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Amministratore di condominio, condanna penale e perdita dei requisiti

Per diventare amministratore di condominio è fondamentale possedere requisiti di onorabilità e professionalità; la condanna penale definitiva per specifici reati comporta la perdita di tali requisiti.
Avv. Alessandro Gallucci 
Set 13, 2018

L'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile specifica che per assumere incarichi di amministratore condominiale è necessario essere in possesso di specifici requisiti.

Tali requisiti sono elencati nel primo comma della medesima norma e possono essere così sintetizzati:

  • requisiti di onorabilità;
  • requisiti di professionalità.

Questi ultimi variano a seconda della persona di riferimento, ossia se si tratti di amministratore interno, ovvero neo amministratore, oppure ancora persona che gestiva condòmini da almeno un triennio prima del 18 giugno 2013, cioè della data di entrata in vigore della disposizione in esame introdotta in legge dalla riforma del condominio.

Più articolata la situazione inerente ai requisiti di onorabilità; questi variano all'assenza di protesti, al possesso della piena capacità d'agire, per finire all'assenza di condanne penali per particolari reati.

Quali sono i reati in esame e che cosa vuol dire assenza di condanne penali?

Reati che comportano la perdita dei requisiti per l'assunzione d'incarichi d'amministratore condominiale

L'elencazione dei reati ostativi per l'assunzione di incarichi d'amministratore condominiale nell'art. 71-bis disp. att. c.c. è duplice.

La norma fa riferimento tanto a specifiche tipologie di reato, quanto alla pena da questi prevista.

Nello specifico rappresenta un ostacolo l'avere riportato condanne per:

  • delitti contro la pubblica amministrazione (es. peculato, corruzione, concussione, ecc.);
  • l'amministrazione della giustizia (es. calunnia, falsa testimonianza, ecc.);
  • la fede pubblica (es. falso in atto pubblico);
  • il patrimonio (es. furti, truffe, danneggiamenti, rapine, ecc.).

Per questo genere di reati non si ha riguardo alla pena inflitta, essendo sufficiente la condanna per una tra le fattispecie criminose riconducibili nell'alveo degli interessi protetti ivi elencati.

La norma prevede, poi, la perdita di requisiti a fronte della condanna «per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni».

Delitto non colposo, ossia solamente i delitti dolosi e preterintenzionali. È preclusivo per l'assunzione d'incarichi, ad esempio, l'omicidio volontario, la violenza sessuale, ma non, ad esempio, l'omicidio colposo, ovvero le percosse (che pur essendo delitto doloso non rientrano nell'ambito minimo e massimo di pena previsto dalla legge.

Da non perdere: Condannato per appropriazione indebita l'amministratore che versa il denaro dei condomini sul proprio conto.

La condanna che comporta la perdita dei requisiti è quella definitiva, non quella per i gradi intermedi del giudizio

A norma dell'art. 60, primo comma, del codice di procedura penale, assume la qualità d'imputato, colui al quale è attribuito il reato:

  • nella richiesta di rinvio a giudizio;
  • nella richiesta di giudizio immediato;
  • nel decreto penale di condanna;
  • nella richiesta di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1;
  • nel decreto di citazione diretta a giudizio
  • nel giudizio direttissimo.

Fino a quanto permane in capo alla persona tale qualità?

Ai sensi del capoverso del medesimo articolo, «la qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna».

Imputato, quindi, è colui il quale subisce il processo e resta tale fintanto che questo non s'è definitivamente concluso.

Tale stato delle cose, fa sì che, come si suol dire, la domanda sorga spontanea: quando si può parlare di condanna ostativa per l'assunzione d'incarichi di amministratore condominiale?

Al riguardo, la giurisprudenza che ha iniziato ad affrontare l'argomento ha affermato che «un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 71bis comma 1 lett. b) disp. att. c.c. impone di ritenere che laddove il legislatore ha utilizzato il termine "condanna", abbia voluto intendere una condanna inflitta con sentenza passata in giudicato: solo in questo modo, infatti, si ritiene possa essere salvaguardato il principio di presunzione di non colpevolezza consacrato dall'art. 27 co. 2 Cost.» (Trib. Milano decreto n. 1963 del 20 giugno 2018).

Come dire: non basta essere stato condannato in primo grado o (anche) in appello. Per considerare la condanna ai fini della predita (o dell'assenza) dei requisiti per assumere incarichi di amministratore condominiale è necessaria la condanna definitiva.

Si badi: la condanna in primo o secondo grado non fa perdere i requisiti, ossia non comporta l'automatica decadenza dall'ufficio di amministratore, ma non vuol dire che non possa portare alla revoca assembleare, o unitamente ad altri elementi alla richiesta di revoca giudiziale (nel caso risolto dal decreto del Tribunale di Milano citato in precedenza, la condanna non definitiva per un delitto non compreso tra quelli qui indicati non è stata considerata sufficiente per la revoca per via giudiziale).

Ricordiamo che contro il decreto di rigetto o disposizione della revoca è ammesso reclamo, ma non ricorso per Cassazione, eccezion fatta per quanto riguarda la condanna alle spese.

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