Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Neve sul tetto? In caso di caduta la responsabilità è tutta del condominio

La neve, in quanto soffice e apparentemente inerte, può causare seri danni ai condòmini che non se ne preoccupano.
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 
20 Dic, 2016

“La nevicata è prevedibile in località montane o comunque in città in cui è normale che in inverno si verifichi: non lo è, invece, in altre zone, dove l'evento può davvero considerarsi eccezionale. […]”.

Lo scivolamento di una massa nevosa formatasi sul tetto - allorché la stessa abbia perso aderenza con la superficie e abbia iniziato, in assenza di accorgimenti tecnici, la caduta a blocchi verso il suolo - è stato ritenuto, dal Giudice di Pace di Campobasso, con Sentenza del 27.10.2016, un fenomeno di pericolo prevedibile che, in quanto tale, non può ritenersi idoneo ad integrare il “caso fortuito” e, dunque, ad elevarsi a fattore in grado di escludere la responsabilità del condominio.

Il fatto. Il proprietario di un'autovettura ha fatto causa ad un condominio molisano a causa dei danni provocati al suo veicolo dalla caduta di un grosso blocco di ghiaccio, misto a neve, dal tetto condominiale.

All'uopo, questi ha argomentato che la neve, da quando comincia a depositarsi sul tetto dello stabile condominiale e sino a quando non si scioglie, diventa in un certo senso una parte comune dell'edificio e, in quanto tale, entra a far parte di quei beni che la legge pone sotto la custodia del condominio.

Di conseguenza,ha affermato che si pone a carico dei condomini l'obbligo del risarcimento dei danni provocati all'autovettura dalla caduta dei blocchi di neve e di ghiaccio dal tetto dell'edificio.

La Sentenza. L'art. 2051 del c.c. prevede la responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, e dunque sul dovere che incombe al soggetto di vigilare in modo da impedire che arrechi danni ai terzi.

Pertanto il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (Cassazione Civile, sez. III, 6.7.2004, n. 12329; anche se Cass. sez. III, 22.2.2008, n. 4591).Ancora la Suprema Corte con la sentenza n. 10860 del 28.06.2012, in una fattispecie analoga a quella di che trattasi, ha statuito "la responsabilità ex. art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode".

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza
Scarica Giudice di Pace di Campobasso Sentenza del 27.10.2016
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento