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L'amministratore di condominio non è un datore di lavoro

Ecco perchè l'amministratore non può ritenersi un datore di lavoro.
Avv. Dolce Rosario 

Il Tribunale di Genova, con Sentenza pubblicata il 12 ottobre 2015, ha assolto il professionista dal reato contestatogli di omessa adozione delle misure di prevenzione incendi

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori, pena l'applicazione di sanzioni penali (cfr, articolo 46, comma I e II del Dlgvo 81/2008).

Il caso. In data 29 settembre del 2014 i Vigili del Fuoco di Genova, chiamati ad eseguire un intervento all'interno di uno stabile condominiale, hanno forzato le porte del locale scantinato e qui vi hanno trovato sei autorimesse chiuse con serranda metallica.

Ritenendo la sussistenza della violazione del Testo Unico in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (e, in particolare, dell'articolo 46, comma II), hanno prescritto all'amministratore nella qualità rivestita, oltre che l'eliminazione del materiale combustibile rilevato in loco, l'adozione di adeguati e idonei presidi antincendio; hanno anche indicato a questo ultimo la possibilità di pagare in sede amministrativa ¼ del massimo dell'ammenda stabilita per ciascuna contravvenzione elevata, indicando come tale pagamento fosse funzionale ad estinguere il reato contestato.

L'amministratore ha poi ottemperato alle prescrizioni imposte dai Vigili del Fuoco ma ha rifiutato di provvedere al pagamento delle sanzioni, ritenendo non sussistente alcun reato ad egli imputabile.

Sulla scorta di tali presupposti è stato incardinato un procedimento penale a suo carico.

La tesi della Accusa. Secondo la ricostruzione mossa dai Vigili del Fuoco -a cui ha aderito appieno la Procura della Repubblica - l'autorimessa in questione è configurabile come “luogo di lavoro” ai sensi del decreto legislativo 81/2008 anche se il condominio non ha alcun dipendente, né fisso né occasionale, ed anche se l'amministratore non potrebbe essere configurato come “datore di lavoro”.

Ciò che per la Pubblica Accusa assumerebbe rilievo sarebbe, in particolare, la potenzialità d'uso dei locali da parte di soggetti estranei al condominio e/o che, in quanto tali, si possano configurare come lavoratori dei medesimi (si pensi al personale della impresa di pulizia delle parti comuni e/o ai manutentori dell'impianto caldaia).

In buona sostanza, secondo il Pubblico Ministero ogni qual volta questi signori abbiano accesso al piano cantinato in questione, trasformerebbero il medesimo locale in “luogo di lavoro”.

La tesi addotta non pare però avere colto nel segno.

Il Giudice penale non ha accolto la richiesta di condanna formulata contro l'amministratore, ed anzi lo ha assolto perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Risulta utile allora riportare uno stralcio del provvedimento per coglierne la portata “innovativa”.

La Sentenza. In primo luogo è stato ritenuto errato (anche logicamente) considerare “luogo di lavoro” un locale condominiale in base ad una congettura ipotetica, ovvero in dipendenza di possibili interventi eventuali ed esterni.

Il concetto di “luogo di lavoro” non è stato definito dal Decreto Legislativo 81/2008. Il Decidente ha però ritenuto che lo stesso possa ricavarsi indirettamente:

  • ora, dalla stessa definizione di lavoratore, quale ogni “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari[…]” (cfr, articolo2, lettera a);
  • ora, da quella di datore di lavoro, quale: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa […] (cfr, articolo 2, lettera b)

La conclusione che allora è stata tratta è la seguente: posto che il condominio in disamina non ha lavoratori dipendenti, stabili o occasionali che siano (né li ha mai avuti), siffatta compagine, in persona del suo amministratore p.t., non può essere sussunta nella qualifica di “datore di lavoro”; ergo,i locali afferenti al piano scantinato, ove insistono le autorimesse in questione, non possono, a loro volta, estendersi concettualmente a “luogo di lavoro”.

A fondamento di quanto addotto, è stato richiamato nel provvedimento l'articolo 26 (il quale disciplinai casi di appalti di opere o di somministrazione, distinguendo il committente dal datore di lavoro), nonché l'articolo'88 (che, invece, indica gli obblighi che esistono a carico del committente in caso di cantiere di lavoro) dell'anzidetto testo normativo.

Detto in altri termini,con il provvedimento in commento si è affermato che il rapporto di lavoro subordinato non può essere individuato, nel quadro condominiale, neppure nel caso in cui un lavoratore svolga una mansione connessa ad una occasione di appalto, pu precisandosi che:

Quanto sopra non elide certo al necessità che in determinati ambienti sia doveroso assumere comportamenti volti alla prevenzione degli incendi e che, in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni conseguenti, il responsabile debba essere chiamato a rispondere in sede amministrativa.

Tuttavia dovrebbe essere chiaro che le sanzioni penali sono ben altro rispetto a quelle amministrative e che l'analogia nel diritto penale non può trovare applicazione”.

In conclusione. L'amministratore del condominio ha fatto quindi bene a non pagare le sanzioni pecuniarie del caso per estinguere il reato che gli è stato contestato; in quanto egli non può ritenersi un “datore di lavoro” e, stando ai presupposti fattuali esaminati nella vicenda trattata, l'autorimessa in questione non poteva ritenersi “luogo di lavoro”.

Sentenza
Scarica Tribunale di Genova, Sentenza n. 4779 del 12 ottobre 2015
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