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L'impresa appaltatrice e il direttore dei lavori rispondono in solido dei danni arrecati al condominio.

Il direttore dei lavori risponde, in solido con progettista e appaltatore, anche nel caso i vizi derivino da carenze progettuali.
Avv. Maurizio Tarantino 

Il direttore dei lavori è responsabile per aver rilevato la presenza di vizi soltanto sei mesi dopo l'ultimazione delle opere e la consegna dell'immobile da parte dell'impresa.

"In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale".

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Civile con la sentenza n.18521 del 21 settembre 2016 in merito alla responsabilità da cattiva esecuzione dei lavori.

I fatti di causa. Il condominio Beta conveniva in giudizio l'impresa Alfa (cui aveva commissionato opere di manutenzione del tetto e della facciata condominiale) e Tizio (direttore dei lavori) al fine di ottenere il risarcimento danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere. In primo grado, il giudice condannava i convenuti al risarcimento del danno.

In secondo grado, la Corte territoriale conferma la precedente sentenza e rilevava la responsabilità dei convenuti in misura del 70% (l'impresa) e del 30% (il direttore dei lavori). Avverso tale pronuncia, il direttore dei lavori promoveva ricorso per cassazione.

I difetti di cose immobili. L'art. 1669 c.c. prevede che "quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia".

La previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore (Cass. n. 2284/2014).

La responsabilità del direttore dei lavori. Il direttore dei lavori risponde nei confronti del committente non solo nel caso in cui i vizi dell'opera derivino dal mancato rispetto del progetto, posto che tra gli obblighi del direttore stesso vi è quello di riscontrare la progressiva conformità dell'opera al progetto;

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ma risponde anche, in solido con progettista e appaltatore, anche nel caso i vizi derivino da carenze progettuali, posto che è suo obbligo quello di controllare che le modalità dell'esecuzione dell'opera siano in linea non solo con il progetto, ma anche con le regole della tecnica, fino al punto di provvedere alla correzione di eventuali carenze progettuali (Tribunale di Reggio Emilia del 27 giugno 2014).

La responsabilità solidale. L'art. 2055 c.c. prevede che "se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali".

La norma in esame evidenzia il c.d. concorso di cause, che presuppone che l'illecito sia il frutto delle condotte, anche indipendenti tra loro, di più agenti. Diverso è il caso in cui a cagionare l'evento concorra la condotta del danneggiato: in tal caso si applica l'art. 1227 c.c., comma 1, espressamente richiamato dall'art. 2056 c.c.

Ipotesi ancora differente è quella in cui tale condotta non incide sul verificarsi del danno ma lo aggrava.

In tal caso non sono risarcibili i pregiudizi che il danneggiato avrebbe potuto evitare (1227, 2 c.c.).

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Nella prassi edilizia è pacifico che il direttore dei lavori, nell'accettare l'incarico, deve poter garantire al committente quanto meno una tale capacità di supervisione e di controllo anche sulla corretta esecuzione degli elementi portanti; qualora una tale capacità non possa esercitarsi, è tenuto ad astenersi dall'incarico o delimitare fin dall'origine le prestazioni promesse e le sue conseguenti responsabilità (Cass. 13 aprile 2015 n. 7370).

Premesso ciò, nel caso di specie, la corte territoriale aveva espressamente individuato e descritto l'autonoma condotta di Tizio (direttore dei lavori) connotandola di negligenza rispetto agli obblighi del professionista incaricato della direzione dei lavori.

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Difatti, in tale situazione, è alquanto pacifica la responsabilità del direttore dei lavori nell'aver rilevato la presenza di vizi soltanto sei mesi dopo l'ultimazione delle opere e la consegna dell'immobile da parte dell'impresa.

Tale responsabile trova conferma ulteriore in giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse" (Cass. Civile n. 20294/2004).

In particolare, la Cassazione (14650/2012) ha affermato che la solidarietà tra obbligati trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione Civile con la pronuncia in commento ha respinto il ricorso di Tizio e per l'effetto ha confermato la pronuncia della Corte territoriale in merito alla responsabilità solidale (insieme all'impresa appaltatrice) per il risarcimento dei danni nei confronti del condominio.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione Civile n.18521 del 21 settembre 2016
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