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L'amministratore di condominio non è responsabile dell'errato conferimento dei rifiuti

La contestazione e la segnalazione vengono solo materialmente consegnate all'amministratore del condominio perché egli possa rendere edotti i condomini delle loro responsabilità
Redazione Condominioweb.com 
23 Lug, 2019

La raccolta differenziata. In molte città italiane la differenziata, ovvero il recupero dei rifiuti in modo da riciclare e sfruttare al massimo le materie prime, ha raggiunto un buon livello.

Tuttavia, a volte la raccolta differenziata non funziona perché i cittadini non sono informati e in pochi sanno dove buttare alcuni materiali particolari.

A tal proposito si osserva che se i condòmini non rispettano le norme sulla raccolta differenziata non è un problema dell'amministratore, che in nessun caso può essere ritenuto responsabile di tali comportamenti omissivi.

Non compete all'amministratore controllare se i rifiuti vengono conferiti nei bidoni correttamente, né tantomeno l'amministratore è dotato, per legge, di poteri coercitivi nei confronti dei condòmini, tipo il potere di applicare multe.

Al contrario, le multe sono previste dai regolamenti comunali a carico di coloro che, anche per un semplice sbaglio, non rispettano le regole stabilite per il conferimento dei rifiuti, fino ad arrivare alle famigerate sanzioni "collettive" a carico del condominio, quando l'errato conferimento riguarda condòmini non individuabili.

Per meglio dire, in caso di inadempienza, l'amministratore di condominio riceve il verbale di contestazione, in base al quale, a sua volta, deve addebitare la spesa all'intero complesso condominiale, ripartendola, in base ai millesimi, tra tutti i condomini.

Si verificherà, quindi, la situazione che tutti saranno costretti a pagare la sanzione a causa della negligenza di alcuni, a causa dell'impossibilità di individuare il vero responsabile.

Il posizionamento dei bidoni. La metodologia di raccolta dei rifiuti urbani differenziati mediante il sistema "porta a porta" comporta il posizionamento dei cassonetti, di norma, all'interno dei cortili o delle pertinenze delle utenze private, costituisce principio generale preferenziale della vigente normativa regolamentare, ferma restando la possibilità per il condominio di proporre "una diversa collocazione dei cassonetti all'interno del cortile condominiale, che arrechi minor pregiudizio alle ragioni dei condòmini", purché la stessa sia al contempo tecnicamente attuabile senza pregiudizio per l'efficace gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

Alla luce dei suesposti principi, si evidenzia che: l'assemblea condominiale è competente a decidere dove collocare i bidoni della raccolta differenziata.; l'amministratore, però, resta libero di proporre una diversa collocazione degli stessi, nel caso in cui la collocazione precedente rechi pregiudizio ad uno o più condòmini.

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La giurisprudenza sulla responsabilità degli amministratori. In una particolare vicenda avente ad oggetto la responsabilità degli amministratori, con provvedimento del 22 luglio 2019, il TAR Messina ha sospeso parzialmente l'ordinanza sindacale dello scorso aprile sulla raccolta differenziata porta a porta, rinviando la decisione sul merito al prossimo 24 giugno 2020.

Da quanto appreso, la decisione del Tribunale amministrativo è giunta dopo il ricorso presentato dall'Anaci con il quale erano state contestane le disposizioni che attribuivano ai capo condomini responsabilità specifiche per il corretto funzionamento del sistema porta a porta, alcune delle quali, secondo l'ordinanza del Tar, non attribuibili perché gli oneri dovrebbero ricadere direttamente sui condomini, titolari del rapporto del servizio. Dunque, nella sospensiva cautelare, il Tribunale amministrativo ha espresso parere contrario su linee guida fissate dall'Amministrazione comunale.

Di conseguenza "il compito di provvedere al ritiro dei rifiuti, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente secondo le modalità previste dal calendari, incombe sui condòmini, cioè sui titolari del rapporto di servizio".

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