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Lavori di ristrutturazione e posizione “d'élite” di una casa popolare. È indispensabile il sopralluogo per procedere ad un nuovo classamento.

Non è possibile il nuovo classamento dell'immobile senza il sopralluogo.
Dott. Domenico Pirrò 

Illegittimo il nuovo classamento dell'abitazione senza il "sopralluogo".

Lo ha stabilito la IX Sezione della C.T.R. di Roma, con sentenza n. 3279/15, che ha accolto il ricorso di un contribuente vistosi raggiungere da un accertamento del Fisco con cui procedeva al nuovo classamento della sua abitazione popolare nel centro storico capitolino, giacché oggetto di lavori di rifacimento esterno, portandola dalla categoria A4 alla più onerosa A2.

Secondo il contribuente la motivazione della sentenza del giudice di prime cure, che aveva confermato la bontà dell'operato del Fisco, appariva del tutto lacunosa avendo ritenuto sufficiente per la rettifica in aumento della classe catastale l'appartenenza dell'immobile ad una zona censuaria "d'élite" e le mutate condizioni di manutenzione esterna, senza che vi fosse stato, peraltro, alcun sopralluogo.

Infatti, il contribuente eccepiva che l'immobile - per il quale in passato non era stata neppure accolta una domanda di condono edilizio - risultava privo dei requisiti per uso abitativo giacché sprovvisto, tra l'altro, di riscaldamento e di una sufficiente aerazione e illuminazione.

Il contribuente osservava, per altro, come il suo prezzo di acquisto fosse stato sensibilmente inferiore a quello di altre unità ricadenti nella medesima zona.

Tutte circostanze confermate dalla CTU disposta dalla Commissione Provinciale che, tuttavia, rigettava il ricorso.

Secondo la Commissione Regionale, invece, l'atto impugnato sembrava aver trascurato proprio qualsiasi specifica considerazione sullo stato effettivo dell'immobile oggetto della verifica, sicché le valutazioni nel merito del ricorso del giudice di prime cure, secondo cui le complessive caratteristiche catastali dell'immobile non sarebbero state quelle di una abitazione di tipo popolare, apparivano eccessivamente generiche e agganciate ad altre unità immobiliari site nella stessa zona censuaria

Insomma, per procedere alla rettifica in aumento della classe catastale di un immobile non bastano dei semplici riferimenti ad unità consimili ricadenti nella medesima zona o l'accertamento di lavori di rifacimento o di ristrutturazione ma è necessario, altresì, un riscontro diretto da parte degli Uffici i cui esiti debbono confluire nella parte motiva dell'atto di classamento a pena di illegittimità dello stesso.

L'obbligo di una congrua e specifica motivazione degli atti di accertamento, ivi compresi dunque gli atti catastali, è in linea con l'indirizzo della Corte di Cassazione (sent. N. 9629 del 13 giugno 2012) secondo cui gli uffici, quando procedono all'attribuzione di un nuovo classamento ad una unità immobiliare a destinazione ordinaria, hanno l'obbligo di specificare se la variazione sia dovuta a specifiche trasformazioni che lo stesso ha subito ovvero se è una diretta conseguenza della rivisitazione dei parametri della microzona in cui è ubicato.

Solo nel primo caso è indispensabile che gli Uffici alleghino nei loro atti le circostanze di fatto che hanno dato luogo alla rideterminazione del classamento di una unità immobiliare.

Nel secondo, invece, è sufficiente l'indicazione dei provvedimenti alla base della revisione dei parametri della microzona in conseguenza dei miglioramenti del contesto urbano.

La decisione di procedere a lavori di ripristino o ristrutturazione di una unità immobiliare incidenti sulle caratteristiche tipiche del classamento di appartenenza può comportare, dunque, l'abbandono di una classe "conveniente" e il rischio di un non meno costoso contenzioso.

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