Rischia l'omicidio colposo il tecnico che controlla la caldaia e non chiude l'impianto, anche se verifica che non è idone.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza del 26 ottobre 2016 n. 44968 in merito alle responsabilità del tecnico della caldaia.
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I fatti di causa. Nella vicenda in esame, nonostante la caldaia di tipo B fosse ubicata in un locale chiuso da vetrate con superficie di aereazione permanente, Tizio e Caio (tecnici delle caldaie), nell'effettuare il controllo, nel proprio rapporto tecnico avevano segnato come voci positive: "idoneità locale di installazione, adeguate dimensioni delle aperture di ventilazione, verifica efficiente evacuazione fumi" ed omettevano di inserire un qualunque intervento in merito alla tipologia del locale.
Tali negligenze, portavano al decesso di Sempronio avvenuto a seguito di collasso cardiorespiratorio terminale da asfissia per intossicazione da carbonio causata dall'esalazione dalla caldaia (cattivo funzionamento).
Premesso ciò, la Corte d'Appello di Lecce, con sentenza, confermava la condanna di Tizio e Caio alla pena di sei mesi di reclusione per il delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali alle parti civili costituite con previsionale somma di 50 mila euro per ciascuna parte civile.
Avverso tale pronuncia, gli imputati ricorrevano in cassazione.
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