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Lavori e responsabilità penale dell'amministratore di condominio

L'amministratore risponde dell'omicidio colposo del dipendente solo se la sua figura è equiparabile a quella del datore di lavoro.
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

Fare l'amministratore di condominio e trovarsi condannati per omicidio? È possibile. Secondo la giurisprudenza, l'amministratore risponde di omicidio colposo per l'incidente sul lavoro occorso al dipendente della ditta appaltatrice, se egli è qualificabile come committente in forza dei poteri decisionali a lui attribuiti con delibera assembleare.

Tanto ha affermato la Corte di Cassazione (sent. n. 10136 del 16 marzo 2021 - data udienza 20 ottobre 2020) esprimendosi a proposito di lavori in condominio e responsabilità penale dell'amministratore. Approfondiamo la questione.

Il reato di omicidio colposo

Prima di addentrarci nella tematica ("Lavori e responsabilità penale dell'amministratore di condominio") e di affrontare il caso concreto oggetto di attenzione da parte degli ermellini, è bene ricordare cosa prevede la legge a proposito dell'omicidio colposo.

L'omicidio colposo è il reato commesso da colui che, pur non volendolo, uccide una persona. Classici esempi sono quelli di chi sta riparando le tegole del tetto e, inavvertitamente, lascia cadere il martello che ha con sé, colpendo un passante, dell'automobilista che provoca un incidente fatale oppure del medico che, sbagliando un intervento, causa il decesso del proprio paziente.

L'omicidio colposo è dunque l'omicidio non voluto ma comunque accaduto. Tutto sarà più chiaro rileggendo quanto scritto nei capitoli precedenti a proposito dell'elemento soggettivo del reato e, per la precisione, della colpa.

Secondo l'art. 589 c.p., chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Pene molto più severe sono previste nel caso in cui l'omicidio colposo sia commesso:

  • con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (reclusione da due a sette anni);
  • nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria (reclusione da tre a dieci anni);
  • con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (reclusione da due a sette anni, innalzata fino a dodici nel caso in cui il conducente era sotto effetto di alcol o di stupefacenti - art. 589-bis c.p.).

Una normativa speciale regola, invece, la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario (art. 590-sexies c.p.).

Lavori e responsabilità penale amministratore: il caso

Un amministratore condominiale veniva condannato sia in primo che in secondo grado per l'omicidio colposo di un dipendente della ditta a cui erano stati affidati i lavori di pulizia della porzione superiore delle grate poste a protezione del vano ascensore.

A parere dei giudici di merito, l'amministratore ometteva di verificare l'idoneità tecnico-professionale della ditta affidataria, nonché di effettuare una compiuta valutazione del documento di valutazione dei rischi della predetta società, relativamente alle operazioni di pulizia, ove non erano individuati rischi e pericoli riguardanti operazioni da svolgersi su grate e ascensori e non era prescritta la disattivazione dell'alimentazione dell'elevatore nel corso dei lavori di pulizia sulla griglia protettiva, e così concorreva (con l'amministratore unico della ditta stessa) alla morte di un dipendente della società, il quale, mentre svolgeva operazioni di pulizia della porzione superiore delle grate, veniva colpita dall'ascensore, azionato in discesa da una condomina.

Riparazione autoclave. Il committente è responsabile per l'affidamento dei lavori ad un tecnico non certificato

Lavori e responsabilità penale amministratore: il caso

Ricorreva per Cassazione l'amministratore condannato per omicidio colposo. Secondo la difesa, l'amministratore del condominio non è titolare di alcuna posizione di garanzia, in quanto l'appalto dei lavori di ripulitura delle grate dell'ascensore era stato deciso ed assegnato mediante una delibera assembleare alla quale l'amministratore stesso era vincolato e a cui era tenuto a dare corretta attuazione, senza alcun autonomo potere di azione né di ingerenza in ordine ai lavori deliberati.

L'assemblea condominiale aveva valutato sia l'idoneità tecnica che la capacità organizzativa dell'impresa appaltatrice.

Da ciò consegue che la disciplina di cui al d. Ig. n. 81 del 2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) non può applicarsi all'amministratore, il quale si era limitato a dare attuazione alla delibera assembleare, non esplicando alcun ruolo nell'esecuzione e nell'organizzazione dei lavori.

L'art. 26 del succitato testo unico indica, infatti, espressamente e unicamente il datore di lavoro quale titolare degli obblighi in materia di sicurezza, non essendo possibile, in materia penalistica, in ossequio al principio di stretta legalità, estendere i detti obblighi ad altri soggetti.

Il titolare dell'impresa, che ne era anche direttore tecnico, era quindi l'unico ad avere l'obbligo di impartire le istruzioni ai dipendenti e di verificarne l'esatta osservanza da parte di questi ultimi.

Amministratore di condominio, condanna penale e perdita dei requisiti

Responsabilità penale dell'amministratore in caso di lavori: la decisione

Gli ermellini accolgono il ricorso. Secondo la sentenza in commento (Cassazione, n. 10136 del 16 marzo 2021 - data udienza 20 ottobre 2020), l'amministratore condominiale risponde dell'omicidio colposo di un dipendente dell'appaltatore solo quando la sua figura è equiparabile a quella del datore di lavoro il quale, ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. n. 81/2008, è titolare di precisi obblighi in materia di sicurezza.

Quando, però, l'amministratore deve scrupolosamente attenersi a quanto deliberato dall'assemblea, allora egli non può rispondere degli eventuali incidenti occorsi ai lavoratori, non assumendo alcuna posizione di garanzia nei loro riguardi.

Nel caso di specie, all'amministratore non poteva essere attribuita la qualità di committente, poiché tale era il condominio. Solo nel caso in cui fosse stato dimostrato il conferimento all'amministratore, da parte dell'assemblea condominiale, del potere di verificare l'idoneità tecnico-professionale della società incaricata e di effettuare una disamina del documento di valutazione dei rischi della predetta impresa relativamente alle operazioni di pulizia, avrebbe potuto ritenersi applicabile allo stesso il disposto dell'art. 90 d. Ig. n. 81 del 2008.

La Suprema Corte ha dunque enunciato il principio secondo cui l'amministratore di condominio che stipuli un contratto di appalto di lavori può assumere la posizione di garanzia propria del committente solamente laddove sia stato investito, con delibera assembleare, di autonomia di azione e concreti poteri decisionali.

Responsabilità penale dell'amministratore: i precedenti

Secondo altra sentenza (Cass., 3 luglio 2019, n. 29068), in capo all'amministratore-committente dei lavori, gravano ben due responsabilità:

  • una culpa in eligendo, se affida i lavori a impresa priva dei requisiti di affidabilità e capacità tecnico organizzativa.
  • una culpa in vigilando, se omette di vigilare sulla predisposizione da parte della ditta appaltatrice di adeguate misure antinfortunistiche.

Nella vicenda affrontata dal giudice della nomofilachia nella sentenza da ultimo citata, è stata ritenuta raggiunta la prova della conclusione del contratto d'appalto, relativo al rifacimento della facciata dell'edificio eretto in condominio e amministrato dal ricorrente e l'affidamento dei relativi lavori, con la conseguente ravvisabilità della veste di committente dell'amministratore, da cui è stata fatta discendere la sua responsabilità nella causazione dell'infortunio, per culpa in eligendo e in vigilando.

La Suprema Corte così concludeva: «L'amministratore è responsabile di omicidio colposo per la caduta di un dipendente dell'appaltatore da un ponteggio durante i lavori alla facciata dell'edificio.

E ciò anche se manca un vero e proprio contratto che lega l'ente di gestione alla ditta per la realizzazione delle opere.

Contro il capocondomino, infatti, pesano la scelta di un'impresa inadeguata a portare a termine il compito, l'omesso controllo sull'osservanza delle norme antinfortunistiche e quella scritta "approvato" sul preventivo dall'azienda, che consente l'accettazione della proposta da parte del condominio».

Sentenza
Scarica Cass. 16 marzo 2021 n. 10136
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