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Perché i condomini possono impugnare le sentenze sfavorevoli al condominio?

Ciascun condomino può prendere l'iniziativa di promuovere una causa per ottenere il rispetto del regolamento condominiale.
Avv. Alessandro Gallucci 

Ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 1131 c.c. (che resteranno sostanzialmente invariati anche dopo l'entrata in vigore della “riforma” )

Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.

Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

In questo articolo non ci soffermeremo sull'annosa vicenda della legittimazione passiva dell'amministratore condominiale ma su un altro argomento allo stesso modo importante, in quanto consente ai singoli condomini, che avessero tempo e denaro, di partecipare direttamente alle cause condominiali.

Tempo, perché star dietro ad una causa è cosa impegnativa, se la si vuol seguire nel modo migliore; denaro, perché nelle controversie di valore superiore ad € 1.100,00 è necessaria l'assistenza tecnica dell'avvocato.

Chi avesse voglia (o magari necessità) di costituirsi in una causa condominiale può farlo e non solo; anche chi volesse promuoverla direttamente ha gli stessi poteri dell'amministratore.

A dire il vero i poteri sono maggiori in quanto mentre l'amministratore, per alcune materie, deve chiedere l'autorizzazione all'assemblea, il condomino può sempre agire di propria iniziativa senza chiedere il permesso a nessuno.

Come mai?

La ragione è spiegata dalla Suprema Corte di Cassazione che in una recente sentenza ha ribadito che “ secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 6856 del 1993; Cass. n. 2392 del 1994; Cass. n. 8842 del 2001; Cass. n. 12588 del 2002; Cass. n. 9206 del 2006; Cass. n. 10717 del 2011 e Cass. n. 14765 del 2012), configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale, con la conseguenza che non sussistono impedimenti a che i singoli condomini, non solo intervengano nel giudizio in cui tale difesa sia stata assunta dall'amministratore, ma anche si avvalgano, in via autonoma, dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall'amministratore, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell'amministratore” (Cass. 6 febbraio 2013, n. 2840).

Un esempio pratico può essere utile a comprendere il significato di quanto abbiamo detto.

Si pensi al condomino che non rispetta il regolamento condominiale in materia di parcheggi ed all'amministratore che, nonostante i solleciti degli altri, faccia poco o nulla per variare la situazione.

In casi del genere, ciascun condomino può prendere l'iniziativa di promuovere una causa per ottenere il rispetto del regolamento condominiale.

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