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Amministratore denunciato: se assolto può chiedere i danni?

In caso di assoluzione, solo la condotta dolosa del denunciante può generare un obbligo risarcitorio a favore del denunciato.
Avv. Marco Borriello 

Nella frequente tumultuosità dei rapporti tra il condominio e l'amministratore, può accadere che quest'ultimo sia denunciato presso la competente Procura della Repubblica. Non sono rari, infatti, i casi in cui i proprietari del fabbricato abbiano più di un dubbio sulla legittimità dell'operato del loro rappresentante e siano convinti della responsabilità penale del medesimo in merito a determinate circostanze.

Se ciò dovesse accadere, si potrebbe aprire un procedimento penale a carico dell'amministratore, con tanto di sentenza finale.

Ebbene, cosa accadrebbe se il tutto si risolvesse con un'assoluzione? Se il giudice decidesse in senso favorevole all'imputato perché mancano alcuni elementi costituivi del reato, l'amministratore potrebbe chiedere i danni ai querelanti condòmini?

Ha affrontato questo argomento la recente sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1320 del 20 giugno 2023. Perciò, nel verificare come ha risposto, vediamo cosa è accaduto in questo fabbricato toscano.

Amministratore denunciato: se assolto, può chiedere i danni? Fatto e decisione

I condòmini di un fabbricato, successivamente all'interruzione del mandato, denunciavano l'amministratore per falso in scrittura privata e truffa.

In particolare, questi aveva falsificato un verbale di assemblea per ottenere l'incremento del fido bancario di un conto corrente facente capo all'edificio che, invece, avrebbe dovuto chiudere come gli era stato commissionato. Inoltre, non chiudendo il conto, l'ex amministratore aveva esposti i vari proprietari a danni, a quanto pare, anche nascosti.

La conseguente azione penale, però, si concludeva con l'assoluzione. Per il Tribunale di Firenze, infatti, l'accusa di falso non poteva concretizzarsi per difetto del dolo specifico.

Dal processo era emerso che, con il comportamento in contestazione, il presunto reo non aveva ricavata alcun vantaggio e tanto meno aveva recato danni all'ente. Stesso dicasi per l'invocata truffa.

Anche a tal proposito, l'ufficio toscano non condannava l'imputato, visto che non erano rinvenibili gli artifizi e i raggiri alla base del reato de quo.

Ebbene, in ragione dell'esito descritto, l'ex amministratore citava per danni il condominio. Si trattava degli onorari affrontati per difendersi in sede penale e dei danni morali per l'onorabilità intaccata dal procedimento conclusosi con l'assoluzione. Per queste ragioni, chiedeva un risarcimento complessivo di circa 40.000 euro. La predetta domanda era, però, respinta.

In prima istanza, prevaleva il fatto che l'attore non aveva dimostrato che l'azione penale era stata esercitata in malafede e in piena consapevolezza dell'innocenza del denunciato. Si giungeva, quindi, in appello, dove la Corte di Firenze confermava, integralmente, il proprio verdetto.

Per l'ufficio in esame, essere assolti in un procedimento penale non è una condizione sufficiente per chiedere ed ottenere dal querelante un risarcimento del danno. Occorre, infatti, dimostrare la presenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia.

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Ciò perché "al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato) (cfr., da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 20843 del 21/07/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 6588 del 10/03/2021)".

Quindi, in mancanza della prova della malafede del denunciante, la domanda risarcitoria deve essere respinta, come correttamente fatto dal giudice di prime cure e dalla Corte di Appello nel caso de quo.

Considerazioni conclusive

Per la Corte di appello di Firenze, a seguito di una denuncia verso l'amministratore rivelatasi infondata, solo la condotta dolosa dei condòmini avrebbe potuto generare un obbligo risarcitorio a carico dei medesimi.

Se non si ragionasse in questi termini, ogni denuncia e/o querela, persino quelle successivamente rivelatesi legittime, sarebbero scoraggiate "dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate (Cass. sent. n. 11898/2016)".

Nell'ipotesi de quo, invece, pur essendoci stata un'assoluzione, è emersa chiara la condotta equivoca dell'ex amministratore del fabbricato, tale da giustificare, almeno, la denuncia depositata nei suoi confronti. In assenza, perciò, della malafede dei querelanti e di ogni prova a riguardo, nel solco della giurisprudenza sull'argomento, il rigetto della domanda risarcitoria è stato inevitabile.

Sentenza
Scarica App. Firenze 20 giugno 2023 n. 1320
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