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woobinda68

Assemblea Straordinaria in prima convocazione

Altra gabola...del nostro amato amministratore (vedi post --link_rimosso-- )

 

dobbiamo fare dei lavori straordinari (Cappotto + tinteggiatura) ma all'amministratore-condomino interessa la sola tinteggiatura e sta quindi pilotando il tutto per fare solo quello.

Per tale motivo (contrariamente a tutte le altre convocazioni di assemblea ove inviava la prima convocazione in orari impraticabili e la seconda in orari normali) ci ha inviato convocazione di assemblea straordinaria con la sola prima convocazione in orari normali (e non citando nessuna seconda convocazione)

 

Ci abbiamo messo un poco per capire come mai questo cambiamento del nostro onestissimo amministratore rispetto alle altre volte, ma poi ci siamo resi conto che con la seconda convocazione avevamo millesimi e condomini sufficienti per fare anche il cappotto in quanto come manutenzione straordinaria di seconda convocazione sono sufficienti solo 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi (siamo circa 450 millesimi a favore) mentre con la prima convocazione sono necessari 500 millesimi e il 50%+1 degli intervenuti (e in tal caso non riusciremo a fare il cappotto, come infatti vuole lui!!)

 

cosa possiamo fare? Immagino che la risposta sia: a chi interessa il cappotto non partecipi all'assemblea di prima convocazione cosi da renderla nulla, ma in tal caso l'amministratore è obbligato a fare la straordinaria in seconda convocazione? Se si, entro quanto tempo dalla prima convocazione?

 

Grazie

Ci abbiamo messo un poco per capire come mai questo cambiamento del nostro onestissimo amministratore rispetto alle altre volte, ma poi ci siamo resi conto che con la seconda convocazione avevamo millesimi e condomini sufficienti per fare anche il cappotto in quanto come manutenzione straordinaria di seconda convocazione sono sufficienti solo 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi (siamo circa 450 millesimi a favore) mentre con la prima convocazione sono necessari 500 millesimi e il 50%+1 degli intervenuti (e in tal caso non riusciremo a fare il cappotto, come infatti vuole lui!!)
Forse l'amministratore non è così furbo come sembra, perchè neppure la tinteggiatura delle facciate potrebbe passare in 1° convocazione, essendo quasi di sicuro una spesa notevole da approvare con la maggioranza delle teste favorevoli rappresentanti almeno 500 mlm cioè co il 2° comma dell'art 1136 cc. Perciò in tal caso sarà necessario ricorrere alla 2° convocazione.

E poi diciamocelo chiaro, sono i condomini che decidono non l'amministratore, e se la maggioranza desidera sia fatto anche la coibentazione, in prima convocazione potrebbero NON approvare nemmeno la sola tinteggiatura, magari rimanendo astenuti e spiegare all'amministratore il motivo chiedendo di andare alla 2° convocazione con la coibentazione all'OdG.

La tinteggiatura è gia stata approvata in precedente assemblea....
Se l'assemblea ha già deliberato di eseguire la tinteggiatura senza cappotto, ed i lavori non sono stati ancora iniziati, può essere richiesta un'assemblea straordinaria a norma dell'art 66 Dacc deliberare l'esecuzione del cappotto prima della tinteggiatura
Altra gabola...del nostro amato amministratore (vedi post --link_rimosso-- )

 

dobbiamo fare dei lavori straordinari (Cappotto + tinteggiatura) ma all'amministratore-condomino interessa la sola tinteggiatura e sta quindi pilotando il tutto per fare solo quello.

Per tale motivo (contrariamente a tutte le altre convocazioni di assemblea ove inviava la prima convocazione in orari impraticabili e la seconda in orari normali) ci ha inviato convocazione di assemblea straordinaria con la sola prima convocazione in orari normali (e non citando nessuna seconda convocazione)

 

Ci abbiamo messo un poco per capire come mai questo cambiamento del nostro onestissimo amministratore rispetto alle altre volte, ma poi ci siamo resi conto che con la seconda convocazione avevamo millesimi e condomini sufficienti per fare anche il cappotto in quanto come manutenzione straordinaria di seconda convocazione sono sufficienti solo 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi (siamo circa 450 millesimi a favore) mentre con la prima convocazione sono necessari 500 millesimi e il 50%+1 degli intervenuti (e in tal caso non riusciremo a fare il cappotto, come infatti vuole lui!!)

 

cosa possiamo fare? Immagino che la risposta sia: a chi interessa il cappotto non partecipi all'assemblea di prima convocazione cosi da renderla nulla, ma in tal caso l'amministratore è obbligato a fare la straordinaria in seconda convocazione? Se si, entro quanto tempo dalla prima convocazione?

 

Grazie

 

Direi di no art. 1136 comma IV "Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

 

Comma II

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

 

Quindi anche in 2 convocazione sempre e comunque 500 mill

Direi di no art. 1136 comma IV "Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.

 

Comma II

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

 

Quindi anche in 2 convocazione sempre e comunque 500 mill

Bravo MIChris, hai espresso meglio quello che intendevo, quello che cambia tra 1° e 2° convocazione, per le spese notevoli non sono i mlm (fissi a => 500) ma la maggioranza delle teste (> metà su 2/3 in 1°, e > metà su 1/3 in 2°), che per effetto del quorum costitutivo in 2° risulteranno inferiori.

Direi che non è vero.. Questo è quanto si trova in internet.

Leggenda: Quorum assembleari, millesimi e quorum deliberativi con NON tra parentesi i quorum di prima convocazione e tra parentesi quelli di seconda convocazione.. Come si evince sono diversi. (trovate la tabella cercando su google, con tel non riesco a postare il link)

 

Interventi volti al contenimento del

consumo energetico individuati

attraverso un attestato di

certificazione energetica o una

diagnosi energetica realizzata da

un tecnico abilitato (L. n. 10/’91)

maggioranza

condòmini

(1/3 condòmini)

667 (334)

maggioranza

intervenuti

(idem)

334 (idem)

Direi che non è vero.. Questo è quanto si trova in internet.

Non tra parentesi i quorum di prima convocazione, tra parentesi quelli di seconda convocazione.. Come si evince sono diversi. (trovate cercando su google, con tel non riesco a postare il link)

 

Interventi volti al contenimento del

consumo energetico individuati

attraverso un attestato di

certificazione energetica o una

diagnosi energetica realizzata da

un tecnico abilitato (L. n. 10/’91)

maggioranza

condòmini

(1/3 condòmini)

667 (334)

maggioranza

intervenuti

(idem)

334 (idem)

L'art. 1120 cc dice che è necessario il quorum del 2° comma art. 1136 cc, per cui sia in 1° che 2° convocazione quello è il quorum;

 

- I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

...

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici ...

Direi che non è vero.. Questo è quanto si trova in internet.

Leggenda: Quorum assembleari, millesimi e quorum deliberativi con NON tra parentesi i quorum di prima convocazione e tra parentesi quelli di seconda convocazione.. Come si evince sono diversi. (trovate la tabella cercando su google, con tel non riesco a postare il link)

 

Interventi volti al contenimento del

consumo energetico individuati

attraverso un attestato di

certificazione energetica o una

diagnosi energetica realizzata da

un tecnico abilitato (L. n. 10/’91)

maggioranza

condòmini

(1/3 condòmini)

667 (334)

maggioranza

intervenuti

(idem)

334 (idem)

"Grazie mille menomale che c'è internet è anni che continuo a sbagliare interpretazione normativa allora..."

 

Se ti diciamo che non è così fidati 😉

Ma scusate, quindi il dlgs n. 311/2006 non è piu valido?

Ho trovato un vecchio tread ove viene trattato l'argomento cappotto e tale "Patrizia Ferrari" risponde:

 

La legge n. 10/1991 all’art. 26 comma 2, precisava che “per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art. 1 ... sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.” Quindi occorrevano almeno 501 millesimi mentre non era richiesta anche la maggioranza numerica dei condomini. Tale comma è stato sostituito dal dlgs n. 311/2006, entrato in vigore il 2 febbraio 2007, che all’art. 7 stabilisce che “per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art. 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.” Quindi il cambiamento è radicale, in quanto ribadisce che non è necessaria anche la maggioranza numerica dei condomini ed abbassa il quorum deliberativo a quello di maggioranza semplice dei millesimi. In base alla normativa vigente quindi, tenendo conto che la quota minima dei millesimi favorevoli non può essere inferiore ad un terzo del totale, per una delibera relativa, che coinvolge anche i dissenzienti, non saranno più necessari 501 millesimi
Ma scusate, quindi il dlgs n. 311/2006 non è piu valido?

Ho trovato un vecchio tread ove viene trattato l'argomento cappotto e tale "Patrizia Ferrari" risponde:

Il disegno legge è del 2006 la modifica del Codice Civile è del 2013
Il disegno legge è del 1991 la modifica del Codice Civile è del 2013

qui però si parla del dlgs n. 311/2006 che è del 2007... ma.. quindi sicuramente la modifica del cc ha annullato anche tale dlgs nel 2013?!

qui però si parla del dlgs n. 311/2006 che è del 2007... ma.. quindi sicuramente la modifica del cc ha annullato anche tale dlgs nel 2013?!

piccola precisazione il provvedimento d'urgenza e' il decreto legge e non il disegno di legge . ovviamente poi il decreto legge deve entro tot tempo essere convertito in legge pena la decadenza .

piccola precisazione il provvedimento d'urgenza e' il decreto legge e non il disegno di legge . ovviamente poi il decreto legge deve entro tot tempo essere convertito in legge pena la decadenza .
Hai ragione Peppe, e nel dubbio ho nominato entrambi ed avevo letto questo Link;

--link_rimosso--

 

p.s. e nella fretta avevo scritto Disegno invece di Decreto :oops:

Ho trovato questo che sembra dare uno spiraglio a un quorum minore se si soddisfa un requisito (e richiama un po quanto scrivevo nel settimo post):

 

QUANDO PUO' BASTARE 1/3 DEL VALORE DELL'EDIFICIO (art. 26, comma 2 l.10/91) E QUANDO OCCORRE LA META' (art. 1120 c.c.). Sorgono problemi di coordinamento tra l’art. 26 comma 2 L. 10/91 e l’art. 1120 c.c., considerati i diversi quorum ivi previsti: la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo, anziché la metà, del valore dell’edificio. Posto che la finalità degli interventi oggetto di delibera è il medesimo (il contenimento del consumo energetico) l’unico discrimine ravvisabile tra le due disposizioni può considerarsi l’esistenza, a monte della delibera, dell’attestato di certificazione energetica o della diagnosi energetica (in via alternativa fra loro) che indichino gli interventi necessari o utili allo scopo.

 

La ratio dell’art. 26 L. 10/91 appare chiara: la diagnosi energetica, cioè la procedura sistematica volta ad acquisire adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico dell’edificio e indicare gli interventi utili e adeguati – effettuata da un tecnico abilitato – è lo strumento che consente di individuare quali siano le inefficienze e le criticità e di intervenire con le soluzioni a minor costo e maggior efficacia in termini di riduzione dei consumi energetici: un adempimento, dunque, dal quale non si può prescindere per le valutazioni necessarie all’assunzione di una delibera in materia.

 

Per beneficiare della maggioranza speciale, ulteriormente agevolata rispetto a quella dell’art. 1120 c.c., è necessario pertanto che gli interventi siano stati “individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato”.

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