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Il direttore lavori può commissionare opere all'impresa senza il parere del condominio.

Valido il contratto di appalto che prevede la possibilità per il direttore lavori di commissionare opere all'impresa senza il parere del condominio.
Avv. Edoardo Valentino 

Il caso in questione prende le mosse da un decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da una impresa edile che lamentava una insolvenza del condominio per il quale aveva eseguito alcune opere.

Il condominio citato notificava atto di citazione in opposizione contestando la richiesta dell'impresa per svariati motivi.

In prima battuta l'attore in opposizione rilevava come il decreto ingiuntivo notificato fosse nullo in quanto sprovvisto dei requisiti di cui all'articolo 634 del Codice di Procedura Civile.

In secondo luogo il Condominio eccepiva di avere già corrisposto integralmente l'importo previsto nel contratto di appalto come corrispettivo dei lavori decisi dall'assemblea condominiale.

Poi, ancora, l'atto di citazione rilevava come l'impresa edile fosse già stata pagata anche per alcuni lavori extra capitolato commissionati nel corso dell'appalto dal condominio e come questi non avesse approvato alcuna delle opere per le quali venivano chiesti i pagamenti oggetto del procedimento monitorio.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 17 ottobre 2018, numero 10481rigettava l'opposizione proposta dal condominio e confermava il decreto ingiuntivo per i motivi di seguito espressi. Il giudice, difatti, rilevava come priva di pregio fosse la preliminare eccezione del condominio in merito alla presunta carenza dei requisiti di cui all'articolo 634 del Codice di Procedura Civile in capo all'impresa.

Tale norma afferma infatti che "Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture"; il decreto ingiuntivo sarebbe così stato viziato in quanto fondato sulle sole fatture e sul contratto d'appalto, senza ulteriore documentazione o vidimazione.

Lavori edili in condominio, è obbligatorio nominare un direttore dei lavori?

Il Tribunale, però, richiamando la giurisprudenza di merito affermava come "Costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale), fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto" (Cassazione Sez. I, 24 luglio 2000, n. 9685).

Nel merito, invece, il giudice rilevava come la validità dell'operato dell'impresa edile fosse desumibile dal tenore del contratto di appalto sottoscritto tra le parti. Tale documento prevedeva infatti che "per eventuali opere in aggiunta e/o in variante a quelle riportate in Descrizione dei Lavori, che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore dovrà segnalare al Direttore dei Lavori la necessità, il quale avrà l'obbligo di darne giudizio nel più breve tempo possibile per quanto riguarda la reale necessità d'esecuzione".

Nel caso in questione l'impresa lamentava come il condominio, che pure aveva pagato le opere originariamente pattuite, non avesse provveduto a corrispondere il costo delle opere extra resesi necessarie in corso d'appalto.

Direttore dei lavori condominiali

Tali opere in particolare erano state considerate necessitate ed autorizzate dal Direttore dei Lavori. Precisava, ancora, il giudice come vi fosse prova che l'amministratore non avesse dato alcuna risposta alle svariate comunicazioni a lui rivolte per avere il suo parere in merito alla necessità di realizzare tali lavori, ma che - in ogni caso - nel corso dei vari sopralluoghi realizzati dal mandatario nel cantiere, egli non aveva mai contestato o mosso alcun rilievo rispetto alle opere extra realizzate.

Il Tribunale quindi rilevava la validità della gestione operata dall'impresa edile in quanto conforme a quanto pattuito dalle parti nel contratto di appalto.

Alla luce di quanto poc'anzi riportati il Giudice rigettava la domanda dell'attore opponente e definitivamente confermava il decreto ingiuntivo opposto

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Milano, 17 ottobre 2018, numero 10481
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