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Il geometra direttore dei lavori è responsabile anche se non è competente

Ecco perchè il geometra dei lavori è responsabile anche per gli interventi che esulano dal suo incarico.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il geometra che assume l'incarico di direttore dei lavori limitatamente alle opere che rientrano nel novero delle sue competenze, è responsabile anche se i difetti di realizzazione riguardino interventi diversi da quelli oggetto del suo incarico.

Questa, in breve sintesi, la decisione resa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7370 del 13 aprile 2015. Una sentenza che lascia più di qualche dubbio e pare eccessivamente punitiva anche rispetto al contesto normativo vigente.

Direttore dei lavori, professione del geometra e limiti agli incarichi.

Il direttore dei lavori, dicono la dottrina e la giurisprudenza, “è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico, con poteri d'ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori” (Caringella – De Marzo, Manuale di diritto civile, Giuffré 2007 e in senso conf. Cass. 13 aprile 2015 n. 7370).

Il geometra è un professionista dell'area tecnica con competenze in ambito urbanistico edilizio. La figura professionale del geometra è disciplinata dal Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

In tale provvedimento è stabilito che il geometra può assumere solamente determinati incarichi.

Ad esempio al geometra è preclusa la progettazione di opere in cemento armato, salvo il caso di piccole costruzioni accessorie di edifici rurali ed industrie agricole (cfr. art. 16 r.d. n. 274/1929).

I contratti di progettazione e direzione lavori assunti dal geometra al di fuori delle proprie competenze sono insanabilmente nulli (Ecco cosa succede quando il contratto di direzione dei lavori è nullo cfr. Cass. 4 febbraio 2015 n. 2040).

Ciò vuol dire che il committente non deve pagare alcun compenso ed anzi potrebbe domandare i danni ed il professionista non ha alcun diritto alla percezione della retribuzione per l'opera svolta.

In questo contesto, dice la Corte di Cassazione nella sentenza in commento, se il geometra assume un incarico di direzione lavori nell'ambito delle sue competenze e l'impresa, contestualmente, esegue opere che esulano da tale ambito, al geometra, nella sua veste di direttore dei lavori, spetta comunque un potere di vigilanza.

Si legge nella sentenza giustamente nel giudizio d'appello s'è ritenuto che “il geometra direttore dei lavori, pur se non competente per l'esecuzione dei calcoli in cemento armato, fosse o dovesse essere competente a valutare in corso d'opera come l'appaltatore ed i suoi ausiliari, ivi incluso l'ingegnere progettista delle strutture, eseguissero il loro lavoro, sì da rilevare per tempo i gravi difetti delle opere, prima che esse venissero completate in termini talmente difettosi da avere addirittura sollecitato un ordine di sgombero da parte dell'autorità, a causa del pericolo di crollo”.

Come dire: non puoi fare e se facessi saresti punito, ma devi comunque sapere che cosa stanno facendo gli altri e metterti di traverso se le cose non stanno andando nel verso giusto.

E perché tutto ciò? Perché, continua la sentenza: “Il direttore dei lavori, nell'accettare l'incarico, deve poter garantire al committente quanto meno una tale capacità di supervisione e di controllo anche sulla corretta esecuzione degli elementi portanti.

Qualora una tale capacità non abbia o non possa esercitare, è tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare specificamente fin dall'origine le prestazioni promesse e le sue conseguenti responsabilità, in relazione alle sue effettive competenze.

In mancanza, deve quanto meno fornire la prova che i vizi verificatisi non potevano essere obiettivamente rilevati se non a costruzione ultimata: circostanza che nella specie il ricorrente non solo non dichiara di avere dimostrato, ma neppure ha dedotto”.

Insomma chi assume l'incarico di direttore dei lavori https://www.condominioweb.com/il-direttore-dei-lavori-anche-se-non-puo-essere-considerato-lesecutore-materiale.930, deve dire fin da subito: “lo faccio entro questi limiti perché di altro non so”.

Diversamente, dice la Corte, visto il ruolo generalmente ricoperto dal direttore dei lavori, ossia quello di competenza generale sullo svolgimento dei lavori, non si può andare esenti da responsabilità “solamente” perché la legge non riconosce una competenza. Una decisione che non convince del tutto e che scarica sul professionista responsabilità non proprie, eccezion fatta per le ipotesi in cui sia lo stesso professionista a dare in qualunque modo assicurazioni sulla propria generale conoscenza dei fatti al di là della specifica competenza legale. Impianto termico non funzionante, il direttore dei lavori è responsabile

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Sentenza
Scarica Cass. 13 aprile 2015 n. 7370
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