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Contratto di direzione dei lavori nullo? Nessun risarcimento e… nessun compenso!

Ecco cosa succede quando il contratto di direzione dei lavori è nullo.
Avv. Alessandro Gallucci 

Che cosa succede se il direttore dei lavori non può assumere l'incarico in relazione alla realizzazione di determinate opere perché eccedenti le proprie competenze?

Alla domanda ha dato risposta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2040 del 4 febbraio 2015; vediamo come e prima di farlo descriviamo il fatto che ha portato alla risposta dei Supremi Giudici.

I proprietari di un terreno commissionano ad un'impresa la costruzione di un fabbricato e per seguire i lavori ne affidano la direzione ad un geometra di loro fiducia. (E' nullo il contratto di appalto eseguito in assenza della concessione edilizia)

Il direttore dei lavori, è utile ricordarlo, "è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico, con poteri d'ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori" (Caringella - De Marzo, Manuale di diritto civile, Giuffré 2007).

Si badi a non confondere la figura del direttore dei lavori con quella del responsabile dei lavori, prevista e normata dal d.lgs n. 81/08 (meglio noto come testo unico per la sicurezza sul lavoro).

La sua obbligazione verso il committente, dicono dottrina e giurisprudenza, è una obbligazione di mezzi e non di risultato. In buona sostanza il direttore dei lavori deve fare in modo - utilizzando tutti i propri poteri di direzione e controllo dei lavori - che l'opera appaltata risulti conforme a quella progettata, ma non può essere considerato sempre responsabile se ciò non avviene.

Come dire: il medico deve curare ma non gli si può domandare la certezza della guarigione.

Chiaramente in questo contesto il direttore dei lavori risponde dei danni conseguenti alle negligenze nel suo operato (cfr. Cass. 24 aprile 2008 n. 10728).

Direttore dei lavori: quali sono le sue responsabilità nel caso di difetti dei lavori di manutenzione dell'edificio?

Che cosa succede se il direttore dei lavori assume l'incarico per un'opera che non rientra tra le sue competenze?

Nel caso di specie il geometra aveva assunto un incarico per la realizzazione di opere rispetto alle quali la categoria dei geometri non può assumerne (sul punto cfr. R.D. n. 274/1929, https://www.collegio.geometri.ao.it/asset/regio-decetro-274-11-02-1929.pdf).

Ebbene secondo la Corte in casi simili il contratto di direzione dei lavori devi considerarsi nullo e di conseguenza nessun risarcimento a titolo contrattuale può essere chiesto al professionista che abbia assunto l'incarico in spregio alle disposizioni di legge.

Nessun risarcimento, ma nemmeno alcun diritto ad ottenere il pagamento delle spettanze per l'opera prestata. D'altra parte se il contratto è nullo per le responsabilità lo è anche per i compensi.

Resta ferma la possibilità per i committenti di agire per ottenere il risarcimento per danno extracontrattuale, ma in questo caso non è stato così.

La nullità del contratto di direzione dei lavori, ha specificato la Corte, può essere fatta valere per la prima volta anche nel giudizio di Cassazione, purché ciò non comporti valutazione di fatti non considerati nei giudizi di merito e non riguardi questioni coperte dal così detto giudicato implicito.

Sentenza
Scarica Cass. 4 febbraio 2015 n. 2040
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