Il caso. Due condomini agivano in giudizio avverso la vicina del piano superiore lamentando danni da allagamenti a causa di perdite provenienti dall'appartamento di sopra.
Contestualmente, citavano anche il condominio, ritenendolo responsabile in solido con la convenuta.
Il condominio si riteneva estraneo alla vicenda, basandosi su una perizia effettuata prima del giudizio, che aveva accertato come la responsabilità del danno sarebbe imputabile solo alla proprietaria dell'appartamento superiore, dal momento che l'ostruzione del discendente condominiale sarebbe derivata dagli scarichi del water di questa.
La convenuta, a sua volta, si difendeva affermando che, essendo l'infiltrazione derivata dal montante condominiale, allora la responsabilità era ascrivibile unicamente al condominio.
Danno da mancata custodia. Per la soluzione del caso, è necessario fare riferimento all'art. 2051 c.c., ai sensi del quale: "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Il custode del bene dal quale è derivato il danno risponde dello stesso. Detta figura non sempre, ma spesso, coincide con il proprietario del manufatto.
Il custode. Nella realtà condominiale non è sempre facile individuare il soggetto "custode".
Negli edifici condominiali c'è una stretta correlazione tra beni privati e beni condominiali.
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