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Lavori condominiali e gravi vizi. Condannato l'appaltatore che si è obbligato contrattualmente a rispondere dei gravi difetti anche oltre il termine di prescrizione

La ditta appaltatrice deve eliminare eventuali difetti che l'opera anche oltre il termine di prescrizione previsto dalla legge?
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

Cosa succede nel caso in cui la ditta appaltatrice si è obbligata contrattualmente ad eliminare eventuali difetti che l'opera possa manifestare anche oltre il termine di prescrizione previsto dalla legge: deve risponderne anche oltre termine oppure no?

Anche il venditore risponde dei gravi difetti dell'immobile

Il caso. La ditta appaltatrice di lavori di uno stabile condominiale ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo maturato per la loro esecuzione ed ultimazione.

Il condominio, però, si oppone al decreto ingiuntivo chiedendone la revoca contestando: che parte del credito maturato dalla ditta era stata già pagato, mentre per la parte restante eccepisce la compensazione dell'ulteriore credito con la penale dovuta dalla ditta per ogni giorno di ritardo a fronte dell'ultimazione dei lavori oltre i termini contrattuali, oltre alla sussistenza di vizi e difformità delle opere.

La ditta appaltatrice, dal canto suo, sostiene che il ritardo nell'ultimazione dei lavori era addebitabile all'esecuzione dei lavori extra-contratto commissionati dal condominio in corso d'opera.

Gravi difetti. L'art. 1669 cod.civ. si applica anche in caso di ristrutturazione dell'edificio condominiale

La sentenza. Il Tribunale laziale ha osservato che era onere della ditta fornire la prova documentale o testimoniale riguardante l'esecuzione di tali opere che avrebbero comportato un allungamento dei tempi di ultimazione dei lavori. (Tribunale di Latina, sez. civ. II, 24.2.2017 n. 417)

Per quanto concerne, invece, i gravi difetti contestati dal condominio, la sentenza puntualizza che malgrado il direttore dei lavori abbia rilasciato "certificato di regolare esecuzione…, la suddetta certificazione faceva comunque salva la responsabilità dell'impresa nel tempo, per quanto riguardava la garanzia dei lavori effettuati ai sensi dell'art. 10 del contratto d'appalto".

Infatti, nel caso di specie, la ditta appaltatrice si era obbligata contrattualmente a fornire un ulteriore garanzia al committente (condominio), dato che l'articolo 10 del contatto di appalto stabiliva cha la stessa avrebbe dovuto farsi carico degli "eventuali vizi che abbiano a manifestarsi dopo la consegna, senza espressa previsione di termini di prescrizione o decadenziali". Riguardo al contenuto di tale clausola la pronuncia evidenzia che "integra un'obbligazione liberamente assunta in deroga alla disciplina dell'art. 1667 c.c. e che, pertanto, viene a sostituirsi validamente a detta disciplina, configurandosi come titolo autonomo e sufficiente". [1]

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Latina, n. 417 del 24.2.2017
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