Il Tribunale di Firenze, con una recente sentenza, ha ritenuto l'amministratore del condominio committente di opere responsabile del reato di lesioni aggravate, per aver cagionato le lesioni personali ai dipendenti della ditta edile impegnati nei lavori di spurgo del pozzo nero e di due operai estranei al cantiere accorsi in soccorso.
I fatti. Dall'istruttoria dibattimentale è emersa, tra le altre, la condotta negligente dell'amministratore del condominio, posta in essere in violazione delle norme antinfortunistiche.
Nella fattispecie, in particolare, alcuni operai si erano calati immediatamente dopo i lavori di spurgo nel pozzo nero del condominio, senza attendere e verificare la completa pulizia del sito.
Detti operai, per di più, erano dotati di sole mascherine antipolvere e non disponevano di alcun presidio salvavita.
La ditta preposta ai lavori di spurgo della fossa biologica non aveva eseguito il completo svuotamento della camera di decantazione del liquido organico contenuto nella fossa vera e propria, in quanto gli operai non disponevano delle attrezzature idonee.
A ciò si aggiunga che dalla fossa biologica era in pessimo stato di manutenzione e non veniva svuotata da quasi trent'anni.
La condotta colpevole dell'amministratore. Nel caso in esame, l'amministratore non ha verificato se l'impresa edile che ha effettuato i lavori di spurgo del posso nero del condominio fosse dotata di documento di valutazione del rischio tossico.
E, soprattutto, nel caso di specie l'amministratore non ha nominato un soggetto che coordinasse l'attività delle due ditte operanti nel medesimo cantiere (ad esempio, verificando la completa depurazione del sito tossico; stabilendo tempi di attesa tra l'operatività della prima ditta di spurgo e la seconda impresa edile; allertando gli operai della prevedibile presenza di gas tossici all'interno del sito; verificando la dotazione di idonei dispositivi di sicurezza (maschere antigas); verificando al presenza di dispositivi di sicurezza salvavita, in modo da evitare che, al malore del primo operaio, seguisse a catena quello di tutti gli altri operai, anche estranei al cantiere, accorsi per soccorrere il primo).
Il Tribunale toscano ha evidenziato che, qualora l'amministratore avesse acquisito il documento di valutazione dei rischi della ditta edile, avrebbe notato che la stessa non faceva alcun riferimento al rischio biologico legato ad opere in fosse settiche, non prevedevano alcuna misura di prevenzione, ivi compresa la disponibilità di idonee attrezzature.
Allo stesso modo, qualora l'amministratore di condominio committente avesse nominato il coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, avrebbe a tale soggetto trasferito lo svolgimento di una funzione tecnica di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, il loro coordinamento, la verifica della sussistenza di presidi salvavita e delle opportune cautele in relazione al rischio.
Se fosse stato nominato il responsabile o fosse stato visionato il documento di valutazione dei rischi delle due imprese, l'amministratore ben avrebbe potuto verificare l'idoneità tecnica dell'impresa e scongiurare l'infortunio.
Il responsabile della sicurezza avrebbe coordinato meglio le operazioni di pulizia e di manutenzione del pozzo, quantomeno disponendo l'uso di attrezzature idonee.
Gli orientamenti giurisprudenziali in materia. In materia di infortuni sul lavoro, la Cassazione penale (cfr. sentenze n. 10014/2016; n. 42347/2013; n. 44131/2015) ha più volte ribadito che l'amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio, assume, ove la delibera assembleare gli riconosca autonomia di azione e concreti poteri decisionali, la posizione di "committente" ex art. 89 del d.lgs. n. 81/2008.
Come tale, è tenuto all'osservanza degli obblighi di verifica della idoneità tecnico professionale della impresa appaltatrice, di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
In particolare, il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati: «in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati».
Si badi che questa responsabilità nella scelta della ditta prescinde dal perfezionamento di contratto di appalto, «essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell'opera, intervengano accordi per una mera prestazione d'opera, atteso il carattere negoziale degli stessi».