#1 Inviato 20 Settembre, 2013 Ciao a tutti, sarei intenzionato a intraprendere questa carriera perché le materie ed il tipo di lavoro svolto mi piacciono molto! Innanzitutto ho cercato su internet e non ho trovato alcun tipo di offerte di lavoro sulla mia città/provincia; parto logicamente dall'idea che non potrei amministrare un condominio dal giorno che verrei assunto, però mi piacerebbe avere qualcuno disposto ad insegnarmi. Prima di tutto mi consigliate di seguire un corso? E, se sì, quale? Seconda questione: come mi consigliate di trovare un posto di lavoro? Non vorrei fare un corso e rimanere poi comunque a piedi...confido nei vostri consigli! 🙂
#2 Inviato 20 Settembre, 2013 Prima di tutto mi consigliate di seguire un corso? E, se sì, quale? ------------------------------------------------------------------------------ Potrebbe essere un buon inizio. Naviga in internet per sentire le varie associazioni con sede in Torino,e scegli quella che ti convince di più. - - - Aggiornato - - - ... e per il resto (trovare un condominio da gestire) buona fortuna.
#3 Inviato 20 Settembre, 2013 Premetto non sono amministratore. Divenire amministratore è facilissimo, è sufficiente essere nominati dall'assemblea dei condomini, esserlo veramente è un po più difficile, certo non si trovano annunci del genere "si assume amministratore", oggi è necessario seguire un corso e annualmente aggiornarsi, a meno che non lo si faccia limitando l'opera al solo stabile in cui si è anche condomini, ma ciò non credo sia sufficiente per uno che desidera anche viverci dello stipendio (si chiama compenso quello dell'amministratore) Perciò se proprio vuoi intraprendere questa carriera per il momento cerca nella tua città le associazioni di amministratori e informati se a breve ci sarà qualche corso, superato questo, sarà necessario reperire qualche stabile per iniziare, sarà dura all'inizio in quanto non è che si percepirà molto con pochi stabili comunque detto questo ti elenco cosa è previsto dal Codice Civile; cc art. 1129. Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario. Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L'assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore. L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizione per l’attuazione del presente codice. L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma, del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; 5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato. L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV. Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. 1° parte - - - Aggiornato - - - 2° parte art. 1130 cc (purtroppo non me lo fa inserire per lunghezza testo) vedi quì Questi sono i due articoli principali per essere amministratore, ma è necessario conoscere bene il cc dal art. 1100 al 1139 e le Disposizioni di attuazione del cc, ed altri articoli collegati Ora non mi rimane che augurarti buona fortuna
#4 Inviato 20 Settembre, 2013 Ciao Bricca, il corso è obbligatorio se si vuole intrapendere questa attività, come detto dalla nuova riforma condominiale entrata in vigore il 18/06/2013 vedi art.71-bis "Art. 71-bis. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari; f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
#5 Inviato 20 Settembre, 2013 Grazie a tutti per le puntuali risposte!! Allora sicuramente seguirò il corso: come associazione cosa mi consigliate? Da quello che ho capito sono valide anaci, anammi, ecc. ecc. Per quanto riguarda iniziare a lavorare non vorrei fare un salto nel vuoto cercando un condominio da amministrare, che poi magari rimane l'unico per chissà quanto tempo, ma preferirei essere "dipendente", per poi magari mettermi in proprio in un futuro...a tale proposito secondo voi queste associazioni aiutano nella ricerca o finito il corso ti dicono arrangiati?
#6 Inviato 20 Settembre, 2013 Grazie a tutti per le puntuali risposte!! Allora sicuramente seguirò il corso: come associazione cosa mi consigliate? Da quello che ho capito sono valide anaci, anammi, ecc. ecc. Per quanto riguarda iniziare a lavorare non vorrei fare un salto nel vuoto cercando un condominio da amministrare, che poi magari rimane l'unico per chissà quanto tempo, ma preferirei essere "dipendente", per poi magari mettermi in proprio in un futuro...a tale proposito secondo voi queste associazioni aiutano nella ricerca o finito il corso ti dicono arrangiati? Ho frequentato con ANACI qualche anno fa (2007) e soltanto da pochi mesi, sempre tramite l'iscrizione all'associazione, sono riuscito ad amministrare il mio primo (ed unico) condominio, considera che anche da quella data iniziai a mettere sistematicamente annunci su "portaportese" senza ricevere mai nessuna proposta, viceversa gli unici arispondere all'annuncio sono sempre stati eventuali "fornitori" dei servizi più disparati (dal giardiniere, all'energia elettrica...e chi più ne ha più ne metta. In ogni caso tramite l'ANACI ho ricevuto più di una trentina di richieste d'offerta mai andate a buon fine, sia perchè non avevo capito come formulare le offerte stesse sia per mia incapacità, ma anche per altri motivi inerenti i richiedenti stessi (alcuni non riuscivano ad avere le maggioranze, altri chiamavano solo per sapere i costi, e così via). Per fortuna faccio altro nella vita (anche se il mio sogno rimane quello di diventare a tutti gli effetti un amministratore professionista con almeno una dozzina di condomini amministrati) che mi permette di sopravvivere. Questo per farti capire che lo scenario è molto diverso da quello che (forse) ti sei immaginato, cioè....non è facile, ma l'unico sistema a tua disposizione è l'iscrizione ad una affermata associazione dopo un serio corso, ma questo non basta. Trai da solo le conclusioni.
#7 Inviato 20 Settembre, 2013 Ok, quindi un punto di partenza sarebbe fare il corso dell'anaci da quanto ho capito. Successivamente è meglio iscriversi subito all'associazione o cercare un amministratore dal quale imparare "il mestiere" e poi iscriversi? Logicamente non mi immagino di diventare Zio Paperone, anche perché oggi in Italia lo diventi solo facendo il calciatore, però mi basterebbe campare dignitosamente e soprattutto farei una cosa che veramente mi piace.
#8 Inviato 20 Settembre, 2013 Ok, quindi un punto di partenza sarebbe fare il corso dell'anaci da quanto ho capito. Successivamente è meglio iscriversi subito all'associazione o cercare un amministratore dal quale imparare "il mestiere" e poi iscriversi? Logicamente non mi immagino di diventare Zio Paperone, anche perché oggi in Italia lo diventi solo facendo il calciatore, però mi basterebbe campare dignitosamente e soprattutto farei una cosa che veramente mi piace. Se riesci a trovare qualche buon samaritano che ti aiuta ad "entrare" nel ruolo saresti molto avvantaggiato sapendo già come muoverti ed eviteresti gli errori che dovuto fare, giocoforza, da solo (tipo sapere come redarre un'offferta economica, oppure cosa dire e fare in caso di contatti con eventuali condominii interessati), ma questo è ancora più difficile a farsi perchè pochi (o nessuno) aiuterebbe un possibile concorrente (dovresti nascondere le tue reali intenzioni e presentarti come segretario, factotum o quello che più ritieni opportuno).
#9 Inviato 20 Settembre, 2013 Allora spero di essere fortunato da questo punto di vista; la seconda strada, quella di mettersi in proprio fin dall'inizio, personalmente non la ritengo attuabile nel momento storico che stiamo vivendo.
#10 Inviato 20 Settembre, 2013 Allora spero di essere fortunato da questo punto di vista; la seconda strada, quella di mettersi in proprio fin dall'inizio, personalmente non la ritengo attuabile nel momento storico che stiamo vivendo.
#11 Inviato 20 Settembre, 2013 Grazie mille per questa dritta!! Intanto, se farò il corso, cercherò e soprattutto spererò di trovare qualcuno che mi faccia fare qualcosa in parallelo. 🙂
#12 Inviato 4 Ottobre, 2013 dal punto di vista burocratico: è necessario aprire partita IVA? è necessario in ogni caso versare i contributi (anche se il guadagno annuale risulta essere inferiore ai 5.000 euro) ?