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Servizi igienici e locali accessori nei cantieri temporanei e mobili

Linee guida per garantire la presenza di servizi igienici e locali accessori nei cantieri temporanei e mobili, rispettando le normative sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.
Arch. Carmen Granata 
26 Giu, 2019

Nei cantieri temporanei e mobili di durata ridotta o di modesta entità, come possono essere quelli condominiali, si tende a sottovalutare alcuni aspetti legati alla logistica.

Mi riferisco all'apprestamento di locali accessori quali servizi igienici, spogliatoi, refettorio, ecc., la cui presenza è invece considerata scontata nei grandi cantieri come quelli per la costruzione di infrastrutture o grossi complessi edilizi.

Eppure le norme da rispettare sono pressappoco le stesse per tutti i tipi di cantieri temporanei e mobili.

Il Testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs 81/08) norma questi aspetti con l'Allegato XIII, intitolato "Prescrizioni di Sicurezza e di salute per la logistica in cantiere", in cui sono prescritti i requisiti minimi richiesti per i servizi accessori destinati ai lavoratori.

L'individuazione dell'ubicazione di questi locali rientra tra i compiti del Coordinatore per la Sicurezza già in fase di progettazione, poiché il professionista deve individuarne la collocazione più opportuna e indicarla sul layout di cantiere.

Le aree devono essere determinate rispettando precisi principi, tra cui la vicinanza con l'ingresso del cantiere e la distanza con le aree di transito e viabilità, nonché con quelle in cui si svolgono le lavorazioni.

Dove collocare i locali accessori in un cantiere condominiale

Quando si opera in cantieri di modesta entità e soprattutto con interventi di ristrutturazione sul già costruito è però difficile avere a disposizione le aree con le caratteristiche idonee.

Questo è quel che avviene solitamente nella maggior parte dei condomìni, dove il cantiere viene allestito nell'ambito delle zone comuni, spesso sottraendole per alcuni mesi all'uso da parte dei proprietari, per cui è difficile ricavare ulteriori spazi dove collocare i servizi accessori.

La legge consente però in casi come questo di ricorrere a soluzioni alternative per reperire i servizi igienici, attraverso l'appoggio a strutture idonee esterne al cantiere, di proprietà dello stesso committente o di terzi.

In quest'ultimo caso sarà però necessario stipulare un'apposita convenzione, di cui dovrà essere tenuta copia tra la documentazione di cantiere e che dovrà essere resa nota ai lavoratori coinvolti. Sarà il Coordinatore per la sicurezza ad avere il compito di informarli in proposito.

Piano di Sicurezza e Coordinamento

La stipula dell'accordo con il soggetto ospitante dovrà essere redatta in formato cartaceo.

Nella pratica, è frequente stipulare questo tipo di convenzione con un esercizio commerciale (ad esempio un bar) ubicato nelle vicinanze del condominio.

L'altra soluzione è invece quella di utilizzare servizi igienici o locali in genere di proprietà dello stesso committente.

Quando parliamo di lavori privati, è frequente la messa a disposizione di un bagno da parte del proprietario.

Nel caso di un condominio, il coordinatore per la sicurezza dovrà verificare la possibilità di reperire uno o più servizi igienici tra i locali comuni del condominio.

Naturalmente l'impresa o i lavoratori autonomi che ne faranno uso dovranno poi restituire i locali nelle stesse condizioni in cui li hanno ricevuti, curandone pertanto la pulizia e il decoro.

Se invece nel condominio oggetto dell'intervento non ci sono problemi per gli spazi da destinare al cantiere, sarà possibile allestire dei bagni chimici, ma questi dovranno avere caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utilizzatori.

Ma quali requisiti devono rispettare i servizi igienici per essere rispondenti alle norme?

Il punto 3 dell'allegato XIII prevede, tra le altre cose, che siano dotati di acqua corrente, anche calda se necessario, e di detergenti e mezzi per asciugarsi.

I lavabi devono essere almeno uno ogni 5 lavoratori e i gabinetti almeno uno ogni 10 lavoratori.

Altri locali accessori ai cantieri temporanei e mobili

Attenzione. Se da un lato è possibile reperire altrove, in locali posti nelle immediate vicinanze del cantiere, i servizi igienici, non si può dire lo stesso per altri locali accessori, come spogliatoio, refettorio, locale dormitorio.

A tale proposito è interessante considerare la sentenza della Corte di Cassazione n. 39343 del 2018 che ha confermato l'ammenda comminata dal Tribunale dell'Aquila a un datore di lavoro per violazione di alcune norme.

Tra queste c'era appunto quella di aver allestito gli spogliatoi per gli operai in una struttura posta nelle vicinanze, nello specifico un B&B.

Visita di ispezione in cantiere condominiale

La Corte ha offerto una interpretazione alla lettera del d. lgs 81/08 che, come detto, nell'Allegato XIII fa riferimento unicamente ai servizi igienici come locali reperibili "in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico". Pertanto ha ritenuto che il datore di lavoro, ricavando gli spogliatoi in strutture di questo tipo avesse commesso una violazione.

Tuttavia sappiamo benissimo quanto in situazioni come gli interventi di ristrutturazione in condominio sia difficile se non impossibile ottemperare a queste prescrizioni.

Pertanto, in casi del genere, sarà opportuno, per evitare eventuali contestazioni in caso di controlli, che il Coordinatore per la Sicurezza analizzi in maniera dettagliata la situazione nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, mettendo proprio in evidenza l'impossibilità di reperire presso il cantiere tutti o parte dei locali accessori richiesti.

Il datore di lavoro, da parte sua, dovrà porre tale questione per iscritto per anticipare possibili contestazioni.

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