documentata.

Detto ciò, in tal vicenda, la comunicazione inviata dal contribuente (chiusura dell'attività alberghiera per il periodo corrispondente alla durata dei lavori di ristrutturazione), non prova che, i lavori in oggetto, avessero interessato l'intera unità immobiliare; difatti, non si comprendeva una utilizzazione totale o solo una parte della struttura.

Quindi, era stata ritenuta fondata per la censura del Comune con riguardo alla decisione CTR di escludere dalla tassa i locali adibiti alla somministrazione dei fanghi per attività fisioterapiche per avere il contribuente smaltito in proprio i rifiuti speciali. In conclusione, il ricorso del Comune è stato accolto e la sentenza CTR cassata.

L'amministratore di condominio non è responsabile dell'errato conferimento dei rifiuti

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