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Riparazione autoclave. Il committente è responsabile per l'affidamento dei lavori ad un tecnico non certificato

Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono riferibili anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, garantiscono la sicurezza del lavoro.
Avv. Maurizio Tarantino Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono riferibili non solo alle quelle inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, garantiscono la sicurezza del lavoro.

=> Proprietario responsabile per i danni arrecati a causa dell'impianto elettrico non a norma.

La vicenda. Tizio, in compagnia della moglie, si era portato presso la proprietà di Caio per eseguire la riparazione dell'autoclave che costituiva parte dell'impianto di alimentazione idrica dell'abitazione; secondo gli accertamenti tecnici confluiti nel giudizio, Tizio, venuto a contatto con parti dell'impianto, era rimasto vittima di elettrocuzione a causa della mancanza di un dispositivo di sicurezza quale il dispositivo di protezione differenziale (cd. salvavita), perdendo la vita.

A Caio, che aveva commissionato i lavori, era stato ascritto di aver affidato i lavori a soggetto privo dei requisiti di idoneità tecnica richiesti per la loro esecuzione, che li aveva eseguiti non secondo la regola dell'arte e in modo difforme da quanto prescritto dall'art. 6 del d.m. n. 37/2008.

Ed infatti, Tzio non aveva i requisiti di cui all'art. 4 del citato decreto e non aveva rilasciato il certificato di conformità prescritto dall'art. 7 del provvedimento da ultimo menzionato. Per i motivi esposti, Caio era stato condannato per omicidio colposo.

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I motivi del ricorso. Secondo l'imputato, il collegamento dell'elettropompa esterna al fabbricato all'impianto elettrico dell'abitazione dello stesso era escluso dal novero delle attività soggette alla disciplina prevista dal d.m. n. 37/2008.

Né sussisteva, per le installazioni per apparecchi per usi domestici, l'obbligo per il committente di farsi rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto o l'obbligo di acquisire tale dichiarazione prima di mettere in esercizio l'impianto; e neppure si trattava di impianto per il quale era richiesta la redazione di un progetto da depositare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune competente.

In ogni caso, l'idoneità tecnico-professionale richiesta per coloro che devono operare su impianti elettrici - nella specie quella di Tizio - poteva essere ritenuta anche in assenza di titoli o altri dati formali; nel caso di specie Tizio era noto nel paese come elettricista accreditato ed aveva svolto quelle attività lavorative che a mente della lettera d) dell'art. 4 d.m. n. 37/2008 sono sufficienti a far ritenere il possedimento dei requisiti richiesti dalla legge.

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Il ragionamento della Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, il committente avrebbe dovuto pretendere che il lavoratore documentasse il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti; tale comportamento risultava certamente esigibile da questo, che non aveva alcuna difficoltà ad accertare l'effettiva competenza del soggetto cui affidava i lavori.

La disciplina pertinente non solo contempla l'espressa previsione che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale abbia i requisiti tecnico-professionali indicati dall'art. 4 del d.m. n. 37/08:

  • il possesso di un diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta (lett. a) o in alternativa di un diploma o una qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività pertinenti presso un istituto statale o legalmente riconosciuto ma seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (lett. b);
  • un titolo o un attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (lett. c);
  • ed infine, sempre in alternativa, che abbia svolto una prestazione lavorativa alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni (escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato), in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 (lett. d).

Pertanto, in assenza di tale certificazione, il committente assumeva consapevolmente o almeno con colpa il rischio della inadeguatezza dell'impresa esecutrice affidataria. Che nel caso di specie Tizio fosse realmente privo della necessaria competenza tecnica era spiegato dalle sentenze di merito non solo con il richiamo all'assenza della certificazione ma anche segnalando le gravi anomalie dell'opera realizzata, la sua non conformità alle regole dell'arte ed obiettiva pericolosità.

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In conclusione, il ricorso di Caio è stato rigettato; per l'effetto, è stata confermata la condanna.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

RIFERIMENTI NORMATIVI

d.m. n. 37/08

PROBLEMA

Secondo l'imputato, l'idoneità tecnico-professionale richiesta per coloro che devono operare su impianti elettrici poteva essere ritenuta anche in assenza di titoli o altri dati formali; nel caso, l'elettricista era noto nel paese come professionista accreditato ed aveva svolto quelle attività lavorative sufficienti a far ritenere il possedimento dei requisiti richiesti dalla legge.

LA SOLUZIONE

Secondo la cassazione, lungi dal poter fare affidamento sulla 'fama' in paese, il committente avrebbe dovuto pretendere che il lavoratore documentasse il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti; tale comportamento risultava certamente esigibile da questo, che non aveva alcuna difficoltà ad accertare l'effettiva competenza del soggetto cui affidava i lavori.

LA MASSIMA

Il d.m. 22.1.2008 n. 37 reca prescrizioni che intendono garantire la sicurezza dei lavori attinenti agli impianti da esso menzionati, sia per chi attende ad essi - e quindi i lavoratori impegnati nelle attività sugli impianti - che per gli utilizzatori.

Ne consegue che la notorietà professionale del lavoratore non esonera da responsabilità il committente per affidamento dei lavori a tecnico non certificato.

Cass. pen., sez. IV, 24 luglio 2019, n. 33244

Sentenza
Scarica Cass. pen. sez. IV 24 luglio 2019 n. 33244
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