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Non si può bloccare l'impianto fotovoltaico se si fonde col tetto dell'edificio.

La sentenza del TAR stabilisce che un impianto fotovoltaico può essere integrato armoniosamente nell'architettura rurale e tutelato da misure paesaggistiche, senza causare alterazioni visive significative.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 
8 Mar, 2016

Non si può bloccare un impianto fotovoltaico se installato in modo tale da fondersi armonicamente con la copertura dell'edificio rurale e nascosto da una fila di alberi in modo da mitigare l'impatto sul paesaggio circostante.

È quanto emerge dalla sentenza del TAR Lombardia - Sezione di Brescia, n. 27 del 12 gennaio 2016, che ha annullato il provvedimento con cui il Comune aveva negato il permesso di costruire in sanatoria per l'installazione di pannelli fotovoltaici.

Valutazione del giudice sulla legittimità dell'installazione fotovoltaica

, il parere reso dalla Soprintendenza, recepito dal Comune, è errato nella parte in cui non considera che vicino all'edificio rurale esistono già altri impianti fotovoltaici di grosse dimensioni.

Inoltre, non sono state adeguatamente valutate le specifiche modalità di installazione dei pannelli e la circostanza che gli stessi possano essere "schermati" con alberi e piante, in modo da non alterare il panorama paesaggistico.

Va applicato il principio di proporzionalità. Il diniego di sanatoria va evitato tutte le volte in cui sono sufficienti misure più dettagliate per tutelare il paesaggio circostante.

Nella sentenza si sottolinea infatti che "l'installazione di pannelli fotovoltaici è attualmente incentivata, e resa obbligatoria per i nuovi edifici, in coerenza con l'obiettivo di interesse nazionale del passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili"; pertanto, secondo il TAR "non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali porterebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni (…). Occorre invece focalizzare l'attenzione sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante".

Impianto fotovoltaico ad uso individuale su lastrico solare condominiale

Il proprietario di un edificio rurale con fienile, situato in area classificata come agricola, installava, senza previa autorizzazione paesaggistica, 45 pannelli fotovoltaici sulla falda del fienile.

A seguito dell'ordinanza di rimozione dei pannelli da parte del Comune, il proprietario chiedeva il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e l'accertamento di conformità paesaggistica, anche perché a poca distanza dall'edificio già esistevano altri impianti fotovoltaici.

Permesso che però veniva negato dal Comune, in base al parere reso dalla Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici.

Per la Soprintendenza,i pannelli in questione rappresenterebbero un'alterazione incongrua delle tradizionali coperture delle case di campagna e mal si conciliano con l'ambiente rurale.

Peraltro, il proprietario aveva piantato degli alberi per nascondere l'impianto fotovoltaico.

Ma per la Soprintendenza "la messa a dimora di alberature non costituisce una misura di mitigazione sufficiente, in quanto attenua l'impatto sul paesaggio ma non sull'edificio".

Il TAR ha accolto il ricorso del proprietario ritenendo errate le valutazioni della Soprintendenza e, dunque, annullando il provvedimento del Comune.

Come si accenna prima, il tribunale amministrativo focalizza l'attenzione sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sono stati inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante: in presenza di un "vincolo essenzialmente di natura ambientale, come nel caso di specie, l'osservazione si sposta dal singolo edificio allo scenario nel quale l'edificio è inserito".

Il TAR ha quindi ritenuto che, per quanto riguarda gli aspetti propriamente paesaggistici, e in particolare il rischio di alterazione del contesto agricolo, la Soprintendenza ha omesso di valutare la presenza di altri impianti fotovoltaici di grandi dimensioni nella zona considerata.

Si tratta, in effetti, di installazioni esterne alla zona vincolata, ma se l'edificio del ricorrente è visto come parte di un continuum agricolo, le caratteristiche assunte nel tempo dall'ambiente circostante dovrebbero comunque costituire un punto di riferimento: "non sarebbe infatti ragionevole imporre l'immodificabilità di una piccola porzione del territorio solo perché si trova più vicina a un corso d'acqua, quando strutture di grande impatto sono ormai stabilmente inserite nelle aree vicine, appartenenti al medesimo contesto agricolo".

Il parere della Soprintendenza, infine, è errato anche sotto il profilo della regola della proporzionalità. Secondo il giudice,per tutelare il paesaggio sarebbero state sufficienti restrizioni più dettagliate, mentre appare eccesso il diniego integrale di sanatoria.

Infatti, i pannelli fotovoltaici in questione si fondono nell'edificio senza creare ingombro visivo sull'orizzonte.

Inoltre, possono essere schermati facilmente dai percorsi viari e dai punti di osservazione pubblici attraverso una cortina vegetale, ad esempio un filare di alberi o piante che nascondono l'impianto.

Sentenza
Scarica TAR Lombardia - Brescia, n. 27 del 12 gennaio 2016
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