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Stalking in condominio, quando viene commesso?

Come deve essere la condotta per configurarsi quale reato persecutorio? Cosa succede se il reo ha già subito una condanna per il medesimo reato? Quale l'atteggiamento psicologico?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

Lo stalking

Il delitto di atti persecutori, il cd. stalking, è un delitto contro la libertà morale, doloso, che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni, avente ad oggetto le condotte reiterate di minaccia o molestia che creano nel soggetto passivo un perdurante e grave stato di ansia o paura, ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di altra persona alla stessa legata da un vincolo affettivo, o, ancora tali da costringere a modificare le proprie abitudini di vita.

La sentenza di Cassazione n. 11915 depositata in cancelleria il 10 aprile 2020 ci offre lo spunto per tornarne a parlare.

Si qualifica reato abituale con evento di danno, dato da una pluralità di comportamenti tipici, di molestia e/o minaccia; in un certo lasso temporale con una delle conseguenze appena descritte.

Il primo riconoscimento dello stalking condominiale si è avuto con la decisione n. 20895 del 25 maggio 2011 della Suprema Corte, a cui ha fatto seguito, dopo alcuni anni, la sentenza n. 26878 del 28 giugno 2018.

Nel contesto condominiale non è necessario che la condotta persecutoria sia tenuta nei confronti della medesima persona, ben potendo il reato configurarsi anche con riferimento agli atti persecutori ai danni di più persone coabitanti nello stesso condominio e anche quando gli atti persecutori siano diretti singolarmente a persone diverse ma provochino uno o più degli eventi descritti dalla norma (ansia, paura, modifica delle condizioni di vita) a tutte le altre (Cass. pen., 7 aprile 2011, n. 20895).

L'aspetto psicologico è dato dal dolo generico: il colpevole ha la volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia, con la consapevolezza dell'idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

Stalking condominiale, la continuità del reato

Sul tema, accennavamo in principio, è di recente intervenuta la Cassazione Penale in data 15 gennaio 2020 - 10 aprile 2020, con la decisione n. 11915.

La fattispecie è particolare: interessa un soggetto che ha compiuto atti di minaccia e molestia contro altri condomini in un determinato arco temporale, il cui primo segmento ha portato alla sentenza di condanna passata in giudicato mentre il secondo è oggetto del giudizio in esame. La data di spartiacque è il 26 giugno 2014.

In primo grado vi è stata la decisione di assoluzione mentre in appello si è concluso per la condanna. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione rilevando, tra le altre cose, che dal 26 giugno 2014 non vi sono stati atti persecutori tant'è che nessuno ha sporto querela.

Il Supremo Collegio ha ritenuto queste osservazioni fondate, disponendo l'annullamento con rinvio della decisione di appello, in ragione del principio del ne bis in idem.

È vero che si tratta di reato abituale, posto che le condotte di minaccia o molestia debbono essere reiterate per creare lo stato emotivo sopra delineato, come prescritto dall'art. 612 bis cp: un solo episodio, per quanto grave e da solo anche capace, in linea teorica, di determinare il grave e persistente stato d'ansia e di paura che è indicato come l'evento naturalistico del reato in parola, non è sufficiente a determinare la lesione dei bene giuridico protetto.

Quanto detto deve essere bilanciato con il principio sulla cui base chi è stato giudicato per certi fatti non può subire altro procedimento per i medesimi fatti.

Come osservato dalle Sezioni unite della Suprema Corte nella sentenza n. 34655 del 28 giugno 2005, non può esser nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa dei medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità.

Si tratta di interpretazione del principio del ne bis in idem, ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità: se un fatto (eventualmente insieme ad altri) ha costituito materia di esercizio della azione penale nell'ambito di un procedimento penale, il medesimo ufficio del PM non può procedere, nuovamente per lo stesso fotto iscrivendo un nuovo procedimento, contro il medesimo soggetto.

Questo stesso principio è stato applicato nel caso di specie per i comportamenti avuti prima del 26 giugno 2014: questi sono stati ritenuti non più giudicabili neppure in continuazione dei fatti successivi a questa data.

È stalking impedire ai proprietari del garage l'ingresso della propria auto

I nuovi atti devono dare luogo a uno degli eventi contemplati dall'art. 612bis cod. pen., senza che vi sia alcun collegamento con quelli precedenti, già oggetto di giudizio, nel caso di specie di sentenza di condanna passata in giudicato: la nuova fattispecie deve essere di per sé tale da creare un reato abituale di fatti persecutori.

La Suprema Corte parla di "cesura" tra i fatti commessi anteriormente al 26 giugno 2014 e quelli successivi a questa data. Per la fattispecie in esame, sono stati affermati questi atti persecutori in momenti posteriori ma non è stato precisato né dal giudice di primo grado né da quello di appello a danno di chi sarebbero stati compiuti.

In merito alla querela, il Supremo Collegio ha richiamato suoi precedenti il cui principio è il seguente: "il carattere del delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio, a reiterazione necessaria delle condotte, rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere anche dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende anche a queste ultime, poiché, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l'elemento oggettivo del reato" (Cass. 11 luglio 2016 n. 41431).

Nel caso di specie la Corte di Appello non ha chiarito se per i fatti successivi al 26 giugno 2014 fosse intervenuta la querela, visto che i precedenti non potevano essere considerati perché coperti da giudicato.

Si ricorda che il termine per presentare querela è di sei mesi, scaduti i quali non si può più denunciare il reato.

Il dispetto in condominio.

Sentenza
Scarica Cass. pen. 15 gennaio 2020 - 10 aprile 2020 n. 11915
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