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Verifica della idoneità tecnico - professionale delle imprese incaricate

Cosa si intende per idoneità tecnico - professionale delle imprese incaricate?
Arch. Carmen Granata 

In base a quanto previsto dall'art. 26 del d. lgs 81/08 (Testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro), il datore di lavoro che affida lavori, servizi e forniture a imprese esecutrici e lavoratori autonomi, è tenuto a verificarne l'idoneità tecnico professionale.

In un condominio in cui sono presenti lavoratori dipendenti, l'amministratore assume il ruolo di datore di lavoro, mentre quando lavori, servizi e forniture sono appaltati a ditte esterne, ricopre il ruolo di committente.

In entrambi questi casi è tenuto a verificare che le imprese possiedano l'idoneità tecnico - professionale richiesta dall'incarico. Ma cosa si intende per idoneità tecnico - professionale?

Tale requisito è definito dall'art. 89, comma 1, del d. lgs 81/08 come il "possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare".

La verifica deve essere effettuata anche in caso di affidamento dei lavori a una sola impresa o a un lavoratore autonomo.

Come si verifica l'idoneità tecnico - professionale delle imprese affidatarie?

L'art. 26 del TUSL afferma che l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa può essere verificata anche (ma non solo) attraverso:

  • l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato inerente i lavori affidati
  • l'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.

Questi documenti pertanto non esauriscono l'obbligo di verifica e il solo controllo documentale non esonera il committente (in questo caso amministratore condominiale) dalle sue responsabilità per la scelta di un professionista che si dimostri inadeguato e incompetente.

Questo ci dimostra quanto l'amministratore debba porre il massimo di attenzione, cautela e professionalità nella scelta dei soggetti a cui appaltare i lavori.

Nella scelta di questi soggetti, quindi, l'amministratore non dovrà limitarsi unicamente a riscontrare il possesso dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma dovrà verificare l'effettiva capacità tecnica e professionale di espletare gli incarichi affidati.

In particolare, il committente dovrà verificare la capacità del contraente di svolgere i lavori in maniera sicura rispettando l'integrità fisica e psichica dei lavoratori e di terzi in genere, anche perché, in caso di omissioni, sarebbe chiamato a risponderne.

Si configurerebbe infatti un caso di culpa in eligendo, ovvero colpa nella scelta dell'impresa.

Attività edilizia. I poteri di controllo e verifica dei vicini

Verifica dell'idoneità tecnico - professionale per i cantieri temporanei e mobili

I cantieri temporanei e mobili sono quelli in cui si svolgono lavori edili e di ingegneria civile e sono disciplinati dal Titolo IV del d. lgs 81/08.

Se in condominio si svolgono lavori di questo tipo (ad esempio il rifacimento di facciata, frontalini e balconi, la messa a norma degli impianti, la tinteggiatura di scale e androne, ecc.) la verifica dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa deve essere svolta secondo le modalità indicate nell'allegato XVII del decreto.

È necessario però distinguere due casi, a seconda che l'entità del cantiere sia superiore o inferiore a 200 uomini - giorno o se i lavori comportano rischi particolari.

A eseguire la verifica documentale dovranno essere il committente o il responsabile dei lavori. Come detto, in condominio il ruolo di committente è ricoperto dall'amministratore, quello di responsabile dei lavori, invece, può essere delegato (ma non è un obbligo) ad altro soggetto.

In caso di subappalto, invece, la verifica dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese in subappalto compete alla impresa affidataria principale.

Le imprese dovranno esibire i seguenti documenti:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
  • documento di valutazione dei rischi
  • documento unico di regolarità contributiva
  • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (art. 14 del T.U. della Sicurezza D.lgs n.81/2008).

I lavoratori autonomi dovranno invece esibire la seguente documentazione:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
  • specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali
  • elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
  • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal decreto
  • documento unico di regolarità contributiva.

Per i lavori la cui durata presunta è inferiore a 200 uomini giorno e che non presentano particolari rischi sono sufficienti l'iscrizione alla CCIA e il DURC, mentre per tutti gli altri requisiti basta una autocertificazione.

I "rischi particolari" di cui parla il d. lgs 81/08 sono quelli previsti dall'allegato XI, ovvero:

  • lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera
  • lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo
  • lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria
  • lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti
  • lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione
  • lavori che espongono a un rischio di annegamento
  • lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie
  • lavori subacquei con respiratori
  • lavori in cassoni ad aria compressa
  • lavori comportanti l'impiego di esplosivi
  • lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Per completezza, l'art. 90 del TUSL, al comma 9, elenca tra i documenti che il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti a richiedere all'impresa anche la Dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili e la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza. Quali sono i compiti?

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