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Alloggio popolare: subentro del coniuge in caso di decesso?

Quando il coniuge può subentrare nell'alloggio popolare? La Cassazione in una recente decisione chiarisce la questione.
Avv. Maria Monteleone 
18 Apr, 2023

Ai fini del subentro del coniuge nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, la legge della Regione Liguria richiede il requisito della residenza anagrafica presso l'immobile. Tale requisito è l'unico idoneo ad attestare che il coniuge, a prescindere dal legame parentale, facesse parte del nucleo familiare dell'assegnatario deceduto.

È quanto ha recentemente statuito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 234 del 5 gennaio 2023.

Alloggio popolare e subentro del coniuge in caso di decesso. Fatto e decisione

Il caso riguardava una donna separata alla quale il Comune di Genova aveva ordinato il rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica avendo verificato il mancato possesso dei requisiti per il suo subentro.

L'alloggio era, infatti, assegnato al coniuge deceduto e solo dopo il decesso di quest'ultimo la signora aveva trasferito la residenza presso l'immobile.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano dato ragione al Comune, dato che la Legge Regionale Liguria n. 10 del 2004, art. 12 nel testo - applicabile ratione temporis - anteriore alle modifiche apportate nel 2014, richiedeva, ai fini del subentro, che il coniuge facesse parte del nucleo familiare al momento del decesso dell'assegnatario.

Inoltre, la sola qualità di coniuge non è sufficiente per entrare "di diritto" nel nucleo familiare ai fini dell'assegnazione dell'alloggio dato che tale diritto presuppone:

  1. la presentazione della domanda di ampliamento per consentire all'ente preposto la necessaria verifica dei requisiti per la permanenza nel rapporto di assegnazione;
  2. la dimostrazione anagrafica della convivenza con l'assegnatario.

Secondo la Cassazione, la condizione della presentazione di domanda di ampliamento, anche se non espressamente prevista, si ricava induttivamente dalla legge regionale che all'art. 12, c. 2, recita: "l'ampliamento avviene previa verifica da parte dell'ente gestore della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione". Si tratta, dunque, di una verifica che l'ente deve compiere preventivamente.

In sintesi, la norma prevede che, a fini del subentro, non è sufficiente la mera qualità di coniuge dell'assegnatario o l'esistenza degli altri legami di parentela previsti dal comma 1, essendo necessaria anche la "previa verifica", da parte dell'ente gestore, "della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione".

Poiché è interesse della parte, che pretende di aver diritto al subentro, ottenere tale "previa verifica", è indispensabile che provveda alla presentazione di una istanza o domanda di ampliamento.

Requisiti per il subentro nell'alloggio popolare dopo un decesso

In caso di morte dell'assegnatario, il diritto al subentro nell'assegnazione è condizionato dal requisito della residenza anagrafica. Non è sufficiente la semplice convivenza, ma quest'ultima deve essere dimostrata anagraficamente ed esistere al momento della morte dell'assegnatario.

Nel caso di specie, la ricorrente non aveva dato prova del requisito della convivenza anagrafica e, anzi, aveva fissato la propria residenza nell'alloggio dopo la morte dell'assegnatario.

La Cassazione ha condannato la ricorrente al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a prescindere dal fatto che ella beneficiasse del patrocinio a spese dello Stato. A tal proposito, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto "il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo" (Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315).

Sentenza
Scarica Cass. 5 gennaio 2023 n. 234
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