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Basta l'avviso di giacenza della raccomandata per la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione

Ricevendo, tempestivamente, l'avviso di giacenza della raccomandata, il còndomino viene regolarmente convocato per l'assemblea.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 

È abbastanza noto che la convocazione di un'assemblea condominiale debba avvenire rispettando determinate regole alquanto rigorose. Nell'avviso, infatti, oltre ad essere indicato l'ordine del giorno e, cioè, i punti sui quali l'adunanza è chiamata a decidere, devono essere fissati il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

La legge, inoltre, stabilisce anche le modalità con le quali occorre avvisare tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tra i modi di comunicazione c'è, ovviamente, anche la lettera raccomandata.

Una volta spedita, cosa accade, però, se questa non viene consegnata per l'assenza del destinatario? Basta l'avviso di giacenza della raccomandata per la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione oppure, in caso contrario, si può dire che il condòmino destinatario non è stato informato ai sensi di legge?

Ha dato risposta questa domanda il Tribunale di Velletri nella sentenza n. 570 del 17 marzo 2020, affrontando l'impugnativa di una delibera assembleare, proposta sostenendo, tra le varie motivazioni, proprio il fatto di non aver avuto notizia della riunione.

Avviso di giacenza della raccomandata di convocazione dell'assemblea, il caso concreto

Due comproprietari di un immobile facente parte di un fabbricato sito nel comune di Albano Laziale, avevano contestato un verbale assembleare deducendone l'annullabilità e la nullità per varie ragioni.

Una di queste si fondava su una circostanza ben precisa: essi, infatti, sostenevano di non aver avuto, tempestivamente, l'avviso di convocazione per l'assemblea impugnata. Secondo gli istanti, fissata l'assemblea per il 26 marzo 2017 in prima convocazione, ne avevano avuto notizia soltanto il successivo primo aprile.

Il convenuto condominio si costituiva contestando tutte le eccezioni sollevate dalla parte attrice e, senza che fosse svolta una particolare fase istruttoria, la causa era rimessa alla decisione del Tribunale laziale.

Questi, nel dichiarare la cessata materia del contendere sul alcuni punti della domanda, ha rigettato l'impugnativa proposta in merito al presunto vizio di tardiva convocazione agli aventi diritto, condannando i soccombenti al pagamento delle spese processuali.

Non ci resta che comprendere le motivazioni di tale decisione, non senza, opportunamente, ricordare al lettore termini e modalità da rispettare per la convocazione di un'assemblea condominiale.

Assemblea condominiale: i termini per l'invio dell'avviso di convocazione

Per rispondere a questa domanda è sufficiente consultare l'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, il quale, a tal proposito, testualmente afferma che «L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione».

Pertanto, la data della prima convocazione deve fare da riferimento per inviare l'avviso, puntualmente, a tutti coloro che sono legittimati a partecipare alla riunione.

Compiuta giacenza raccomandata

Nel caso di mancata, intempestiva o parziale convocazione, i dissenzienti o quelli che non hanno partecipato all'assemblea per i predetti motivi, hanno la possibilità di impugnare il deliberato nel canonico termine di trenta giorni, chiedendone l'annullamento.

Anche a questo proposito, si tratta di una regola che trova, evidente, riscontro nel dettato normativo dello stesso articolo sopra citato «In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati».

Assemblea condominiale: le modalità per la convocazione

Anche in merito alle modalità da seguire per inviare, validamente ed efficacemente, l'avviso di convocazione per l'assemblea condominiale, è l'articolo sopra indicato a fornire una risposta molto chiara: «L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato… a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano».

In questo elenco tassativo non è inclusa la cosiddetta mail ordinaria che, ove utilizzata, dovrebbe comportare un'irregolarità nella convocazione e la conseguente annullabilità dell'assemblea.

Non è, però, totalmente d'accordo con tale conclusione la Corte di Appello di Brescia che, con la sentenza n. 7 del 03.01.2019 ha affermato che «osserva il Collegio che, se invero è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell'avviso, tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso condomino Al. ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo "informale" quale la e.mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l'indirizzo, mail, (omissis…).

Ne consegue che l'invio della mail per come dimostrato dal Condominio appellato ha rispettato le forme indicate dal condomino».

Atti giudiziari, avvenuta notifica per compiuta giacenza

Detto ciò, ritornando alle modalità di convocazione descritte dalla legge, l'attenzione deve ritornare alla tradizionale lettera raccomandata. Questa, infatti, deve pervenire al destinatario almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione e, in quest'ottica, potremmo domandarci: è sufficiente che il destinatario riceva l'avviso di giacenza oppure è necessario che vada a ritirare il plico presso l'ufficio postale?

Assemblea condominiale: l'avviso di giacenza della raccomandata è sufficiente per la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione

Il Tribunale di Velletri, in merito all'assemblea condominiale impugnata, ha respinto l'eccezione di tardiva comunicazione della convocazione, poiché la parte attrice aveva, tempestivamente, ricevuto l'avviso di giacenza della raccomandata che la conteneva.

Il giudice chiarisce questo punto nel passaggio della sentenza in cui afferma che «deve ritenersi osservata la prescrizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 66 disp. att. c.c. qualora, nel termine di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea o nel termine più ampio previsto nel regolamento, il destinatario assente sia stato informato, mediante avviso di giacenza, della disponibilità della raccomandata presso l'ufficio postale, ancorché non abbia provveduto al tempestivo ritiro della medesima.

Ciò che acquista rilievo infatti è che l'atto sia pervenuto nella sfera di disponibilità del destinatario (Trib. Roma, Sez. V, n. 4742/2018)».

Ricapitolando, l'amministratore può inviare, con raccomandata, l'avviso dell'assemblea. Questa deve pervenire al destinatario con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la prima convocazione. Se, in quell'occasione, l'avente diritto è assente, l'avviso di giacenza sarà sufficiente ad affermare che è stato tempestivamente e ritualmente convocato.

Sentenza
Scarica Trib. Velletri 17 marzo 2020 n. 570
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