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Lavori: in quali ipotesi si configura la responsabilità del Condominio e del Direttore dei lavori per il decesso di un lavoratore della impresa durante l'esecuzione dell'appalto?

Il contratto di appalto, quali obblighi e doveri di verifica del Condominio al momento della stipula ed in corso d'opera.
Avv. Laura Cecchini - Foro di Firenze 

Il tema dei lavori di manutenzione nel condominio è quanto mai attuale stante la previsione di importanti detrazioni, quali, a titolo esemplificativo, il bonus facciate nella misura pari al 90%.

In proposito, occorre rammentare che la Giurisprudenza ha riconosciuto in capo al condominio, quale committente delle opere, l'onere di individuare una impresa che abbia la capacità ed i mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto dell'obbligazione senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi e, conferirle incarico, mediante la stipula di contratto di appalto.

Al contempo, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n.81/2008 compete al Condominio adottare adeguate misure di sicurezza durante lo svolgimento degli interventi individuati nel contratto d'appalto, all'uopo nominando un professionista per la verifica della avvenuta predisposizione delle stesse sia nella fase di progettazione che di esecuzione il cosiddetto coordinatore in materia di sicurezza e salute.

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 6321 del 5 marzo 2020 ci offre uno spunto sull'argomento.

Sul punto, è necessario evidenziare che, mentre la nomina di dette figure è inderogabile, quella del direttore dei lavori è facoltativa, pur essendo chiamata a controllare, di regola, sulla corretta esecuzione di quanto previsto nel contratto di appalto.

Nella fattispecie in esame, la vertenza interessa la richiesta risarcitoria avanzata dai familiari di un lavoratore della impresa appaltatrice, che ha svolto opere di manutenzione all'interno di un condominio, nei confronti di quest'ultimo e del direttore dei lavori.

Per un corretto inquadramento della questione è utile e confacente procedere ad una disamina, distinguendo le due posizioni e le eventuali ipotesi in cui si possono configurare profili di responsabilità, esclusi, nell'ordinanza, dalla Suprema Corte.

Direttore dei lavori, compiti e responsabilità

In ragione delle proprie competenze tecniche, la figura del direttore dei lavori è chiamata ad assumere un ruolo di certo rilievo, essendo investita, di consueto, dal condominio - nella veste di committente -, quale professionista dedicato a curare la verifica del rispetto di quanto previsto nel contratto d'appalto da parte della impresa nominata.

In particolare, nel suo ruolo ordinario, il direttore dei lavori accetta l'impegno di controllare se i lavori sono eseguiti in rispondenza del progetto, del capitolato ed a regola d'arte, in ottemperanza alla diligenza professionale richiesta.

Ne deriva che, qualora non gli siano attribuite ulteriori funzioni e prerogative, come coordinare la sicurezza o sovraintendere i lavori, oppure, ancora, lo stesso le assuma motu proprio, ovvero di propria iniziativa, attraverso comportamenti concludenti, non gli potrà essere imputato alcun titolo di responsabilità.

Verifica della idoneità tecnico - professionale delle imprese incaricate

Tali principi hanno già trovato conforto ed espresso riconoscimento in precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità e, giusto in virtù di tali richiami, non essendo stata prova, nella vicenda de qua, di alcuna ingerenza da parte del direttore dei lavori nella organizzazione dei lavori, la Corte ha escluso ogni e qualsivoglia profilo di colpevolezza, e quindi di fondamento della richiesta risarcitoria (Cass. Civ. n. 18285/2016, Cass. Pen. n. 19646/2019).

Il Condominio e la culpa in eligendo, quando è responsabile

Prima di affidare in appalto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, il condominio ha l'obbligo di verificare l'adeguatezza ed idoneità della impresa in termini sia di competenze che qualifiche.

Con il termine culpa in eligendo si intende richiamare il parametro di imputazione disciplinato dall'art. 2049 Cod. Civ., rubricato "Responsabilità dei padroni e committenti", secondo cui <I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti>.

Nel caso che interessa, la ratio della norma impone una lettura orientata della stessa nel senso che pone in rilievo, al fine di poter configurare in capo al condominio - quale committente - una responsabilità, il criterio della mancanza di capacità e mezzi della impresa incaricata.

L'analisi porta, allora, alla valutazione tanto della decisione compiuta dal condominio sulla scelta della impresa e, quindi, il preliminare accertamento dei requisiti della stessa a svolgere i lavori indicati nel contratto d'appalto, nonché il contegno tenuto durante l'esecuzione degli interventi.

L'amministratore può conferire ad un avvocato l'incarico di redigere un contratto di appalto?

In conseguenza, qualora non possa essere dimostrato l'avvenuto conferimento di incarico in appalto ad una impresa inidonea ad effettuare le lavorazioni concordate né una intromissione nelle stesse, mediante una concreta ingerenza sulla attività in conseguenza della quale si è compiuto il fatto lesivo, tale da circoscrivere l'attività svolta dall'appaltatore ad un ruolo di mero esecutore, il condominio non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni a terzi.

Ebbene, i ricorrenti non hanno dato prova di nessuna delle circostanze sopra richiamate, per cui la Corte ha escluso la responsabilità del condominio.

In ultimo, è appropriato rappresentare che, in aderenza ad un indirizzo costante, la Corte di Cassazione (sentenza n.20557/2014) ha ribadito che <in tema di appalto, è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato>.

Sentenza
Scarica Cass. 5 marzo 2020 n. 6321
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