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Appalto, difetti nelle direttive e responsabilità dell'appaltatore

Gravi difetti e responsabilità dell'appaltatore nudus minister.
Avv. Alessandro Gallucci 

Può l'appaltatore essere responsabile del difetto dell'opera perché l'ha eseguita, senza dire nulla, esattamente come gli ha chiesto il committente?

Alla domanda, nella sostanza, ha dato risposta la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15340 pubblicata, mediante deposito in cancelleria, il 12 giugno 2018.

La pronuncia è utile in quanto aiuta a comprendere:

  • il ruolo dell'appaltatore in relazione al risultato che s'è impegnato a raggiungere;
  • la professionalità che gli è richiesta fino al punto di dover eseguire consapevolmente gli ordini impartiti dalla committenza;
  • come possa fare l'appaltatore per andare esente da responsabilità nel caso di ordini errati.

Come può l'appaltatore andare esente da responsabilità.

Il caso: un committente faceva causa all'impresa cui aveva appaltato l'esecuzione di alcune opere per ottenere, ai sensi dell'art. 1668, l'eliminazione dei vizi riscontrati.

La causa arrivava in Cassazione su input dell'appaltatore, il quale aveva impugnato la sentenza di secondo grado, a lui sfavorevole, dopo che, invece, il giudizio di prime cure s'era concluso con il rigetto delle istanze del committente.

Vizi e difformità delle opere

A mente dell'art. 1667 c.c. l'appaltatore è tenuto alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera.

Che cosa s'intende per vizi e difformità?

Al riguardo la dottrina ha avuto modo di affermare che per «difformità deve intendersi una discordanza dell'opera dalle prescrizioni contrattuali, mentre i vizi sono la mancanza di modalità o di qualità che, anche se non espressamente pattuiti, devono comunque considerarsi inerenti all'opera secondo le regole dell'arte e la normalità delle cose» (Caringella - De Marzo, Il contratto, Giuffrè, 2007).

Una cosa difforme è una cosa differente da quella richiesta, ad esempio viene chiesta l'installazione di una vasca di determinate dimensioni e si provvede alla posa di una più piccola (o più grande), mentre il vizio è, ad esempio, un difetto di funzionamento, ossia una cosa non conforme a quello che normalmente ci si aspetta che sia.

Sempre a mente dell'art. 1667 c.c. a meno che l'appaltatore non li abbia riconosciuti, le difformità o i vizi devono essere denunciati dal committente entro sessanta giorni dalla scoperta, mentre l'azione di garanzia si prescrive in due anni.

In caso di azione dell'appaltatore per il pagamento, al di là della prescrizione, il committente in quel giudizio può eccepire i vizi e le difformità per neutralizzare la richiesta della controparte.

Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore, concludendo il contratto, assume un'obbligazione di risultato: egli deve realizzare l'opera commissionata.

Ciò vuol dire che risponderà del fallimento dell'intrapresa, ovvero delle difformità e dei vizi dell'opera medesimo. L'art. 1667 c.c. specifica che la garanzia per vizi non opera:

  • se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti;
  • se questi erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore.

E se il committente ha chiesto all'appaltatore di realizzare qualcosa che poi, proprio in ragione della richiesta, risulta viziata?

Su questo aspetto s'è soffermata la Cassazione con l'ordinanza in esame affermando che «l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.» (Cass. 12 giugno 2018 n. 15340).

Che vuol dire nudus minister?

La ditta appaltatrice deve eliminare eventuali difetti che l'opera anche oltre il termine di prescrizione previsto dalla legge?

Appaltatore nudus minister

Con il ricorso a questa locuzione latina, s'intende fare riferimento a quegli appaltatori che si limitano ad eseguire per filo e per segno, senza mettere alcuna propria specifica competenza (se non quella derivante dalla mera opera fisica), l'opera commissionata. Per iper-semplificare: chiamo una persona e gli dico di appendere un quadro con un comune nastro biadesivo.

L'ordinanza in esame ha avuto modo di specificare che l'appaltatore agisce come nudus minister, andando quindi esente da responsabilità, se è in grado di dimostrare d'aver fatto quanto in suo potere per evitare la esecuzione dell'opera nel modo richiesto e da lui non condiviso.

Per ottenere l'accertamento della sua buona condotta, l'appaltatore, si ribadisce, deve essere in grado di dimostrare «non solo di aver manifestato il proprio dissenso, ma anche di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed "a rischio di quest'ultimo"» (Cass. 12 giugno 2018 n. 15340).

Insomma l'impresa, in giudizio, deve poter documentare al giudice che essa aveva avvisato il committente e che questo ha comunque voluto far di testa propria.

Sentenza
Scarica Ord. Civile Sez. 2 Num. 15340 del 12/06/2018
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