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In sede di condominio minimo, il condomino è responsabile della morte di un operaio che lavora in nero.

Appalto “sotto soglia”: è penalmente responsabile chi non procede alla nomina del responsabile dei lavori e non valute le competenze tecniche dell'impresa.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

“Nei lavori edili concessi in appalto, il committente concorre, insieme ad altre figure di garanti legalmente individuati (datore di lavoro, dirigente, preposto), alla gestione del rischio connesso alla realizzazione dell'opera, in quanto è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia l'opera stessa, al punto tale da poter anche designare formalmente un responsabile dei lavori con compiti di tipo decisionale e gestionale, e il conseguente esonero, nei limiti dell'incarico conferito, dalle responsabilità.

Questo è quanto ribadito dalla Cassazione che ha confermato nella specie la sentenza di condanna per omicidio colposo di un committente (Condomino) a seguito della morte di un operaio avvenuta durante la costruzione di un fabbricato e dipesa dalla omessa predisposizione delle opere provvisionali nel cantiere.” Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 23171 dell'1 giugno 2016 in merito alla responsabilità penale del committente.

I fatti di causa. La Corte d'appello di Napoli confermava quella del Tribunale di Nola, con la quale Tizio e Caio erano stati condannati per il reato di omicidio colposo, in quanto committenti di un'opera edile.

Secondo la prospettazione accusatoria, gli odierni imputati, agendo in cooperazione colposa con il legale rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori concorrevano nel cagionare per colpa generica e specifica alla morte dell'operaio (soggetto già in pensione, ma che occasionalmente prestava attività lavorativa per la ditta appaltatrice), il quale, dovendo effettuare lavori di "tompagnatura" e trovandosi su una mensola posta al secondo piano del fabbricato in costruzione, perdeva l'equilibrio e, rovinando violentemente al suolo da un'altezza di circa due metri, riportava lesioni gravissime che ne cagionavano il decesso.

Gli accertamenti esperiti nell'immediatezza dagli ispettori dell'ASL e dal consulente del P.M. consentivano di affermare che la caduta accidentale dell'operaio era da attribuire alle condizioni precarie del cantiere, del tutto sprovvisto di qualsivoglia forma di protezione o barriera, idonea ad impedire le cadute dall'alto e a garantire al lavoratore lo svolgimento delle proprie mansioni in condizioni di sicurezza.

Gli obblighi per il committente. L'art. 2 comma 1 lett. B del D. L.vo 81/2008 specifica chi sia o cosa debba intendersi per datore di lavoro, chiarendo che si tratta del "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore", o comunque "il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa": in sostanza il datore di lavoro è il soggetto che conferisce l'incarico lavorativo (indifferente che venga affidato a un soggetto privato od a una ditta), ne cura l'esecuzione e ne paga il corrispettivo.

A tale ruolo sono connessi obblighi e responsabilità, tra le quali vi è, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lett. A del D. L.vo 81/2008 "la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione": in pratica il datore di lavoro-committente, prima di affidare un incarico lavorativo, deve accertarsi che la ditta appaltatrice abbia le competenze tecniche per eseguirlo, rispondendo in caso contrario della cosiddetta "culpa in eligendo".

L'impresa appaltatrice risarcisce se i lavori presentano vizi e/o difformità di sorta

Gli aspetti del condominio. Anche l'amministratore di condominio ben può assumere la qualifica di "datore di lavoro" nei confronti dei soggetti di volta in volta incaricati di effettuare opere e lavori per il condominio: egli, pertanto, dovrà avere cura di effettuare i preventivi controlli imposti dalla norma citata nonché "fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività" (D. L.vo 81/2008, art. 26 comma 1 lett. B).

Nel caso in cui il condominio non preveda un amministratore, sono committenti tutti i proprietari delle parti comuni in cui vengono svolte le lavorazioni. Anche in tal caso è consigliabile nominare un responsabile dei lavori.

Ove l'amministratore venga quindi chiamato a rispondere penalmente della violazione dei precetti sanciti dal D. L.vo in parola, "il giudice dovrà considerare, però, che lo stesso ha agito nella peculiare qualità di amministratore di un condominio": gli Ermellini ricordano infatti che "si tratta di circostanza di decisivo rilievo ai fini dell'affermazione di penale responsabilità, non potendosi prescindere dal ruolo effettivamente svolto dall'amministratore nella stipulazione del contratto e nella sua successiva attuazione, considerando anche l'ambito di autonomia di azione di cui egli eventualmente disponeva ed i poteri decisionali concretamente attribuiti". Pertanto nessuna sanzione penale per l'amministratore che viola le norme dettate dal D. L.vo 81/2008 se l'illecito è commesso in esecuzione di una valida delibera dell'assemblea condominiale cui egli era tenuto a dare esecuzione senza margini di discrezionalità ed autonomia (In tal senso Corte di Cassazione sentenza n. 42347/2013).

Il ragionamento della Corte di Cassazione. I giudici della corte, richiamando un filone giurisprudenziale in materia, hanno avuto modo di precisare che il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini, (proprio con riferimento ad un caso di inizio dei lavori nonostante l'omesso allestimento di idoneo ponteggio) (Cass. Penale Sez. 4 n. 10608 del 07/03/2013).

Quindi, in materia di omicidio colposo per infortunio sul lavoro, il committente è corresponsabile con l'appaltatore o col direttore dei lavori, qualora l'evento si colleghi causalmente anche alla sua colposa azione od omissione.

Ciò avviene sia quando egli abbia dato precise direttive o progetti da realizzare e le une e gli altri siano già essi stessi fonte di pericolo ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l'inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose.

Il margine più o meno ampio di discrezionalità eventualmente conferito ai soggetti innanzi indicati (appaltatore e direttore dei lavori) non esclude di per se' la sua colpa concorrente sotto il profilo eziologico.Pertanto ne discende che "...il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati - cd. culpa in eligendo.(Cass. Penale n. 44131 del 2015)

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto,la Corte di Cassazione con la pronuncia in commenti ha confermato la condanna per uno dei due committenti condomini (quello che aveva assunto un ruolo attivo nella direzione delle opere all'interno del cantiere) e cassando, invece, la condanna all'altro “condomino”.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione Penale n. 23171 dell'1 giugno 2016
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