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Mancata convocazione del coniuge comproprietario convivente: l'assemblea è annullabile?

Se il comproprietario non convocato è il coniuge convivente con quello avvisato, la convocazione dell'assemblea potrebbe essere regolare.
Avv. Marco Borriello 

Secondo l'art. 66 disp. att. c.c., la mancata convocazione all'assemblea condominiale degli aventi diritto comporta l'annullabilità del deliberato, ai sensi dell'art. 1137 del codice civile, su domanda degli assenti alla riunione. In tal caso, il termine di trenta giorni per proporre l'impugnazione decorre dalla comunicazione del verbale.

È proprio ciò che è accaduto nel procedimento appena conclusosi con la recente sentenza n. 1463 del 22 giugno 2023 emessa dal Tribunale di Latina. In particolare, il presunto difetto azionato riguardava dei comproprietari a cui non era arrivato alcun invito.

All'ufficio de quo, perciò, è stato demandato il compito di accertare se il vizio in questione era, o meno, rilevante a fini dell'annullamento dell'assemblea.

È bene, quindi, approfondire il caso concreto.

Effetti della mancata convocazione di un comproprietario convivente in assemblea condominiale

Nel dicembre del lontano 2013, l'assemblea di un condominio laziale si riuniva per discutere e approvare le nuove tabelle millesimali.

Nell'occasione, però, dei potenziali aventi diritto alla riunione non erano avvisati: si trattava di alcuni comproprietari.

Più precisamente, l'invito alla riunione era stato inviato solo al loro coniuge, anch'esso contitolare dell'immobile. Per gli istanti, perciò, l'assemblea non era stata convocata regolarmente. Per questa ragione, il deliberato era impugnato dinanzi al competente Tribunale di Latina.

In tale sede, il condominio si difendeva sostenendo che il comproprietario non avvisato era, comunque, venuto a conoscenza della riunione per effetto dell'invito rivolto al coniuge convivente. Non vi era, perciò ragione per annullare l'assemblea. Ebbene, l'ufficio laziale ha, quindi, accolto tale conclusione.

Per il Tribunale di Latina, infatti, conformemente a quanto affermato dalla Cassazione alcuni anni orsono, se alcuni comproprietari non sono stati convocati, il giudice può accertare che gli stessi abbiano, comunque, avuto notizia della riunione (Cass. Civ. Sez. II, 18 febbraio 2000, n. 1830).

In particolare, relativamente all'eccepito difetto di convocazione del comproprietario, coniuge convivente con quello avvisato, l'ufficio de quo si è rifatto a quel risalente precedente secondo il quale "La validità della convocazione per la riunione dell'assemblea condominiale di uno dei comproprietari pro indiviso di piano o di porzioni di piano di un condominio può evincersi anche dall'avviso dato all'altro comproprietario, qualora ricorrano circostanze presuntive tali da far ritenere che il secondo comproprietario abbia reso edotto il primo della convocazione stessa. (Nella specie, trattandosi di coniugi comproprietari di un appartamento, conviventi in pieno accordo e senza contrasto di interessi tra loro, è stato ritenuto presumibile che l'invito notificato ad uno di essi per l'assemblea condominiale fosse stato portato a conoscenza anche dell'altro)." Cassazione civile, sez. II, 16/02/1996, n. 1206)".

Partecipazione in assemblea del coniuge: quando serve la delega?

Nel caso specifico, dall'istruttoria non è emerso alcun elemento, ad esempio un conflitto d'interessi tra i coniugi, tali da escludere una presunzione di conoscenza della convocazione inviata a uno solo degli stessi. Per questi motivi, l'impugnazione, sul punto, è stata respinta.

Considerazioni conclusive

La sentenza in commento non è espressione di un orientamento granitico sull'argomento. Ci sono, infatti, alcune pronunce che rimarcano il difetto di convocazione ed annullano l'assemblea allorquando non sono convocati entrambi i comproprietari, seppur coniugi conviventi (vedasi, ad esempio, la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 924/2019).

Per evitare, perciò, contenziosi dal dubbio esito, in presenza di più contitolari di un immobile, è sempre preferibile inoltrare la convocazione a tutti gli aventi diritto, senza confidare nella presunzione di conoscenza di qualcuno di essi.

Sentenza
Scarica Trib. Latina 22 giugno 2023 n. 1463
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