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Coppia omossessuale perseguitata dai vicini. È stalking condominiale

i “crimini d'odio” possono essere anche commessi anche in ambito condominiale.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il caso affrontato dalla sentenza in oggetto si inserisce nella categorie dei cd. “Crimini d'odio”, ovvero quei reati che scaturiscono da situazioni di intolleranza o di discriminazione.

“Il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. è da ritenersi plurioffensivo; esso, infatti, tutela non solo la libertà morale della persona, ma, anche, la tranquillità della stessa, e vorremmo dire la "serenità psicologica”. Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Torino con la sentenza del 18 maggio 2016 in materia di stalking condominiale.

Quando il vicino non smette di disturbarti. Ecco cosa rischia

I fatti di causa. Con decreto, il Gup di Torino disponeva il giudizio per l'imputato Tizio in ordine al reato di cui all'art. 612 bis c.p., perché con condotte reiterate minacciava e molestava Caio e Sempronio - soggetti legati da relazione affettiva - in modo da cagionare ai predetti un perdurante e grave stato di ansia e di paura ingenerando un fondato timore per l'incolumità propria e del compagno costringendo gli stessi ad alterare le proprie abitudini di vita, e segnatamente a porre a protezione del proprio appartamento un'inferriata ed una telecamera davanti alla porta di ingresso, e profferendo nei confronti di Caio, con fare intimidatorio, espressioni ingiuriosi e di odio, nonché pesanti minacce.

Cenni sul reato di atti persecutori. Ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato di cui all'art. 612bis cod. pen. è essenziale la connessione causale tra la condotta dell'agente, caratterizzata dalla reiterazione, ed uno dei tre eventi alternativamente tipizzati dalla norma, ovvero:

a) il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima;

b) il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque ad essa affettivamente legata;

c) la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Stalking "condominiale". Come difendersi

Lo stalking nel condominio. Dal punto di vista giurisprudenziale, questa fattispecie è stata introdotta, dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 7 aprile 2011, n. 20895, con la quale il reato di stalking ha fatto il proprio ingresso anche in ambito condominiale.

Tale sentenza è importante non solo perché con essa si è subito chiarito come lo stalking possa consumarsi, come detto, anche fuori da un contesto relazionale affettivo ma soprattutto perché il Supremo Collegio ha con essa evidenziato che "il fatto può essere costituito anche da due sole condotte": le minacce e/o le molestie, in sostanza, devono essere più di una, ma anche solo due (sul punto Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 6417 del 17/02/2010).

Il ragionamento del Tribunale di Torino. Pur non esistendo in Italia una legislazione specifica anti-omofobia (la cd. “Legge Mancino”, ovvero la legge 25 giugno 1993, n. 205 riguarda specificamente profili razziali e politici), infatti, nell'opinione del giudice le condotte contestate all'imputato sono riconducibili ad un'evidente omofobia (“condivisa” dalla quasi totalità dei condomini) resasi manifesta attraverso condotte intimidatorie, umilianti e minacciose ai danni di una giovane coppia omossessuale che si era trasferita nel condominio dell'imputato.

Difatti, da quanto emerso in sede d'istruttoria dibattimentale, la fattispecie in esame è stata considerata in un più ampio contesto di contrasti condominiali aggravati dal pesante clima di intimidazioni, subìto dalla coppia omosessuale sin dal momento dell'insediamento nell'appartamento acquistato da Tizio proprio al fine di avviare con il Sempronio le basi di una duratura convivenza.

Pertanto l'oggetto del processo non erano le ragioni condominiali del contrasto, né il generale clima intimidatorio instaurato contro i due conviventi, anche in ragione della loro omosessualità, ma i comportamenti esclusivamente addebitati all'imputato (per come descritti nel capo d'imputazione) e la loro qualificazione in termini di atti persecutori.

A parere del giudice, la fattispecie prevista per gli atti persecutori, tutela anche la salute psico-fisica della vittima; tale assunto è confermato dal dettato normativo dell'art. 612 bis c.p., il quale richiede, tra le varie ipotesi, che la condotta sia realizzata in modo da cagionare un grave stato di ansia e di paura.

In proposito, il tribunale di Torino ha osservato come la condotta posta in essere da Tizio realizzava in concreto tutti e tre gli eventi previsti dalla norma: stato di paura; timore per l'incolumità propria e di persona al medesimo legata da relazione affettiva; alterazione delle proprie abitudini di vita. Il Giudice, infatti, ha ulteriormente osservato che nel caso di specie la verificazione di tutti e tre gli eventi non poteva essere messa in discussione alla luce delle testimonianze rese, della documentazione versata in atti e, in definitiva, dall'epilogo della vicenda, che si è concluso con la effettiva estromissione della coppia dal contesto condominiale (e addirittura con la rottura del rapporto all'interno della medesima)”. Per meglio dire, la consapevolezza nell'imputato era ampiamente radicata, tenuto anche conto delle complessive vessazioni subite dalla coppia nel contesto condominiale, di cui Tizio era sicuramente cosciente; deve, inoltre, considerarsi che dalle predette vessazioni derivava una maggiore fragilità delle vittime, già provate dal clima omofobo instauratosi, e quindi una ben più incisiva forza intimidatrice dei comportamenti dall'imputato fino all'abbandono forzato della coppia dell'appartamento.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Torino con la pronuncia in commento ha confermato la condanna per il reato di stalking alla pena di un anno di reclusione oltre al risarcimento dei danni morali e materiali nei confronti delle vittime.

Sentenza
Scarica Tribunale di Torino del 18 maggio 2016
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