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Nessuna responsabilità del condominio committente, allorchè una persona cada a causa delle impalcature dell'impresa appaltatrice

Caduta dall'impalcatura: quando il condominio committente può ritenersi responsabile?
Avv. Marco Saraz - Direttore C.S.N. ANAP 

Il fatto.Un condominio sottoscriveva con una impresa edilizia un contratto d'appalto per ingenti lavori di globale ristrutturazione dello stabile provvedendo, nel contempo, alla nomina del Direttore Lavori e del Responsabile della sicurezza che veniva conferito alla medesima persona. Nel corso di tali lavorazioni, una persona inciampava in un secchio, incautamente abbandonato sul marciapiede stradale in prossimità delle impalcature, causa il quale cadeva rovinosamente andando ad urtare violentemente controdei bulloni e delle staffe d'acciaio presenti su un punto di giuntura dei tubi privo delle placca di protezione, subendo gravi lesioni. Risultati vani i bonari tentativi di soluzione bonaria, la vittima delle lesioni dava impulso all'azione giudiziaria.

Si ringrazia l'Avv. Marco Saraz - Direttore C.S.N. ANAP - per la segnalazione ed il commento della sentenza

Svolgimento del processo.L'attrice, quindi, conveniva in giudizio il condominio che aveva commissionato l'appalto e la stessa Impresa che stava realizzando i lavori cui, in solido, richiedeva il ristoro dei danni. Per il Primo ipotizzandone la colpa nel dovere di custodia (2051 c.c.) ed in eligendo, il secondo quale responsabile effettiva dell'accaduto. Il condominio, costituitosi ritualmente, pur respingendo ogni addebito, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa del Responsabile la sicurezza e della compagnia assicurativa che garantiva i rischi civile dello stesso ente di gestione.

A suffragio della sua tesi difensiva, il condominio sosteneval'assoluta autonomia con cui l'appaltatore svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato,organizzandone i mezzi necessaricon propria organizzazione, curandone le modalità, senza alcuna interferenza del committente, ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato.Sulla scorta di ciò, la difesa del condominio concludeva affinchè, in tale rapporto, fosse lo stesso appaltatore a rispondere dei danni provocati a terzi (unitamente al responsabile della sicurezza).

La controversia giudiziaria veniva definita dal Tribunale capitolino con la sentenza n. 12499 del 20.6.2017 che, sul punto così si pronunciava: "Nel caso di specie, dalle prove raccolte nulla è stato dimostrato in ordine alla interferenza del condominio committente nell'esecuzione delle opere; a ciò si aggiunge che l'impresa prescelta risultava specificamente idonea all'esecuzione dei lavori ad essa affidati ( v. visura camerale prodotta ) ed alla predisposizione del cantiere necessario.

Ragione per cui deve essere esclusa la responsabilità del Condominio convenuto (e della compagnia di assicurazione da esso chiamata in causa) in ordine ai danni subiti dall'attrice che vanno, invece, ascritti alla condotta omissiva dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori".

Perché il committente può recedere dal contratto di appalto in qualsiasi momento?

In iure.La sentenza del Tribunale di Roma in rassegna, ripercorre il solco tracciato dalle più recenti pronunce sia di merito (Trib. Bari, n. 3268/2016), che della Suprema Corte di legittimitàche, sebbene non senza contrasti, ha avuto occasione di precisare che gli esclusivi casi in cui il committente/condominio può essere, in solido, chiamato a rispondere dell'attività posta in essere dalla Impresa appaltatrice "risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso — tanto che l'appaltatore finisca per agire quale nudusminister privo dell'autonomia che normalmente gli compete — o allorquando risultino presenti gli estremi della culpa in eligendo, il che si verifica se il compimento dell'opera o del servizio sono stati affidati a un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi "(Cass. n. 2363/2012).

E comunque, anche in tale ultima ipotesi di c.d.culpa in eligendo, "affinché si possa riscontrare una responsabilità in tal senso, deve essere raggiunta la prova dell'assoluta inidoneità dell'impresa appaltatrice a svolgere i lavori commissionati" (Cassazione, sez. III civile - sentenza 3 dicembre 2007, n.25173).

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Sentenza
Scarica Tribunale civile Roma, n. 12499 del 20.6.2017
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