Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Infiltrazioni d'acqua. È responsabile il condominio se si sono verificate dopo l'appalto di alcuni lavori

Infiltrazioni d'acqua a seguito di lavori condominiali, ne risponde il condominio.
Avv. Leonarda Colucci 

Se il condominio conserva totalmente il potere di fatto sull'immobile rimane responsabile per le infiltrazioni verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori

Alcuni condomini citano in giudizio dinanzi al giudice di pace il Condominio chiedendo di essere risarciti dei danni causati al loro appartamento a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti da un pluviale condominiale.

Il condominio si limita a contestare tali richieste puntualizzando che tali infiltrazioni erano state causate dai lavori da esso appaltati ad una società che provvedeva a chiamare in causa. La società si costituisce resistendo alla domanda degli attori.

La sentenza del Giudice di pace accoglie la domanda degli attori e condanna il condominio al risarcimento dei danni. Il condominio impugna tale sentenza dinanzi al Tribunale che, conferma la sentenza di primo grado, e rigetta l'appello.

Rileva la sentenza della Cassazione che la sentenza di secondo grado, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal condominio secondo cui non sussisteva a suo carico alcun obbligo di custodia del lastrico solare da cui erano derivati danni a fronte dell'appalto dei lavori di riparazione del lastrico, era giunta a conclusioni completamente opposte.

Infatti secondo i giudici della terza sezione civile della Cassazione, andava condivisa l'interpretazione effettuata dalla sentenza di secondo grado secondo cui, in sintesi, la responsabilità del condominio non viene meno anche nel caso di appalto dei lavori per rifacimento del lastrico solare, che non implica il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera.

In buona sostanza, quindi, la sentenza in commento condivide l'interpretazione della vicenda effettuata dalla sentenza del Tribunale, in funzione di giudice d'appello, secondo cui “il condominio, quale custode ex art. 2051 c.c. in persona dell'amministratore rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l'uso esclusivo, risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare”.

Riguardo a tale aspetto, la sentenza di secondo grado, aveva rilevato che il condominio non aveva fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051, e quindi è stato considerato unico responsabile dei danni causati ad alcuni condomini a causa della rottura di un pluviale proveniente dal lastrico solare.

E' doveroso precisare infine che l'unico motivo di ricorso del condominio accolto dalla Cassazione, sul quale il Tribunale dovrà di nuovo pronunciarsi, riguarda la posizione della società appaltatrice dei lavori di rifacimento del lastrico solare rispetto alla quale il giudice di merito dovrà verificare il suo eventuale contributo e quindi la sua responsabilità nell'evento dannoso verificatosi.

Risarcibile il danno alla vivibilità della casa per le infiltrazioni che creano muffe e allergie

Quando la casa in condominio non è visibile a cause delle infiltrazioni d'acqua.

Sentenza
Scarica Corte Suprema di Cassazione, III Sez. Civ., n. 21938/2015
  1. in evidenza

Dello stesso argomento