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L'avviso di convocazione per essere valido deve essere spedito alla pec e non alla email ordinaria

L'amministratore può trasmettere l'avviso di convocazione dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso l'indirizzo email ordinario?
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 
Lug 10, 2018

Il fatto. L'amministratore del Condominio invia a tutti i condòmini l'avviso di convocazione per discutere e deliberare sull'approvazione del rendiconto e altro. La spedizione dell'avviso viene disposta in forma mista, nel senso che l'amministratore invia l'avviso sia a mezzo della propria pec che per il tramite di raccomandata andata e ritorno.

Tizio, che era provvisto di indirizzo pec (posta elettronica certificata), riceve l'avviso sia presso la propria email ordinaria che, presso la propria residenza, tramite il piego raccomandato spedito a mezzo del servizio postale.

Quest'ultimo, tuttavia, gli perviene appena il giorno prima della data prefissata come seconda convocazione.

In seguito, a fronte della ricezione del verbale, Tizio impugna la delibera assembleare, dinanzi al Tribunale di Roma, affermandone l'illegittimità per un vizio nel procedimento di convocazione, maturato nei suoi riguardi. Questi sono i fatti.

Convocazione assemblea a mezzo email non certificata. Facciamo chiarezza

La sentenza. La domanda viene ritenuta fondata. Tizio ha contestato di non essere stato informato della convocazione dell'assemblea con regolare avviso e con il prescritto anticipo. Ciò gli ha impedito di prendervi parte.

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile, "l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione…".

Come usare la pec per la convocazione dell'assemblea

Il tempestivo invio dell'avviso è condizione di validità dell'assemblea. La riforma disposta con la legge 220/2012 ha modificato il terzo comma della disposizione in esame, prescrivendo che: "In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la delibera assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 codice civile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati":

La prova sulla regolare convocazione dei condòmini (o meglio, degli aventi diritto) deve essere fornita in giudizio da parte del Condominio, non potendo fornire il condòmino prova negativa di non esser stato regolarmente convocato (tra le tante, Cassazione civile n. 5254/2011, 10875/1988) e costituendo l'avviso un elemento costitutivo della validità del deliberato (in punto, cfr Ordinanza 22685/2014).

Nello specifico, il Condominio si è difeso affermando di aver invitato Tizio a partecipare all'assemblea dei condòmini previa spedizione del medesimo avviso a mezzo lettera raccomandata a.r. e posta elettronica certificata.

Ora, seppure la spedizione postale è intervenuta fuori termine, l'invito alla partecipazione è stato recapitato in modo tempestivo a mezzo della spedizione "telematica", avvenuta dall'indirizzo PEC dell'amministratore all'indirizzo di posta ordinaria (mail) di Tizio. Ma anche tale eccezione è stata respinta e ritenuta non meritevole di alcun pregio giuridico. La delibera è stata così annullata.

Conclusione. Il giudice romano, con la Sentenza in commento, ha affermato che la "semplice" email non fornisce le medesime garanzie di sicurezza, in ordine alla ricezione della comunicazione, che vengono fornite dagli altri mezzi indicati dall'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile (per inciso: posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax, raccomandata a mano).

Con la cosiddetta "email" non si prospetta neppure una "presunzione di conoscenza" correlata al fatto che il messaggio sia pervenuto all'indirizzo del destinatario.

Ed infatti, a differenza del titolare di un indirizzo PEC, il titolare di un indirizzo email non ha alcun onere di consultare la "posta elettronica" in arrivo (sempre ammesso che la spedizione giunga nella relativa "cartella" e non venga automaticamente spostata in altra a causa dell'operare di eventuali filtri "antispam").

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma, 21 maggio 2018 nr 10328
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