Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Rapporti tra responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza in condominio

Responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza. Quali sono i compiti?
Arch. Carmen Granata 

Per capire in che modo devono relazionarsi tra loro il responsabile dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in un rapporto relativo a lavori edili condominiali, occorre definire compiti e responsabilità di ciascuna delle due figure citate.

I ruoli sono entrambi normati dal Titolo IV del Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs 81/08) che fa riferimento nello specifico ai cantieri temporanei e mobili.

Il responsabile dei lavori in condominio

Per il T.U. sulla sicurezza, il responsabile dei lavori è il soggetto che il committente può delegare a svolgere i ruoli a lui attribuiti dal decreto.

Il primo compito importante del responsabile dei lavori incomincia già in fase di progettazione dell'opera e consiste nel designare il coordinatore per la sicurezza nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese.

Nella scelta del professionista a cui affidare l'incarico, il responsabile dei lavori dovrà verificare il possesso dei requisiti previsti dal d. lgs 81/08:

  • laurea in architettura o ingegneria o altro titolo di studio previsto dall'art. 98 del decreto
  • attestato di frequenza di uno specifico corso di 120 ore con verifica finale
  • attestato di frequenza del corso obbligatorio di aggiornamento quinquennale di 40 ore.

La responsabilità di tale figura non si esaurisce con l'attribuzione dell'incarico ma continua, già in fase di progettazione, con il controllo sull'operato del coordinatore.

In particolare, il responsabile dei lavori dovrà assicurarsi che il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione provveda alla redazione di due documenti:

Compito del responsabile dei lavori è anche quello di comunicare il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, ossia imprese e lavoratori autonomi.

I nominativi dei coordinatori devono infine essere riportati nel cartello di cantiere.

Naturalmente il compito del responsabile dei lavori non si esaurisce nel rapporto con il coordinatore, ma si esplica anche nella scelta degli esecutori dei lavori.

Per prima cosa, il responsabile dei lavori deve verificarne l'idoneità-tecnico professionale attraverso la richiesta di alcuni documenti.

Per le imprese si tratta di:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
  • documento di valutazione dei rischi
  • documento unico di regolarità contributiva
  • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

Per i lavoratori autonomi invece di:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
  • specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del d. lgs 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali
  • elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
  • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti
  • documento di valutazione dei rischi.

Alle imprese vanno richiesti anche la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Il coordinatore per la sicurezza in condominio

Il coordinatore per la sicurezza è un soggetto incaricato per svolgere la sua attività dal committente o dal suo delegato, ovvero dal responsabile dei lavori.

In fase di progettazione dell'opera, il coordinatore per la progettazione ha il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera.

Il primo è un documento, corredato anche di elaborati grafici, contenente tutte le prescrizioni di sicurezza che i lavoratori dovranno seguire per quel determinato cantiere.

Il secondo, oltre a presentare analoghe indicazioni, è un documento che va conservato per tutta la vita del fabbricato e va integrato e modificato in caso di interventi manutentivi successivi.

Il Piano di sicurezza e di coordinamento deve essere obbligatoriamente predisposto prima dell'inizio dei lavori, ma anche prima della presentazione di eventuali offerte da parte delle imprese invitate alla gara di appalto. Infatti costituisce parte della documentazione da allegare al bando.

In fase di esecuzione dei lavori, invece, il coordinatore deve per prima cosa verificare l'attento rispetto da parte dei lavoratori delle prescrizioni contenute nel PSC.

Il coordinatore ha anche il compito di controllare il piano operativo di sicurezza delle imprese coinvolte, di verificarne la congruenza con il PSC e di integrarlo, se opportuno, con le prescrizioni del POS. Valuta anche l'opportunità di richiedere alle imprese modifiche al POS.

Provvede ad adeguare il PSC all'evoluzione die lavori e alle eventuali modifiche intercorse.

Il coordinatore deve segnalare al responsabile dei lavori, dopo averlo contestato per iscritto ai diretti interessati, ogni eventuale violazione in materia di sicurezza e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Se il responsabile dei lavori non adotta alcun provvedimento in merito alla segnalazione, dà comunicazione dell'inadempienza all'ASL e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.

In caso di grave pericolo, sospende i lavori fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Cosa avviene in condominio?

Dalla descrizione di compiti e responsabilità delle due figure si può già avere un'idea di quelle che sono le interrelazioni tra loro.

La nomina del responsabile dei lavori, a differenza di quella del coordinatore per la sicurezza nei casi previsti, non è però obbligatoria. In mancanza, i suoi compiti sono svolti dal committente.

In base a quanto previsto dal codice civile, in condominio il committente è rappresentato dall'amministratore che quindi, se non viene nominato un responsabile dei lavori, è tenuto a svolgere tutti i compiti descritti e quindi a interagire con il coordinatore.

I compiti da svolgere, però, non sono semplici e in alcuni casi richiedono una certa competenza tecnica per cui è consigliabile, per lavori condominiali, nominare sempre un responsabile dei lavori.

I consiglieri di condominio possono scegliere l'impresa appaltatrice?

Purtroppo l'amministratore non può decidere in autonomia di affidare l'incarico perché la nomina, come tutte le altre riguardanti i lavori condominiali, deve essere ratificata in sede assembleare.

Abbiamo visto quindi che l'amministratore può essere responsabile dei lavori. Ma può essere anche coordinatore per la sicurezza?

Il d. lgs 81/08 non lo vieta, purché sia in possesso dei requisiti previsti. Del resto, può accadere di trovare condomìni amministrati da soggetti in possesso di una laurea in ingegneria o architettura o di un diploma da geometra. Se questi professionisti hanno conseguito anche le abilitazioni richieste possono svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza nel condominio amministrato.

Non solo. L'amministratore può ricoprire anche entrambi i ruoli, quello di responsabile dei lavori e quello di coordinatore per la sicurezza, perché non esiste alcuna incompatibilità.

Lavori edili in condominio, è obbligatorio nominare un direttore dei lavori?

  1. in evidenza

Dello stesso argomento