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ValentinaPgr

Ogni quanto deve essere convocata l'assemblea ordinaria

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Salve,

scusate in seguito alla nuova normativa che regolamenta l'amministrazione condominiale, non riesco a trovare ogni quanto deve essere convocata l'assemblea ordinaria.

E' stata introdotta la norma in base alla quale l'amministratore anzichè rimanere in carica 1 anno rimane in carica 2 anni, di conseguenza l'assemblea ordinaria può essere convocata ogni due anni? Dove posso trovare materiale in merito? E se sono passati più di due anni?

Sono sicura che prima la riunione assembleare ordinaria dovesse essere convocata annualmente ma adesso non so più quali siano i riferimenti per poter monitorare il comportamento del nostro amministratore.

Grazie in anticipo per le risposte che vorrete e potrete dare.

Ciao a tutti

L' incarico dura un anno ( come previsto e disposto dalla normativa attuale così come prevedeva la normativa precedente)

 

Normalmente si convoca almeno un' assemblea annuale . Art 66 dacc

Grazie mille peppe64, dato che dopo l'entrata in vigore della nuova regolamentazione nel 2013, da alcune parti si trova scritto "l'amministratore resta in carica 2 anni (salvo rinnovo)" la confusione è alle porte. A quanto ho capito è un mandato 1+1 allora, dunque allo scadere del primo anno può non mettere all'ordine del giorno nomina/revoca dell'amministratore. Ma le riunioni ordinarie dunque hanno sempre cadenza annuale. Bene a sapersi. Grazie mille!!

Anche l'incarico dura un anno come previsto dalla legge ,(codice civile )

L' incarico dura due anni e' ciò che prevedeva la prima bozza presentata la prima volta al senato , ma poi fu modificata in " l' incarico dura un anno " .( Formula approvata dal Parlamento e quindi in vigore )

Questo e' il testo della bozza di prima stesura della riforma ( testo poi modificato rima di essere approvato nella versione definitiva ) ,esso e' un po' diverso dal testo che poi e' stato definitivamente approvato A

 

Art 9.1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro,se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso diuno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica ipropri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e ladenominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni ele ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione eottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L'amministratore, entro trenta giornidall'accettazione, provvede altresì all'aggiornamento dei dati del registro di cui all'articolo 71 delledisposizioni per l'attuazione del presente codice.L'amministratore, all'atto della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale diresponsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato i cui oneri sono posti a carico deicondomini.L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incaricol'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesadeliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratoresia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta,tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca lecondizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissal'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibileanche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona chesvolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi,nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postaleo bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarrecopia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suopossesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitarepregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.L'incarico di amministratore ha durata di due anni e si intende rinnovato per eguale durata. L'assembleaconvocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranzaprevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quartocomma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casiin cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3)dell'undicesimo comma, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazionedell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancatarevoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e in caso diaccoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti delcondominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiutodi convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previstidalla legge;2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazionidell'assemblea;3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio delcondominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registriimmobiliari a tutela dei diritti del condominio;6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio,l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo;In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamentel'amministratore revocato.L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificareanaliticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attivitàsvolta. L'amministratore non ha diritto a compensi ulteriori salvo diversa deliberazione dell'assembleache ne ha deliberato la nomina.Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IXdel titolo III del libro IV.Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati orecuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni,delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società privatesenza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica».

Salve,

scusate in seguito alla nuova normativa che regolamenta l'amministrazione condominiale, non riesco a trovare ogni quanto deve essere convocata l'assemblea ordinaria. ...i

Aggiungo a quanto già detto, l'assemblea ordinaria deve essere convocata annualmente, lo prescrive l'art. 66 Dacc;

 

Dacc Art. 66.

L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria ...

 

Ed in condomini in assemblea devono provvedere a ... --> art 1135 cc;

 

cc Art. 1135. Attribuzioni dell'assemblea dei condomini.

Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:

1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;

2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;

3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;

4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni,

Per cui almeno una assemblea all'anno deve essere effettuata.

Benissimo grazie mille Tullio. E se una riunione è stata fatta dopo due anni, io non ho potuto esserci, posso ancora far presente l'inadempienza dell'amministratore o dovevo farlo prima della convocazione dell'assemblea, che ovviamente non potevo prevedere e comunque non ero informata su come procedere.

Benissimo grazie mille Tullio. E se una riunione è stata fatta dopo due anni, io non ho potuto esserci, posso ancora far presente l'inadempienza dell'amministratore o dovevo farlo prima della convocazione dell'assemblea, che ovviamente non potevo prevedere e comunque non ero informata su come procedere.
Se la riunione dove si approvava il rendiconto è stata effettuata dopo due anni, ovvero oltre il limite massimo dei 180 giorni dalla scadenza della gestione, purtroppo il vizio è stato sanato, ed era necessario procedere prima che ciò accadesse, e ricorrere per vie legali richiedendo al Giudice la revoca dell'amministratore.

Grazie Tullio, scusa se rispondo solo adesso, prima non sono riuscita...

Allora purtroppo è stata sanata. Si è stata fatta dopo due anni...

Non fa differenze che io non abbia partecpato alla riunione immagino. Avrei dovuto agire prima della convocazione pur non sapendo quando sarebbe stata.

La convocazione non mi è arrivata 5 giorni prima ma 3, nella busta non c'è affrancatura nè timbro, nella lettera di convocazione ha inserito una data antecedente rispetto a quando l'ha messa in cassetta... Magari questo potrebbe essermi utile.

Grazie Tullio, scusa se rispondo solo adesso, prima non sono riuscita...

Allora purtroppo è stata sanata. Si è stata fatta dopo due anni...

Non fa differenze che io non abbia partecpato alla riunione immagino. Avrei dovuto agire prima della convocazione pur non sapendo quando sarebbe stata.

La convocazione non mi è arrivata 5 giorni prima ma 3, nella busta non c'è affrancatura nè timbro, nella lettera di convocazione ha inserito una data antecedente rispetto a quando l'ha messa in cassetta... Magari questo potrebbe essermi utile.

tutto quel che vuoi, ma se l'assemblea si è tenuta e nessuno ha impugnato entro i termini (30 gg) è tutto sanato.

Ok. I 30 giorni non sono passati ovviamente. Diciamo che se non in anticipo, per l'equivoco che mi si era creato sul discorso dei due anni, non mi sto informando troppo in ritardo perché l'assemblea c'è stata questo 29 giugno. Dunque essendoci stata l'assemblea il discorso di non aver fatto la riunione condominiale per due anni è stata sanata e dunque l'amministratore non è più inadempiente. Mentre per la convocazione consegnata con un preavviso inferiore ai 5 giorni si può fare qualcosa allora...

... Mentre per la convocazione consegnata con un preavviso inferiore ai 5 giorni si può fare qualcosa allora...
Vale lo stesso discorso, chi era presente all'assemblea ha sanato la mancanza dei 5 giorni di preavviso, mentre gli assenti avevano 30 giorni di tempo per impugnare, dal momento in cui sono stati edotti del deliberato.
Ok. I 30 giorni non sono passati ovviamente. Diciamo che se non in anticipo, per l'equivoco che mi si era creato sul discorso dei due anni, non mi sto informando troppo in ritardo perché l'assemblea c'è stata questo 29 giugno. Dunque essendoci stata l'assemblea il discorso di non aver fatto la riunione condominiale per due anni è stata sanata e dunque l'amministratore non è più inadempiente. Mentre per la convocazione consegnata con un preavviso inferiore ai 5 giorni si può fare qualcosa allora...

La convocazione non mi è arrivata 5 giorni prima ma 3, nella busta non c'è affrancatura nè timbro, nella lettera di convocazione ha inserito una data antecedente rispetto a quando l'ha messa in cassetta... Magari questo potrebbe essermi utile.

Prima cosa eri assente, per cui puoi impugnare entro trenta giorni dal ricevimento del verbale.

 

Seconda cosa, il presidente non ha considerato che la convocazione è stata messa nella cassetta della posta e che l'assemblea non era regolarmente costituita.

I metodi riconosciuti sono consegna a mani, raccomandata, fax e pec.

Grazie mille Mauro per la delucidazione!! Adesso approfondirò come impugnare il verbale. Grazie a tutti per i vostri preziosi contributi.

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