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GRAMBS

Vizi di costruzione e condominio

Salve a tutti,

vi chiedo un parere: in uno stabile condominiale vi sono seri vizi di costruzioni. Il costruttore è fallito. Non vi è quindi modo di rifarsi su di lui in alcun modo.

Secondo voi per quanto riguarda i vizi su parti private come bisogna comportarsi? Quello che penso sia corretto è che purtroppo il privato dovrà pagarsi le spese per i propri ripristini ed eventualmente tentare di rifarsi personalmente sul direttore lavori o chi per lui.... è corretto secondo voi?

 

Alcuni condòmini intendono chiedere al condominio di condividere le spese di quei vizi ma parlando di parti private mi sembra una forzatura. Voi che ne dite? Ritenete che il condominio sia tenuto in qualche modo a fare da garante per vizi di costruzione anche se su parti private?

 

Per esempio ora un condominio deve rifare parapetto e guaina del proprio balcone a castello. Per il parapetto ok che la spesa sia condominiale ma la guaina del piano di calpestio spetterebbe a lui...... o al condominio in quanto vizio di costruzione????

 

Grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!

Salve,

dei vizi di costruzione risponde solo il costruttore. Dovrete agire quindi solo verso di lui. Il fatto che sia fallito non significa che non possa agirsi e verificare le sue responsabilità. In questi casi comunque converrebbe fare un ATP per verificare la reale situazione.

 

Cordiali saluti.

Al momento dell'acquisto il costruttore non ha rilasciato polizia fideiussoria ?? come per legge!

 

Il direttore lavori non ha competenze / responsabilità in merito > non ha poteri decisionali economici tali che potessero rendere i lavori di impermeabilizzazione a regola d'arte.....competente è il costruttore.

Salve, la polizza decennale postuma non era stata stipulata ante fallimento!

Ora è un corso un'azione legale nei confronti del progettista-direttore lavori ma per vizi di progettazione conclamati che come dite giustamente non comprendono la cattiva realizzazione di una guaina...

Quindi: costruttore fallito, assicurazione non pervenuta... Chi paga la guaina di un balcone privato?

....Quindi: costruttore fallito, assicurazione non pervenuta... Chi paga la guaina di un balcone privato?
Che sia un balcone a castello o agettante, il balcone è comunque un "prolungamento" della propria unità immobiliare.

 

Risulta quindi di competenza esclusva del relativo proprietario, difficile poter coinvolgere il condominio nel suo complesso, potrebbero esserci unità immobiliari senza balcone o balconi che non presentano infiltrazioni:

 

Al "solito" link trovi precisi riferimenti giurisprudenziali:

 

http://www.condomini.altervista.org/BalconiProprieta.htm

 

Visto che hai parlato sopra anche dei "parapetti", gli stessi attengono alla "sicurezza" del proprietario e sono a suo esclusivo carico, a meno che l'immobile sia "di pregio" e la "balaustra" (parapetto) sia inserito tra eventuali pregi del decoro architettonico del "palazzo" (non ne hai parlato, quindi deduco non si tratti di questo); anche per questo elemento trovi precisi riferimenti nel link citato sopra.

Per quanto riguarda il caso in esame è corretta la disamina di Claistron.

 

Però vorrei sottolineare che non è corretto, in generale, dire che dei vizi di costruzione ne risponde sempre e solo il costruttore. Nel caso in esame, con costruttore fallito e assenza di assicurazione, se il vizio riguardasse una parte comune, tipo guaina del tetto o lastrico, e ciò causasse danno all'appartamento sottostante, putroppo ne risponde legalmente il condominio.

...Però vorrei sottolineare che non è corretto, in generale, dire che dei vizi di costruzione ne risponde sempre e solo il costruttore. Nel caso in esame, con costruttore fallito e assenza di assicurazione, se il vizio riguardasse una parte comune, tipo guaina del tetto o lastrico, e ciò causasse danno all'appartamento sottostante, putroppo ne risponde legalmente il condominio.

Credo che "ne risponde solo il costruttore" fosse riferito al caso in esame, come assunzione di responsabilità tra costruttore e direttore lavori.

E' ovvio che il primo responsabile di danni causati da parti comuni è il condominio, salvo il diritto di rivalsa su aventi causa.

Quindi nel caso in esame, con costruttore fallito e nessuna assicurazine, ciascuno si accolla spese e responsabilità derivanti dai propri possedimenti, giusto? Il condominio per le parti comuni e i privati per le parti private. Ciascuna parte deciderà poi come e se tentare di rivalersi su parti terze.....

 

Per quanto riguarda i parapetti qui parliamo però di balconi a castello e i parapetti sono da condsiderarsi parte integrante della facciata dell'edificio a prescindere da particolati fregi o decori...

...Per quanto riguarda i parapetti qui parliamo però di balconi a castello e i parapetti sono da condsiderarsi parte integrante della facciata dell'edificio a prescindere da particolati fregi o decori...
Ti consiglio di leggere le sentenze di Cassazione anzichè farti dei convincimenti personali.

 

Sopra ti ho dato i riferimenti giurisprudenziali dove viene sempre definito che i parapetti attengono alla "sicurezza personale" del proprietario (salvo casi particolarissimi di decoro architettonico, es. balaustre marmoree).

 

La stessa cosa vale ad esempio per i lastrici e terrazze ad uso esclusivo, dove i parapetti servono solo alla sicurezza del titolare, non alla sicurezza del condominio:

 

http://www.condomini.altervista.org/LastricoTerrazze.htm

 

... Per quanto riguarda i parapetti qui parliamo però di balconi a castello e i parapetti sono da condsiderarsi parte integrante della facciata dell'edificio a prescindere da particolati fregi o decori...

Certo, però bisognerebbe capire se il parapetto serve alla sicurezza del balcone a castello oppure è parte integrante della facciata.

Un parapetto come quello nella foto in calce, a mio avviso fa parte della facciata e la manutenzione esterna e/o della sua struttura è a spese del condominio restando a carico del singolo condòmino l'eventuale intonacatura e tinteggiatura della parte interna.

 

--img_rimossa--

Salve,

nel caso della foto di Leonardo si è condominiale. Tutto dipende sempre dalla struttura dell'edificio.

In merito alla responsabilità, il fatto che il costruttore sia fallito non significa che non si possa agire vs di lui. Infatti, non è detto che egli non possa tornare "in bonis".

 

Cordiali saluti.

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