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Il compenso del CTU lo paga anche chi ha vinto la causa, salvo rivalsa nel caso di condanna alle spese

Chi paga il compenso del ctu incaricato nel corso di una causa?
Avv. Alessandro Gallucci 

Capita di sentir dire che troppo spesso i giudici compensano le spese processuali; una delle critiche che si muove maggiormente all'organizzazione della giustizia, infatti, è proprio questo: . che senso ha far causa se alla fine, pur avendo ragione, ci rimetto i soldi per l'avvocato?.

La questione è tanto sentita che non è raro che il Legislatore intervenga per porre un freno alla discrezionalità dei giudici nell'applicazione della norma che consente l'applicazione della così detta compensazione legale delle spese, si veda in tal senso la recente legge n. 162/2014 che ha convertito in legge il decreto sulla giustizia civile.

CTU, quale il ruolo durante la causa?

In questo contesto, tra le altre, s'inseriscono le spese per il compenso dovuto al consulente tecnico del giudice.

Il consulente, è bene ricordarlo, è un ausiliario del giudice che lo aiuta a valutare le prove fornite dalle parti ed è nominato quando per tale valutazione sono necessarie specifiche competenze tecniche che il giudice non possiede.

Si pensi, alla necessità di un consulente nelle cause aventi ad oggetto la responsabilità medica, oppure a quelle inerenti danni da infiltrazioni e simili.

Si badi: la funzione del consulente tecnico è principalmente quella di coadiuvare il giudice nella valutazione di determinati elementi portati in causa dalle parti.

Chi vuol ottenere un risarcimento per danni da infiltrazioni deve provare il danno ed il nesso di causalità tra cosa e danno, oltre che il rapporto di custodia, ovverossia la titolarità del potere di vigilanza sul bene.

In casi del genere se gli elementi non sono di immediata comprensione o comunque se il giudice ritiene utile una loro valutazione tecnica può nominare un consulente.

Raramente la CTU può avere ad oggetto la ricerca della prova.

CTU, il carattere esplorativo è ammesso ma non è la regola

Al riguardo è la Corte di Cassazione è costante nell'affermare che la consulenza affidata all'ausiliario del giudice non può essere ricondotta nell'alveo dei mezzi istruttorio in senso proprio, poiché come detto in precedenza il consulente ha il compito di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, di tal che l'attività del consulente non possa essere utilizzata dalle parte per esimersi, surrettiziamente, dall'onere della prova gravante su di esse (art. 2697 c.c.).

Tuttavia, si legge in molti pronunciamenti resi dagli ermellini "è orientamento altrettanto costante quello secondo cui è consentito derogare al limite del divieto di indagini esplorative, quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in tal caso, consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass., sez. 3^, 14 febbraio 2006, n. 3191; sez. 2^, 15 aprile 2002, n. 5422; sez. 3^, 6 giugno 2003, n. 9060)" (Cass. 27 dicembre 2013 n. 28669).

Come dire: alle volte è fisiologico che il CTU affronti argomenti e arrivi a mettere in luce elementi non portati dalle parti o almeno non direttamente desumibili dalle allegazioni istruttorie. Insomma non è che si possa chiedere l'espletamento di una CTU senza avere portato in giudizio alcun elemento.

CTU, chi lo paga?

Considerati gli aspetti sostanziali del ruolo del consulente del giudice è utile comprendere a chi spetta farsi carico del compenso che il giudice in corso di causa (e sovente per via di acconto già al giuramento) liquida in favore del tecnico incaricato.

Al riguardo, la risposta non è univoca ma bisogna dire: dipende.

Le spese per l'intervento del consulente tecnico, come ripartirla?

Vediamo perché e nel farlo prendiamo spunto da una decisione, la n. 23522 resa dalla Corte di Cassazione il 5 novembre 2014.

Innanzitutto, la sentenza ricorda la funzione dell'intervento del CTU, affermando, sulla scorta di copiosa giurisprudenza, "che l'attività del consulente tecnico di ufficio è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (da ultimo: Cass. 17 gennaio 2013, n. 1023; Cass. 8 settembre 2005, n. 17953), sicché bene il relativo compenso è posto a carico solidalmente a carico di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1183; Cass. 30 dicembre 2009, n. 28094; Cass. 15 settembre 2008, n. 23586)" (Cass. 5 novembre 2014 n, 23522).

In questo contesto, quindi, è necessario inquadrare il rapporto tra due provvedimenti giudiziari:

a) il decreto di liquidazione del compenso del CTU emesso in corso di causa;

b) la sentenza che definisce in giudizio.

"Il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., nella parte in cui pone il medesimo a carico di entrambe le parti o di una di loro ed interviene nei rapporti tra l'ausiliario ed una o tutte le parti in causa - dice la Cassazione nell'ordinanza n. 23522 - non può affatto dirsi implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite operata ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., che regola il diverso rapporto tra vincitore e soccombente, sicché si ha la seguente alternativa:

  • o quest'ultima interviene ex novo sulla liquidazione, eventualmente modificando il provvedimento originario con la previsione di un obbligo di anticipazione a carico di una soltanto delle parti, ma allora deve farlo in modo soltanto espresso;
  • oppure nulla pronuncia al riguardo ed allora conserva validità ed efficacia, nei confronti di tutte le parti, il provvedimento originario anche nella parte in cui esso ha posto il pagamento del compenso a carico di costoro senza differenziarle".

In buona sostanza il compenso del CTU è posto:

a) a carico di entrambe le parti se la causa finisce con la compensazione delle spese;

b) a carico della sola parte soccombente se la sentenza definisce il giudizio modificando espressamente la statuizione sulle spese contenuta nel decreto di liquidazione del compenso del CTU;

c) a carico di entrambe le parti con diritto di rivalsa della parte vincitrice su quella soccombente se la sentenza definisce il giudizio condannando il soccombente al pagamento delle spese senza però modificare il decreto di liquidazione del compenso del CTU.

L'impresa fa i lavori male? Ha diritto al compenso pattuito.

Sentenza
Scarica Cass. ord. 5 novembre 2014 n. 23522
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