L'amministratore di condominio deve essere in grado di comprendere la natura del vizio che intende contestare al fine di esercitar l'azione nei tempi previsti dalle norme di legge
L'azione prevista dall'articolo 1669 del codice civile si differenzia da quella prevista dall'articolo 1667 - che riguarda i vizi e le difformità dell'opera - ed è proponibile nei confronti dell'appaltatore (o del venditore diretto costruttore) per il caso di rovina dello edificio o di gravi difetti di costruzione.
Per rovina dell'edificio e gravi difetti di costruzione si intendono, in particolare, quei vizi in grado di mettere in pericolo la sicurezza o la funzionalità dell'opera. Prima di esercitare una delle due azioni, occorre, pertanto, verificare quale tipologia di vizio si intende contestare, perché mentre la prima azione ha natura contrattuale, la seconda, pur presupponendo un rapporto contrattuale, si configura come responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico.
Il Tribunale di Pescara, con sentenza dell'01 settembre 2016, ha selezionato i vizi in questione e riconosciuto, in parte, legittima e, in parte, illegittima l'azione formulata da parte di un condominio degli edifici nei confronti di un appaltatore edile.
Il fatto. Il Condominio "Beta" ha concesso in appalto un'opera di rifacimento della facciata e di impermeabilizzazione del tetto condominiale in favore all'impresa "Alfa", dietro pagamento di un'importante somma.
Al termine dei lavori, la direzione del committente ha certificato che gli stessi fossero stato eseguiti secondo la regola dell'arte.
Decorsi pochi anni dalla consegna delle opere, la facciata ha ripresentato delle lesioni strutturali e la rispettiva tinteggiatura aveva perso lo smalto originario; inoltre, all'interno degli immobili erano riapparse alcune macchie di umidità.
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