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Valida la delibera che autorizza l'uso della colonna di scarico dei rifiuti ed il passaggio di tubi del gas sulla facciata

Irrilevante che dell'autorizzazione possono beneficiare solo i condomini i cui appartamento sono serviti dalla colonna di scarico.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vecchia canna per lo scarico della spazzatura non doveva essere adibita a scarico dei fumi; inoltre, era irrilevante che dell'autorizzazione si potessero beneficiare solo i condomini i cui appartamento sono serviti dalla colonna di scarico.

La vicenda. Tizio e Caia impugnarono davanti al Tribunale la delibera assembleare del Condominio con la quale, all'unanimità dei presenti era stato autorizzato, chi lo richiede, al passaggio della tubazione del gas in facciata e all'uso dell'attuale pattumiera per alloggiare il nuovo contatore e l'eventuale caldaia di produzione di acqua calda. In primo grado, il Tribunale rigettò l'opposizione.

In secondo grado, la Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione degli attori, annullò la delibera, assumendo che essa, implicando una innovazione, avrebbe dovuto essere approvata con la maggioranza rinforzata dei due terzi.

Nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 945 del 16/1/2013, accolto il ricorso principale del Condominio, cassò la decisione d'appello per avere erratamente affermato che la delibera costituisse un'innovazione; la Corte di Torino, in sede di rinvio, accolse l'appello e annullò la delibera.

In pratica, secondo il ragionamento di questa decisione, la nuova utilizzazione del tubo di scarico dei rifiuti era "limitata ai soli condomini della verticale con veduta anche sul cortile, mancando invece per ragioni strutturali la possibilità per gli altri condomini di farne lo stesso uso ovvero farne diverso uso qualora anche un solo condomino vi installi la caldaia", con conseguente lesione del diritto d'uso della cosa comune; le caldaie a gas erano foriere, per scienza comune, d'emissione di calore, fumo, ossido di carbonio e scintille, così impedendo altri usi del locale già adibito a pattumiera; infine, non avrebbe potuto collocarsi, per divieto di legge (I. n. 46/1990) più di una caldaia.

Avverso tale decisione, il Condominio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1102, cod. civ., in quanto il pari uso deve intendersi potenziale, ma non assolutamente paritetico e qui non era prevedibile che altri condomini diversi da quelli posti in corrispondenza della canna (uno per ognuno dei tre piani) potesse giammai usare la stessa al fine autorizzato, salvo a utilizzare quella posta in corrispondenza della facciata del proprio appartamento (trattavasi di tre canne, che potevano essere sfruttate, rispettivamente, da ognuno dei tre condomini di riferimento).

Scarico dei fumi. Possibile l'uso di sistemi alternativi (ma solo per attività commerciali).

Il ragionamento della Cassazione. Premesso ciò, secondo gli ermellini, la vecchia canna per lo scarico della spazzatura non doveva essere adibita a scarico dei fumi e, inoltre, era irrilevante che dell'autorizzazione si potessero beneficiare solo i condomini i cui appartamento sono serviti dalla colonna di scarico.

Difatti, la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione (Cass. Sez. 2, n. 7466, 14/4/2015); sicché, i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condòmino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condòmino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità (Cass. Sez. 2, n. 6458, 6/3/2019).

In conclusione, il ricorso del Condominio è stato accolto.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

COLONNA DI SCARICO SULLA FACCIATA CONDOMINIALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 1102 C.C.

PROBLEMA

Alcuni proprietari avevano impugnato la delibera dell'assemblea che aveva autorizzato chiunque lo richiedesse a far passare la tubazione del gas sulla facciata dell'edificio e a usare il locale destinato a pattumiera per alloggiare il contatore e la caldaia per la produzione di acqua calda.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione, i limiti posti dall'articolo 1102 del codice civile all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità.

PRECEDENTI

Cass. Sez. 2, n. 6458, 6/3/2019; Cass. Sez. 2, n. 7466, 14/4/2015

LA MASSIMA

È valida la delibera che autorizza l'uso della colonna di scarico dei rifiuti e il passaggio di tubi del gas sulla facciata. Di conseguenza, è irrilevante che solo alcuni partecipanti possano usufruire dell'iniziativa perché l'utilizzazione delle parti comuni non deve essere paritetica. Cass. civ., sez. II, ord. 16 dicembre 2019, n. 33154

Raccolta dei rifiuti. Spetta all'assemblea condominiale individuare le nuove modalità di espletamento del servizio comune

Sentenza
Scarica Cass. civ. sez. II ord. 16 dicembre 2019 n. 33154
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