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Se il condomino è troppo aggressivo allora è possibile chiederne l'allontanamento

Stalking in condomino, quando è possibile chiedere il divieto di mora.
Avv. Alessandro Gallucci 

Vi è mai capitato di avere paura di uscire da casa per il timore d'incontrare un vicino particolarmente violento ed aggressivo?

Se, purtroppo, è accaduto, una recente ordinanza del Tribunale di Milano potrebbe fare al caso vostro.

Stiamo parlando di quella pronuncia, balzata agli onori delle cronache qualche tempo fa, relativa al così detto stalking condominiale ed alla possibilità di ottenere l'allontanamento dal condominio del persecutore.

Si badi: tale allontanamento non rappresenta uno sfratto ma una misura cautelare personale che il giudice chiamato a decidere sulla denuncia può applicare per “semplificare” la vita dei perseguitati.

Si legge nella provvedimento reso dall'ufficio giudiziario meneghino nel mese di dicembre del 2012 che le costanti minacce, ingiurie, aggressioni fisiche e verbali integrano sicuramente “ il reato di cui all'art. 612 bis c.p., configurabile, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, anche con riferimento agli atti persecutori ai danni di più persone coabitanti nello stesso condominio e anche quando gli atti persecutori siano diretti singolarmente a persone diverse ma provochino uno o più degli eventi descritti dalla norma (ansia, paura, modifica delle condizioni di vita) a tutte le altre. (Cass. Pen. Sez V n. 20895/2011).

I condomini hanno dichiarato di temere di uscire di casa e di imbattersi nella signora (…) o nel di lei convivente. La reiterazione costante delle condotte minacciose, ingiuriose, offensive dell'altrui reputazione, moleste in quanto invadenti la sfera personale, violente in quanto lesive dell'integrità fisica oltre che psichica, hanno dato origine ad un vero e proprio stillicidio persecutorio, che ha determinato, ovviamente, un disequilibrio psicologico nelle persone offese” (Trib. Milano 12 dicembre 2012).

In questo contesto, ossia in quello di una fase d'indagine, si rendeva necessaria l'applicazione di una misura cautelare idonea ad evitare questi spiacevoli, oltre che delittuosi, comportamenti.

Quale miglior misura se non quella del divieto di dimora?

Si legge nell'ordinanza del Tribunale di Milano che “ la prescrizione (art. 283 c.p.p.) di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione è preordinata a vietare all'indagato di dimorare in un determinato luogo, inteso come territorio del comune di dimora abituale al fine di assicurare un controllo più efficace nel territorio di una frazione del comune o nel territorio di un comune viciniore.

Ne deriva che è illegittimo il provvedimento che applichi la misura di cui all'art. 283 c.p.p. al fine di vietare all'indagato di accedere in alcuni specifici edifici.

Precisa in motivazione la Corte che: ""Insomma si vuol dire che l'art. 283 c.p.p. è concepito per imporre all'indagato, o per vietare allo stesso, di dimorare in un luogo determinato, inteso questo sempre come territorio del comune di dimora abituale, e non per essere utilizzato per vietare all'indagato di accedere in alcune strade o addirittura in (omissis) specifici edifici.

Se cosi non fosse, non si capirebbe per quale ragione il legislatore ha (omissis) l'art 282 bis c.p.p. che consente al giudice di disporre l'allontanamento dalla casa familiare non avvicinarsi ad alcuni luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Proprio la introduzione della nuova normativa legittima, quindi, la restrittiva interpretazione (omissis) proposta dell'art. 283 c.p.p., non solo opportuna ma necessaria, peraltro, quando si tratti (omissis) nel caso di specie, di applicazione di misure cautelari personali.

Tale misura cautelare, deve ritenersi applicabile in via generale senza alcuna limitazione ai reati commessi in ambito familiare o all'interno dell'abitazione familiare considerata la collocazione sistematica che ne consente un'(omissis) qualsiasi tipologia di reato e quindi anche per tutelare persone non coabitane sulla stessa casa” (Trib. Milano 12 dicembre 2012).

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