L'appalto dei lavori e la normativa vigente. Gli obblighi per il committente. In attuazione della Legge Delega n. 123/2007 il Governo emanò l'anno successivo il D. L.vo 09/04/2008 n. 81, col quale disciplinò in maniera sistematica la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro: tra le varie problematiche toccate dal testo normativo emanato dall'Esecutivo vi è in particolare quella riguardante la responsabilità del "datore di lavoro" per l'esecuzione dei lavori appaltati alle ditte esecutrici.
L'art. 2 comma 1 lett. B del D. L.vo in parola specifica chi sia o cosa debba intendersi per datore di lavoro, chiarendo che si tratta del "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore", o comunque "il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa": in sostanza il datore di lavoro è il soggetto che conferisce l'incarico lavorativo (indifferente che venga affidato a un soggetto privato od a una ditta), ne cura l'esecuzione e ne paga il corrispettivo.
A tale ruolo sono connessi obblighi e responsabilità, tra le quali vi è, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lett. A del D. L.vo 81/2008 "la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione": in pratica il datore di lavoro-committente, prima di affidare un incarico lavorativo, deve accertarsi che la ditta appaltatrice abbia le competenze tecniche per eseguirlo, rispondendo in caso contrario della cosiddetta "culpa in eligendo".
L'amministratore quale committente delle opere da eseguirsi nel condominio. Anche l'amministratore di condominio ben può assumere la qualifica di "datore di lavoro" nei confronti dei soggetti di volta in volta incaricati di effettuare opere e lavori per il condominio: egli, pertanto, dovrà avere cura di effettuare i preventivi controlli imposti dalla norma citata nonché "fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività" (D. L.vo 81/2008, art. 26 comma 1 lett. B).
In caso contrario egli risponderà direttamente per tali ed altre simili omissioni, ai sensi dell'art. 55 del D. L.vo 81/2008, con la pena dall'arresto da 2 a 4 mesi (o l'ammenda da un minimo di 750 ad un massimo di 6.000 euro, a seconda della prescrizione violata): la scelta, ad esempio, di una ditta priva dei requisiti minimi di affidabilità per il lavoro che le si intende affidare è punita con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro.
(L'amministratore di condominio e responsabilità per la scelta della ditta appaltatrice dei lavori)
Questo principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (sentenza 42347/2013), che ha ricordato appunto come "l'amministratore di un condominio assuma la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui proceda direttamente all'organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio stesso".
Ciò, ribadisce la Suprema Corte nella medesima pronuncia, avviene anche nel caso di lavoro affidato in appalto, in quanto "tale evenienza non lo esonera completamente da qualsivoglia obbligo, ben potendo egli assumere, in determinate circostanze, la posizione di committente ed essere, come tale, tenuto quanto meno all'osservanza di ciò che è stabilito dall'art. 26 d.lgs. 81/2008".
I limiti della delibera assembleare. La responsabilità dell'amministratore per la violazione delle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro, però, è ristretta al caso in cui egli affidi l'incarico lavorativo in piena autonomia, assumendosi pertanto le conseguenze dei poteri decisionali così impiegati.
Diverso invece è il caso in cui l'appalto di uno o più lavori venga dato dall'amministratore in esecuzione di una precisa delibera dell'assemblea di condominio: in tale ipotesi infatti, l'amministratore non ha autonomia decisionale né operativa e, quale mandatario dell'assemblea, è per legge tenuto a dare esecuzione alla decisione da questa assunta.
Ciò, pertanto, lo esonera dalle responsabilità connesse, ad esempio, alla scelta della ditta, di cui non potrà penalmente rispondere proprio perché privo di potere decisionale e di autonomia operativa, avendo egli dato semplice esecuzione alla decisione assunta dall'organo assembleare.
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Ove l'amministratore venga quindi chiamato a rispondere penalmente della violazione dei precetti sanciti dal D. L.vo in parola, il Giudice, ricorda la Cassazione nella richiamata sentenza, dovrà "considerare, però, che lo stesso ha agito nella peculiare qualità di amministratore di un condominio": gli Ermellini ricordano infatti che "si tratta di circostanza di decisivo rilievo ai fini dell'affermazione di penale responsabilità, non potendosi prescindere dal ruolo effettivamente svolto dall'amministratore nella stipulazione del contratto e nella sua successiva attuazione, considerando anche l'ambito di autonomia di azione di cui egli eventualmente disponeva ed i poteri decisionali concretamente attribuiti" Pertanto nessuna sanzione penale per l'amministratore che viola le norme dettate dal D. L.vo 81/2008 se l'illecito è commesso in esecuzione di una valida delibera dell'assemblea condominiale cui egli era tenuto a dare esecuzione senza margini di discrezionalità ed autonomia.