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Rosarebecca

Ripartizione spese per sistemazione marciapiede e bocche di lupo.

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Buon giorno,

Vorrei sapere a chi spetta la manutenzione e come ripartire le spese nel caso che ora andrò a spiegare.

Sono proprietaria di un negozio in un condominio di 7 appartamenti. Intorno al condominio vi è un marciapiede che fiancheggia anche il negozio. Sul marciapiede affluiscono due bocche di lupo. Queste bocche di lupo servono a dare aria a due piani sottostanti il marciapiede, magazzini e cantine.

Il marciapiede è sprofondato e le bocche di lupo rimangano più in alto creando un dislivello. Inoltre il marciapiede è dissestato.

Vorrei sapere a chi spetta la sistemazione delle bocche di lupo (forse dovranno essere tagliate per abbassarle) e la sistemazione del marciapiede rotto e in quale misura.

Grazie e saluti.

Le spese per il marciapiede al condominio ( se proprietario )le spese delle bocche di lupo a colui che ne usufruisce .

@ Rosarebecca

Presumendo che il marciapiede sia condominiale, fatto salvo altri accordi unanimi o convenzioni, la spesa si ripartisce con il criterio dell'art 1125 cc 50% ai proprietario del marciapiede e l'altro 50% a carico dei proprietari dei magazzini e cantine;

 

Le spese di manutenzione di una struttura condominiale (cortile-viali d’accesso) che funge anche da copertura di locali interrati (come magazzini, box ecc.) vanno suddivise in base all’art. 1125 c.c. e cioè in parti uguali dai proprietari delle due strutture, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Secondo la Corte di Cassazione qualora il cortile condominiale svolga contemporaneamente la funzione di copertura delle autorimesse sottostanti, in caso di rifacimento del manto di copertura (nel caso la posa di una nuova guaina impermeabilizzante e una nuova pavimentazione), non si può applicare il principio di ripartizione di cui all'art 1126 c.c.:

- 1/3 a carico di chi esercita il calpestio;

- 2/3 ai proprietari dei locali sottostanti;

ma il principio di cui all'art. 1125 c.c.

- pavimentazione (copertura del pavimento art. 1125 c.c.) a carico di tutti i condomini e suddivisa per i millesimi di proprietà;

- intonaco, tinta e decorazioni a carico dei proprietari dei locali sottostanti;

- il resto delle spese 50% a carico di tutti i condomini e 50% a carico del proprietario dei locali sottostanti. (Cassazione, Sez. II, 14/09/2005 n. 18194)

Le spese per le bocche di lupo ai legittimi proprietari

Sì il marciapiedi è condominiale.Le bocche di lupo sono coperte da una griglia che affiora nel marciapiede.

Quindi la sistemazione delle bocche di lupo ai proprietari della cantina e magazzino che se ne servono e per la riparazione del marciapiede in base ai millesimi del condominio?

Per le bocche di lupo non c'è dubbio che la spesa sia a carico di coloro a cui servono. Per il marciapiede, pur convenendo che si possa applicare in via estensiva il 1125, sarei, personalmente, propenso a ripartire la spesa per millesimi di proprietà al condominio.

Per le bocche di lupo non c'è dubbio che la spesa sia a carico di coloro a cui servono. Per il marciapiede, pur convenendo che si possa applicare in via estensiva il 1125, sarei, personalmente, propenso a ripartire la spesa per millesimi di proprietà al condominio.

Mi puoi indicare la normativa in cui si dice che le spese di ripartizione della bocca di lupo sono a carico del proprietario?

Grazie

Saluti

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