Vizi e difformità nel contratto di appalto, argomento sempre attuale e foriero di liti.
A questa conclusione fornisce conferma l'interessante decisione resa dalla Cassazione con l'ordinanza n. 6121 del 5 marzo 2020.
Com'è noto, l'art. 1667 c.c., in tema di appalto, dispone che "L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera.
Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna."
Occorre che vi sia stata l'integrale esecuzione dell'opera e che essa sia in violazione delle prescrizioni pattuite per l'esecuzione o delle regole tecniche necessarie per la costruzione della stessa. La garanzia in oggetto non può valere se l'opera non sia terminata, qualificandosi come responsabilità contrattuale per inadempimento speciale rispetto a quella generale ex articolo 1453 c.c. e 1455 c.c.
Responsabilità dell'appaltatore, come provarla?
La responsabilità generale dell'appaltatore si ha se non ha eseguito l'opera o se, pur avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi provveda con ritardo rispetto al termine pattuito.
La colpa dell'appaltatore si presume ai sensi del 1218 c.c., potendo vincere la presunzione di colpa se il difetto dipende da un vizio contenuto nel progetto fornito dal committente, non riconoscibile con l'ordinaria diligenza; per caso fortuito; da ultimo se l'appaltatore è stato un mero esecutore del committente.
Il Supremo Collegio ha più volte affermato che la responsabilità dell'appaltatore di cui all'art. 1667 c.c., inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, può configurarsi solo quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna, a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1453 e segg. c.c.
Orbene, sulle tematiche di cui a questa norma, è da ultimo intervenuta la Suprema Corte con la decisione n. 6121 del 5 marzo 2020.
Vizi e difformità nell'appalto d'opera, il caso risolto dalla Cassazione
Nel caso di specie, il condominio agiva in giudizio in termini di opposizione all'ingiunzione ottenuta da una società edile per lavori di manutenzione straordinaria di parti condominiali dell'edificio. La società aveva ottenuto il provvedimento monitorio in ragione del saldo del corrispettivo contrattuale non versato.
Sia il tribunale, sia la corte di appello hanno dato torto al condominio osservando che era decaduto dalla garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. dallo stesso invocata, stante l'assenza della prova della relativa denuncia nel termine di sessanta giorni dalla scoperta.
Ed infatti, le infiltrazioni di umidità a causa dei vizi dell'opera si erano verificate nell'immediato, a ridosso della conclusione dei lavori, mentre il condominio aveva fatto la denuncia con il solo atto di opposizione ben più che due anni dopo.
I giudici di merito hanno individuato il momento della scoperta -da cui l'art. 1667 c.c. fa discendere il termine di decadenza della denuncia entro sessanta giorni- con il momento stesso delle infiltrazioni.
Vizi e difformità nell'appalto d'opera: entro quando tempo denunciarli?
"… quanto alla scoperta dei vizi - premesso in diritto che la scoperta dei vizi deve collocarsi nel momento in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi e che tale conoscenza può ritenersi comunque acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica, secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 26233/13) - nella specie la corte territoriale ha identificato il momento della scoperta con la manifestazione delle infiltrazioni; si tratta di un giudizio di fatto che in questa sede non è censurabile se non sotto il profilo, non coltivato dal ricorrente, dell'omesso esame di fatto decisivo …"
Vizi e difformità nell'appalto d'opera: come denunciarli?
Per quanto concerne l'oggetto della denuncia, ai fini di cui all'art. 1667 cod. civ., non è necessario che sia specifico ed analitico in termini di difformità e dei vizi dell'opera, tale da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità atta a mantenere in vita l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo.
Qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi.
Conoscenza che può ritenersi comunque acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo l'accertamento del giudice di merito.
L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto.
- Vizi e difformità delle opere, la garanzia contrattuale
- Gravi difetti e responsabilità dell'appaltatore nudus minister