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Convocazione in assemblea con raccomandata: si presume conosciuta dal condomino, se pervenuta al suo indirizzo

Quando l'avviso di convocazione si presume conosciuto?
Avv. Giuseppe Nuzzo - Foro di Lecce 

Il fatto. Una condomina chiedeva l'annullamento della delibera condominiale per difetto di convocazione della medesima alla relativa assemblea.

La Corte di appello di Roma, ribaltando la sentenza di primo grado, rigetta la domanda di annullamento, ritenendo la convocazione priva di vizi.

La Corte territoriale rilevava infatti che l'amministratore del condominio aveva spedito in data 25/05/2006 a tutti i condomini, tramite raccomandate, le convocazioni per l'assemblea fissata per il 08/06/2006.

Tale invio era stato effettuato anche alla ricorrente presso il suo indirizzo di residenza, per cui, secondo la Corte, nel caso di specie operava la presunzione di conoscenza della convocazione ai sensi dell'articolo 1335 del codice civile, tenuto conto dell'affidabilità del mezzo utilizzato per l'invio della stessa. Ragion per cui, l'assemblea condominiale era stata legittimamente tenuta.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 25 marzo, 2019, n. 8275, ha confermato la decisione dei giudici d'appello.

La convocazione è un atto privato. La sentenza in commento richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'avviso di convocazione è «atto eminentemente privato, e del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari».

Avviso di convocazione assemblea condominiale, vale solo quello che dice la legge

La convocazione è un atto unilaterale recettizio. In quanto tale, esso rinviene la propria disciplina nell'articolo 1335 de codice civile, al medesimo applicandosi la presunzione di conoscenza in tale norma prevista (superabile da una prova contraria da fornirsi dal convocato), in base alla quale la conoscenza dell'atto è parificata alla conoscibilità, in quanto riconducibile anche solamente al pervenimento della comunicazione all'indirizzo del destinatario e non alla sua materiale apprensione o effettiva conoscenza.

Quando l'avviso di convocazione si presume conosciuto? La presunzione di conoscenza ex art. 1335 degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma.

Tradotto significa che per l'amministratore del condominio è sufficiente dimostrare l'avvenuto recapito dell'avviso di convocazione all'indirizzo del destinatario.

Grava su quest'ultimo la prova dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà.

La notifica può essere fatta anche al portiere dello stabile se è incaricato al ritiro

La convocazione inviata con raccomandata a/r. Da ciò consegue che, se la convocazione è stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), il momento in cui l'avviso di convocazione si presume conosciuto dal condominio coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi.

Il principio ribadito dalla Corte di Cassazione. Gli Ermellini riaffermano dunque, quale principio di diritto, che «in tema di condominio, con riguardo all'avviso di convocazione di assemblea ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c. (nel testo ratione temporis vigente), posto che detto avviso deve qualificarsi quale atto di natura privata (del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari) e in particolare quale atto unilaterale recettizio ai sensi dell'art. 1335 c.c., al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio (sottoposto al relativo onere), in applicazione della presunzione dell'art. 1335 c.c. richiamato, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

Tale momento, ove la convocazione ad assemblea di condominio sia stata inviata mediante lettera raccomandata e questa non sia stata consegnata per l'assenza del condomino (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio da parte dell'agente postale del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, idoneo a consentire il ritiro del piego stesso, e non già con altri momenti successivi (quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o in cui venga a compiersi la giacenza).

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione del 25 marzo, 2019, n. 8275
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