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Morte dell'operaio. Risponde per omicidio colposo il capo condomino committente dei lavori

L'attivazione dell'imputato, nella sua veste di amministratore, per riscuotere da ciascun condomino i contributi necessari per poter pagare il prezzo dell'appalto, costituiva la prova dell'accordo tra il committente e la ditta.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. La Corte d'appello di Palermo respingeva l'impugnazione proposta da Tizio (capo condomino) nei confronti della sentenza del Tribunale, con cui lo stesso era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in relazione al reato di cui all'art. 589 cod. pen. (ascrittogli per avere, quale capo condominio dell'edificio e, quindi, committente dei lavori di rifacimento della facciata di tale condominio, omettendo di attenersi ai principi e alle misure generali di tutela per consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, in particolare per aver omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice, causato la morte di Caio, dipendente dell'impresa aggiudicatala dei lavori, che era precipitato a terra dall'altezza del 2° - 3° piano, nell'atto di scendere dal ponteggio metallico montato per la realizzazione delle suddette opere di rifacimento).

Lavori in condominio: committente e datore di lavoro

Il giudizio della Corte d'Appello. In particolare, secondo la Corte territoriale, Tizio, al momento del verificarsi dell'infortunio, rivestiva la qualifica di committente dei lavori; quindi, incombevano su di lui determinati obblighi con la conseguente responsabilità per:

  • Culpa in eligendo, per avere affidato i lavori a impresa privata dei requisiti di affidabilità e capacità tecnico organizzativa.
  • Culpa in vigilando, per avere omesso di vigilare sulla predisposizione da parte della ditta appaltatrice di adeguate misure antinfortunistiche.

In particolare la Corte d'appello, nel disattendere l'impugnazione dell'imputato, ha evidenziato che il preventivo di spesa presentato dall'impresa per l'esecuzione di detti lavori era stato approvato dall'assemblea condominiale, come si ricavava tra l'altro dal fatto che sul testo era stata apposta la dicitura manoscritta "approvato", tanto che proprio in concomitanza con la verificazione dell'infortunio, l'imputato si era recato presso lo studio contabile che si occupava del condominio per far predisporre le ricevute delle spese relative a tali lavori da ripartire tra i condomini, condotta spiegabile solo con l'avvenuto affidamento dei lavori.

La condanna dell'imputato è stata, dunque, confermata, anche nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e ai risarcimenti dovuti alle parti civili, peraltro non oggetto di contestazione.

Avverso tale decisione Tizio eccepiva la mancata prova dell'accordo tra il committente e la ditta.

Il ragionamento della Cassazione. Nella vicenda in esame, la Corte d'appello di Palermo ha ribadito, disattendendo l'impugnazione dell'imputato, l'affermazione di responsabilità di quest'ultimo, ritenendo raggiunta la prova della conclusione del contratto d'appalto, relativo al rifacimento della facciata dell'edificio eretto in condominio e amministrato dal ricorrente e l'affidamento dei relativi lavori, con la conseguente ravvisabilità della veste di committente dell'imputato medesimo, da cui è stata fatta discendere la sua responsabilità nella causazione dell'infortunio, per colpa in eligendo e in vigilando.

La Corte territoriale è pervenuta a tale conclusione sulla base di un percorso logico corretto e immune da vizi, di cui è stata fornita illustrazione con motivazione adeguata, mediante la quale sono stati indicati gli elementi sulla base dei quali è stato, in modo logico, ritenuto provato il perfezionamento di detto contratto, confutando anche gli argomenti di segno contrario posti a fondamento della impugnazione dell'imputato.

In particolare, gli elementi considerati per giungere a detta conclusione erano (l'apposizione della dicitura "approvato" sul testo della proposta di contratto; l'attivazione dell'imputato, nella sua veste di amministratore, per riscuotere da ciascun condomino i contributi necessari per poter pagare il prezzo dell'appalto; l'inizio della installazione del ponteggio da utilizzare per l'esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata oggetto del contratto d'appalto; il fatto che l'imputato e la ditta si erano incontrati proprio in concomitanza con l'avvio dei lavori di montaggio del ponteggio, che l'imputato aveva avuto modo di constatare, senza, eccepire alcunché).Del resto, in considerazione della complessità del montaggio di un ponteggio di tali dimensioni, veniva richiesto il trasporto sul luogo di esecuzione dei lavori di tutti i materiali necessari e l'impiego di manodopera specializzata).

Dunque, secondo i giudici di legittimità, l'avallo di tale attività da parte dell'imputato, desunta dal fatto che aveva avuto modo di assistere al montaggio del ponteggio alla presenza della ditta e non aveva sollevato rilievi, con ciò implicitamente riconoscendo l'avvenuto perfezionamento del contratto, in esecuzione del quale l'appaltatore aveva dato avvio alla installazione del ponteggio.

Infine, l'attivazione da parte dell'imputato, nella sua veste di amministratore, per far predisporre le ricevute dei versamenti dovuti dai condomini per le quote condominiali del prezzo dell'appalto gravanti su ciascuno di essi, anch'essa non spiegabile che con il perfezionamento del contratto, alle condizioni indicate nella proposta avanzata dall'appaltatore, ivi compreso il prezzo dell'appalto.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Cassazione ha respinto il ricorso capo condomino. Per l'effetto, ha confermato il provvedimento di condanna di omicidio colposo.

"L'amministratore è responsabile di omicidio colposo per la caduta di un dipendente dell'appaltatore da un ponteggio durante i lavori alla facciata dell'edificio. E ciò anche se manca un vero e proprio contratto che lega l'ente di gestione alla ditta per la realizzazione delle opere.

Contro il capocondomino, infatti, pesano la scelta di un'impresa inadeguata a portare a termine il compito, l'omesso controllo sull'osservanza delle norme antinfortunistiche e quella scritta "approvato" sul preventivo dall'azienda, che consente l'accettazione della proposta da parte del condominio". (Cass. pen., sez. III, 3 luglio 2019, n. 29068).

Condominio: le responsabilità del committente non qualificato

Sentenza
Scarica Cass. pen. sez. III 3 luglio 2019 n. 29068
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