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Lanciare escrementi nel giardino dei vicini non costituisce stalking

Il lancio di di escrementi può essere inibito con una semplice diffida da parte degli organi di polizia.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
10 Gen, 2017

Questo comportamento, per quanto molesto, non mette a repentaglio l'incolumità delle persone e può essere inibito con una semplice diffida da parte degli organi di polizia.

"Non ci si può rivolgere all'autorità di pubblica sicurezza per sanare contrasti privati o per rimediare a problemi di civile convivenza. Ad affermarlo è il Tar di Bologna che ha confermato la decisione del Questore interpellato per una richiesta di ammonimento in seguito a un contrasto tra vicini sfociato in atti di ostilità, con tanto di lancio di rifiuti e gesti di reciproca intolleranza.

Per i giudici, in tali casi non si generano quello specifico stato di ansia, o un timore per l'incolumità personale necessari per l'ammonimento da parte del questore".

I lanci dal balcone dei bambini

Questo è il principio di diritto espresso dal Tar dell'Emilia Romagna con la sentenza del 19 agosto 2016 n. 792 in merito allo stalking condominiale.

I fatti di causa. Tizio e Caio, durante la permanenza nell'abitazione estiva, avevano constatato che nel loro giardino venivano talvolta trovati degli escrementi che erano stati gettati da qualche balcone frontistante.

Essendosi intensificata tale sgradevole molestia, attraverso alcune riprese effettuate in diversi giorni, i ricorrenti potevano appurare che il lancio delle feci proveniva dal balcone abitato da un'anziana signora poi identificata per Sempronia.

A questo punto, i ricorrenti presentavano un esposto alla Questura con richiesta di ammonimento per l'autrice della condotta molesta onde invitarla a desistere. Tale istanza, tuttavia, veniva respinta con il provvedimento impugnato in questa sede.

Cenni sul reato di atti persecutori. Ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato di cui all'art. 612bis cod. pen. è essenziale la connessione causale tra la condotta dell'agente, caratterizzata dalla reiterazione, ed uno dei tre eventi alternativamente tipizzati dalla norma, ovvero: il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima; il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque ad essa affettivamente legata; la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Atti persecutori in condominio. Dal punto di vista giurisprudenziale, questa fattispecie è stata introdotta, dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 7 aprile 2011, n. 20895, con la quale il reato di stalking ha fatto il proprio ingresso anche in ambito condominiale.

Tale sentenza è importante non solo perché con essa si è subito chiarito come lo stalking possa consumarsi, come detto, anche fuori da un contesto relazionale affettivo ma soprattutto perché il Supremo Collegio ha con essa evidenziato che "il fatto può essere costituito anche da due sole condotte": le minacce e/o le molestie, in sostanza, devono essere più di una, ma anche solo due (sul punto Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 6417 del 17/02/2010).

L'ammonimento orale come strumento di prevenzione dello stalking. L'art. 8, comma 1, del d.l. n. 11 del 2009 prevede che "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 -bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore".

Con tale strumento, il legislatore ha così cercato di tutelare in maniera preventiva la vittima; difatti, quest'ultima, può rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza e chiedere che il Questore ammonisca oralmente lo stalker.

Tale istituto presuppone necessariamente l'attivazione della vittima che, in alternativa al ricorso all'autorità giudiziaria, ossia in alternativa alla proposizione della querela, può ritenere satisfattivo il rivolgersi all'autorità di polizia ai soli fini dell'ammonimento.

Ne deriva, quindi, che ci possa essere ragione e interesse per attivare l'iniziativa del questore in tutti i casi in cui difetti, o sia incompleta, la prova del reato, oppure, quando emergano elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che abbia ingenerato nella vittima un forte stato di ansia e di paura.

Stalking e condominio

Il ragionamento del TAR dell'Emilia Romagna. Secondo i giudici amministrativi, la condotta denunciata dai ricorrenti era sicuramente una condotta che aveva natura molesta ma non tale da cagionare uno stato di ansia, né tanto meno un timore per l'incolumità personale.

Difatti, la stessa, poteva solo determinare conseguenze di natura igienico-sanitaria, ma non una compressione della facoltà di autodeterminazione della vittima.

Difatti, a parere del TAR, i rapporti di vicinato sono spesso caratterizzati da condotte moleste che possono avere le più svariate ragioni, ma non in ogni caso sussistono i presupposti per poter richiedere l'ammonimento.

Quella denunciata dai ricorrenti generava sicuramente fastidio e poteva certamente giustificare una diffida a non reiterare la condotta all'autore del lancio degli escrementi; di talché, ben poteva essere richiesto l'intervento delle forze di polizia ai sensi dell'art. 1 TULPS.

Ne consegue che la condotta in esame poteva sicuramente integrare reati di tipo contravvenzionale, ma sicuramente non il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. (atti persecutori).

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il TAR dell'Emilia Romagna con la pronuncia in commento ha respinto la richiesta dei ricorrenti in quanto la condotta incriminata non era idonea a cagionare un perdurante stato di ansia o di paura per l'incolumità delle persone, potendo al massimo far sorgere solo timori di carattere igienico.

Sentenza
Scarica Tar dell'Emilia Romagna del 19 agosto 2016 n. 792
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